CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 luglio 2019
Cassazione n. 17130/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- [OSCURATO:PERSONA] PREVIDENZA1494 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 644/2019 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 39/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;Numero registro generale 3661/2020udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleNu mero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 17130/2026avvocato [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione 31/05/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]aurizio Allegra impugna sulla base di un unico motivo lasentenza n. 644/2019 della Corte d’appello di Bologna che, inriforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha respintola domanda volta ad accertare la sussistenza dei requisiti perl’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci exart. 1, comma 199, della legge n. 232/2016.Resiste INPS con controricorso.La causa è stata chiamata all’adunanza camerale dell’8ottobre 2025 e rinviata all’udienza odierna, in vista dellaquale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scrittenel senso dell’accoglimento del ricorso e sia il ricorrente cheINPS hanno depositato memoria.INPS ha segnalato che “con circolare n. 62 del 2022, quandoalla fattispecie di cui all’art. 1, comma 179, lettera a) dellalegge n. 232 del 2016, disposizione analoga a quella oggi alvaglio, ha chiarito al punto 9, “alla luce della consolidatagiurisprudenza in materia il recesso del datore di lavorodurante o all’esito del periodo di prova, seppure sottoposto aun particolare regime, è un licenziamento individuale;pertanto, tale forma di licenziamento rientra tra quelli indicatidall’art. 1, comma 179, lettera a) della legge n. 232/2016”.In esito alla camera di consiglio, il Collegio ha riservato ildeposito della sentenza nel termine di novanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 1, comma 199, lett.a), della legge n. 232/2016, in combinato disposto con gliNumero registro generale 3661/2020Numero sezionale 1494/2026artt. 2096 e 2118 cod. civ. e con l’art. 10 della leNugmgeero dni ra.c colta generale 17130/2026Data pubblicazione 31/05/2026604/1966, per avere la Corte escluso che la cessazione delrapporto di lavoro per mancato superamento della prova siaipotesi equiparabile al licenziamento che dà titolo alpensionamento anticipato.Le doglianze sono fondate.L’art. 1, comma 199, cit., nella parte che interessa, stabilisceche, «A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisitocontributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato aisensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degliadeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridottoa 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13,della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesidi contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti ilraggiungimento del diciannovesimo anno di età e che sitrovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere daa) a d) del presente comma, come ulteriormente specificateai sensi del comma 202 del presente articolo: a) sono in statodi disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto dilavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni pergiusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito dellaprocedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, e hanno concluso integralmente la prestazione per ladisoccupazione loro spettante da almeno tre mesi».Si tratta di disciplina che ha inteso agevolare specifichecategorie di lavoratori cd precoci, ossia che vantano almeno12 mesi di contributi effettivi prima del compimento dei 19anni, che hanno svolto con una prolungata attività lavorativae si ritrovano in stato di disoccupazione prima delraggiungimento del requisito anagrafico, avendo altresìterminato da almeno tre mesi la prestazione per laNumero registro generale 3661/2020Numero sezionale 1494/2026disoccupazione, riconoscendo loro la possibilità di acceNudmeerroe d ia ralc colta generale 17130/2026Data pubblicazione 31/05/2026pensionamento anticipatamente se in possesso dei requisiticontributivi.Risulta dal ricorso e dalla sentenza che [OSCURATO:PERSONA],assunto con un contratto che prevedeva un periodo di provadi tre mesi, è stato licenziato il 29 settembre 