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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26991/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile - per essersi su di essa già correttamente provveduto - l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta alla rideterminazione della pena residua da espiare, previa detrazione del presofferto fungibile, in relazione alla sentenza di condanna, emessa a suo carico dalla medesima Corte il 17 aprile 2019, che riconosceva altresì la continuazione esterna con reati separatamente giudicati.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell'unico motivo deduce vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a confermare la correttezza del ricomputo della pena già in precedenza operato, senza alcun reale vaglio delle doglianze esposte in sede di incidente di esecuzione.

Con quest'ultimo si era richiesto di procedere alla scissione del reato continuato, al fine di individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo, stabilire così l'aliquota di pena corrispondente, in modo da individuare la parte di pena inutilmente sofferta, e fare infine luogo all'ulteriore fungibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per oscurità e genericità di contenuto.

Il ricorrente, da un lato, non individua con la dovuta analiticità in quale parte e misura il provvedimento di ricomputo della pena, già adottato dal giudice dell'esecuzione in data 9 luglio 2021 (peraltro non impugnato), sarebbe erroneo, né le ragioni a sostegno dell'assunto, non consentendo così a questa Corte di saggiarne l'astratta bontà.

Lo stesso ricorrente, poi - pur consapevole che, in tema di esecuzione della pena determinata in relazione ad un reato continuato, lo scomputo della custodia cautelare sofferta, o delle pene già espiate, sine titulo può riguardare la sola parte di sanzione attinente ai reati commessi prima dell'esecuzione della detenzione astrattamente fungibile, in base alla regola stabilita dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651-01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618-01; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383-01; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809-01) - neppure sotto questo aspetto individua precisi profili di censura t rispetto alla decisione giudiziale al riguardo adottata.

L'impugnazione qui proposta appare, al pari dell'atto di promovimento dell'incidente, meramente esplorativa.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile - per essersi su di essa già correttamente provveduto - l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta alla rideterminazione della pena residua da espiare, previa detrazione del presofferto fungibile, in relazione alla sentenza di condanna, emessa a suo carico dalla medesima Corte il 17 aprile 2019, che riconosceva altresì la continuazione esterna con reati separatamente giudicati. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo deduce vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a confermare la correttezza del ricomputo della pena già in precedenza operato, senza alcun reale vaglio delle doglianze esposte in sede di incidente di esecuzione. Con quest'ultimo si era richiesto di procedere alla scissione del reato continuato, al fine di individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo, stabilire così l'aliquota di pena corrispondente, in modo da individuare la parte di pena inutilmente sofferta, e fare infine luogo all'ulteriore fungibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per oscurità e genericità di contenuto. Il ricorrente, da un lato, non individua con la dovuta analiticità in quale parte e misura il provvedimento di ricomputo della pena, già adottato dal giudice dell'esecuzione in data 9 luglio 2021 (peraltro non impugnato), sarebbe erroneo, né le ragioni a sostegno dell'assunto, non consentendo così a questa Corte di saggiarne l'astratta bontà. Lo stesso ricorrente, poi - pur consapevole che, in tema di esecuzione della pena determinata in relazione ad un reato continuato, lo scomputo della custodia cautelare sofferta, o delle pene già espiate, sine titulo può riguardare la sola parte di sanzione attinente ai reati commessi prima dell'esecuzione della detenzione astrattamente fungibile, in base alla regola stabilita dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651-01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618-01; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383-01; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809-01) - neppure sotto questo aspetto individua precisi profili di censura t rispetto alla decisione giudiziale al riguardo adottata. L'impugnazione qui proposta appare, al pari dell'atto di promovimento dell'incidente, meramente esplorativa. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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