CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 5181/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di mandatario di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Stazione di S. Pietro n. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonchè contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5181/2017 Numero sezionale 1007/2022 Numero di raccolta generale 17168/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, Data pubblicazione 26/05/2022 in persona dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandatario di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Stazione di S. Pietro n. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 7231/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 novembre 2016, ha rigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] di Milano (BPM) avverso la sentenza non definitiva del 18 aprile 2007, che aveva dichiarato la nullità delle clausole regolatrici degli interessi ultralegali, in relazione a cinque contratti di conto corrente intercorsi con la SICIET e altre società, e avverso la sentenza definitiva del 15 novembre 2012, che aveva condannato la BPM a restituire l’importo complessivo di € 517.545,00 oltre interessi. 2.- La Corte ha rigettato i motivi formulati dall’appellante principale BPM: il primo, riguardante il rigetto dell’eccezione di inammissibilità e improponibilità delle domande della SICIET, in amministrazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5181/2017 Numero sezionale 1007/2022 Numero di raccolta generale 17168/2022 straordinaria; il secondo, riguardante la questione della nullità delle Data pubblicazione 26/05/2022 clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali pattuiti per relationem, nel regime anteriore alla legge n. 154 del 1992 e al t.u. n. 385 del 1993; il terzo, riguardante l’omessa contestazione degli estratti conto da parte della correntista; il quarto, riguardante la questione della irripetibilità degli interessi ultralegali; il quinto, concernente l’erroneità della statuizione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, pratica reputata legittima dall’appellante in quanto connaturata alla chiusura trimestrale del conto, ex art. 1831 c.c.; il sesto, concernente la questione del prospective overruling, a proposito della denunciata erroneità della sentenza non definitiva che aveva applicato a un rapporto in corso gli innovativi principi enunciati dalle Sezioni Unite (n. 21095 del 2004), in tema di invalidità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi; il settimo, concernente la denuncia di erroneità della sentenza non definitiva sulla nullità delle clausole dei contratti di conto corrente, mentre si trattava di clausole contenute nei contratti di fido; l’ottavo, concernente il giudicato sulla validità delle pattuizioni relative agli interessi e alla loro capitalizzazione, con riferimento – per quanto ancora interessa – ad un decreto ingiuntivo non opposto del Tribunale di Velletri, n. 1128 del 1993, nei confronti della SICIET in bonis, per il saldo debitore del conto corrente n. 1192. Infine, la Corte ha rigettato il gravame incidentale di SICIET, riguardante il mancato riconoscimento della rivalutazione del credito restitutorio nonostante la natura, asseritamente, di debito di valore derivante da illecito. 3.- Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in via principale, il [OSCURATO:SOCIETA] con sette motivi e, in via incidentale, la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5181/2017 Numero sezionale 1007/2022 Numero di raccolta generale 17168/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 SICIET in A.S. con un motivo resistito dal [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Esaminando il ricorso principale, con il primo motivo, il [OSCURATO:SOCIETA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 67 legge fall., per il fatto che la Corte territoriale non aveva giudicato improponibili le domande proposte da SICIET, in amministrazione straordinaria. 1.1.- Il motivo è inammissibile sia perché non specifica a quale affermazione o statuizione contenuta nella sentenza impugnata si riferiscano le generiche doglianze proposte, né illustra in modo comprensibile le ragioni per le quali le domande di SICIET e, soprattutto, quella di ripetizione dell’indebito (accolta dal Tribunale) avrebbero dovuto essere dichiarate improponibili, sia perché non coglie né censura specificamente le rationes decidendi espresse nella sentenza impugnata. Ed infatti, la Corte romana ha osservato che il Tribunale – diversamente da quanto sostenuto dall’appellante BPM – si era pronunciato sull’eccezione di improponibilità (correttamente rigettandola), dopo avere rilevato che la domanda di ripetizione dell’indebito era “logicamente svincolata dalla fase liquidatoria della procedura [di amministrazione straordinaria] e, perciò, del tutto compatibile con la fase conservativa”, sicché l’amministrazione era “pienamente legittimata ad agire in giudizio per la riscossione dei crediti dell’impresa”, rimanendo assorbita (già in primo grado) la questione della proponibilità della domanda revocatoria, in quanto proposta in via subordinata, tanto più che la stessa questione non era stata riproposta in appello, ex art. 346 c.p.c. 2.- Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, anche in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5181/2017 Numero sezionale 1007/2022 Numero di raccolta generale 17168/2022 c.p.c., nella disamina del motivo di appello concernente il prospective Data pubblicazione 26/05/2022 overruling, con il quale l’appellante BPM sosteneva l’inapplicabilità ai rapporti sostanziali in corso o esauriti degli innovativi principi enunciati in sede giurisprudenziale, in tema di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinazione per relationem dei tassi di interesse nei contratti bancari. 2.1.- Il motivo è inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l’esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, non integra alcuna ipotesi di applicazione del principio di “overruling” a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n. 20172 del 2013). 3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.647 c.p.c. e 52 legge fall., per avere la Corte romana rigettato il motivo di gravame che faceva valere il giudicato (sulla validità delle pattuizioni relative agli interessi e alla loro capitalizzazione) derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. 1128 del 30 settembre 1993, munito della formula esecutiva apposta il 21 ottobre 1993, che ingiungeva alla SICIET, allora in bonis, di pagare alla BPM il saldo debitore del conto corrente n. 1128/1993. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1241 c.c., per avere negato la compensazione dei crediti azionati da SICIET con il credito di BPM derivante dal decreto ingiuntivo n. 1128, che si assume avere acquisito la forza del giudicato.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5181/2017 Numero sezionale 1007/2022 Numero di raccolta generale 17168/2022 3.1.- Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono Data pubblicazione 26/05/2022 inammissibili, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché censurano una ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l’avvenuta concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 21583 del 2018, n. 24157 del 2020). Nel caso in esame, il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., è intervenuto in data 3 gennaio 1997, cioè successivamente alla dichiarazione di insolvenza (con sentenza del Tribunale di Velletri del 18 aprile 1994) e alla ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria (con d.m. del 16 giugno 1994). Ne consegue che la pretesa creditoria di BPM, riferibile al menzionato decreto ingiuntivo, non è opponibile alla procedura, neppure sulla questione della validità delle pattuizioni degli interessi, né è opponibile in compensazione per paralizzare i crediti di SICIET. 4.- Il quinto motivo, denunciando omesso esame di fatto decisivo, imputa ai giudici di merito di avere trascurato la circostanza, che si assume incontestata, che le clausole pattizie sugli interessi erano contenute non nei contratti di conto corrente ma nei contratti di fido, neppure prodotti da SICIET, e di avere erroneamente giudicato irrilevante la distinzione tra i due contratti. 4.1.- Il motivo è inammissibile poiché non coglie né censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha esaminato e giudicato irrilevante la suindicata circostanza, rilevando che “è pacifico che le F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5181/2017 Numero sezionale 1007/2022 Numero di raccolta generale 17168/2022 aperture di credito concesse alla SICIET e le altre sociData pubblicazione 26/05/2022età poi incorporate erano regolate in conto corrente con contabilizzazione degli interessi passivi a carico degli affidati sui conti corretti predetti”, sicché la domanda proposta dalla SICIET, qualificata come di ripetizione di indebito, “riguardava l’affermata illegittimità degli addebiti per interessi sui conti correnti bancari in assenza di alcuna valida pattuizione”. Questa motivazione non è scalfita dalle poco comprensibili difese svolte nel motivo, il quale, tra l’altro, non censura specificamente l’ulteriore ratio decidendi espressa dalla Corte circa il rilievo d’ufficio della nullità delle pattuizioni sugli interessi. 5.- Il sesto motivo denuncia violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte territoriale giudicato nulla la pattuizione degli interessi ultralegali con rinvio agli usi, sulla base di norme inapplicabili ratione temporis nella fattispecie, ignorando l’assenza di prova della pattuizione di interessi a un tasso superiore a quello praticato su piazza. 5.1.- Il motivo è inammissibile in entrambi i profili in cui è articolato: con riguardo al primo, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel t.u. del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5181/2017 Numero sezionale 1007/2022 Numero di raccolta generale 17168/2022 parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (cfr. Data pubblicazione 26/05/2022 Cass. n. 24048 del 2019); il profilo della mancata prova della pattuizione di interessi ultralegali, oltre che dissonante rispetto alla causa della nullità, è poco comprensibile se si considera che secondo la stessa ricorrente la Corte d’appello ha ritenuto “non conforme alla legge il tasso praticato dalla Banca”. 6.- Il settimo motivo denuncia violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo sulla questione del ricalcolo degli interessi, giudicati ultralegali in mancanza di prova al riguardo. 6.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una generica critica delle modalità di ricalcolo degli interessi, che è questione di fatto incensurabile in questa sede, senza neppure precisare se, quando e in che termini le violazioni ora denunciate – per avere il Tribunale aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il quale avrebbe acquisito estratti conto consegnatigli irritualmente dall’attrice – siano state fatte valere nel giudizio di appello. 7.- Venendo al ricorso incidentale, la SICIET lamenta, con un unico motivo, il mancato riconoscimento della rivalutazione del credito azionato in giudizio, sul presupposto che si tratti di debito di valore, in quanto derivante da illecito, e non di valuta come invece affermato nella sentenza impugnata. 7.1.- Il motivo è inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ed infatti, sul credito restitutorio vantato da SICIET nei confronti di BPM, ex art.2033 c.c., il Tribunale correttamente ha riconosciuto gli interessi moratori al tasso legale sul capitale dalla costituzione in mora, atteso che il ritardo nell’adempimento del relativo credito, di natura pecuniaria e assoggettato al principio nominalistico sino alla data del pagamento, può essere causa di un’obbligazione risarcitoria del debitore solo in presenza dei presupposti indicati dall’art. 1224 c.c., cioè a condizione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5181/2017 Numero sezionale 1007/2022 Numero di raccolta generale 17168/2022 che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma della Data pubblicazione 26/05/2022 stessa disposizione, l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata. 8.- In conclusione, entrambi i ricorsi sono inammissibili. Le spese devono essere parzialmente compensate nella limitata misura indicata in dispositivo, che è adeguata all’entità della soccombenza reciproca. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi; liquida le spese complessivamente in € 8200,00 -di cui € 200,00 per esborsi- oltre accessori di legge, le pone a carico del ricorrente principale in misura pari a tre quarti e le compensa nel resto. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 29 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f