2017 permancato superamento della prova, percependo la Naspi dal 6ottobre 2017 al 2 novembre 2017.Ad avviso della Corte territoriale, la condizione del lavoratoreche si trova in stato di disoccupazione per non aver superatoil periodo di prova non rientra tra le ipotesi tassative chelegittimano l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 1,comma 199, cit., non potendo qualificarsi come licenziamento“il recesso entro il termine sancito per la prova – nel caso incui il relativo patto sia valido – a causa del mancatosuperamento della stessa”, trattandosi di “una clausola a cuile parti condizionano l’assunzione definitiva che permette aldatore di lavoro di cessare il rapporto senza alcun obbligo dimotivazione e senza obbligo di forma scritta, tanto è vero cheanche la tutela offerta dall’ordinamento giuridico è del tuttodifferente da quella prevista per il licenziamento”, di tal chè“difetta nel caso concreto il requisito sub a), in quanto lo statodi disoccupazione non era conseguente ad un licenziamentobensì ad un recesso in prova”. Né, secondo i Giudici, porta aconclusioni contrarie la previsione di cui all’art. 3 del d.lgs. n.22/2015 in tema di Naspi, “che non richiama il licenziamentoma la perdita involontaria della occupazione… non essendo idue istituti – pur accomunati dallo “stato di disoccupazione”– necessariamente sovrapponibili”.In tesi di parte ricorrente, viceversa, il recesso datoriale peresito negativo della prova ex art. 2096 cod. civ. non èontologicamente diverso dalle altre fattispecie dilicenziamento individuale, trattandosi solo di un recesso adNumero registro generale 3661/2020Numero sezionale 1494/2026nutum che, peraltro, non è a totale discrezione del daNutmoerroe d id raic colta generale 17130/2026Data pubblicazione 31/05/2026lavoro come si ricava da Corte Costituzionale n. 189/1980.La quaestio iuris portata all’attenzione di questa Corteavvenuto nel corso del periodo di prova e motivato dalmancato superamento della stessa, in un caso in cui non è indiscussione la validità del patto, quando si controverta deldiritto al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 199,della legge n. 232/2016, ossia se detto recesso, a prescinderedalla sua legittimità o dalla tutela accordata in caso diaccertata illegittimità, debba essere consideratolicenziamento, come tale rilevante ai fini della possibilità diaccedere al trattamento di quiescenza di cui trattasi.Come noto, il licenziamento altro non è che il recessounilaterale del datore di lavoro dal rapporto contrattualeinstaurato con il prestatore di lavoro.Ad una prima fase della disciplina giuridica del rapporto dilavoro nella quale vigeva la regola della libera recedibilità –con l’art. 9 del rdl n. 1825/1924 e, poi, l’art. 2118 cod. civ.,che dà a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalcontratto di lavoro a tempo indeterminato con l’unico vincolodell’obbligo di preavviso (o di pagamento dellacorrispondente indennità), che viene meno solo nei casi diimpossibilità di prosecuzione del rapporto ex art. 2119 cod.civ. – hanno fatto seguito interventi normativi che hanno datovita ad una regolamentazione organica del potere di recessodel datore di lavoro, in considerazione del fatto che le dueparti contraenti si trovano in una posizione di diseguaglianzasostanziale di fronte alla cessazione del rapporto.Ne è conseguito, pertanto, quell’impianto di regolestratificatesi a far data dalla legge n. 604/1966 in forza dellequali il recesso datoriale è stato inquadrato in una disciplinapeculiare quanto a presupposti di legittimità e conseguenzeNumero registro generale 3661/2020Numero sezionale 1494/2026in caso di illegittimità, regole che hanno significativNaummeeron dti reac colta generale 17130/2026Data pubblicazione 31/05/2026ridotto la sfera di applicazione del recesso ad nutum,circoscritto oggi ad ambiti limitati, connotati da specifichecaratteristiche identitarie, come il rapporto di lavorodomestico o quello in prova.Il patto di prova costituisce una clausola che le parti possonodecidere di inserire nel contratto di lavoro, sia a tempoindeterminato che a tempo determinato, nella fase geneticadel rapporto, ai sensi dell’art. 2096 cod. civ.: trattasi dielemento accidentale che viene apposto ad un contratto giàperfezionato nei suoi elementi costitutivi e di cui non muta,pertanto, la natura, di tal chè, nel corso della prova, ilsinallagma tipico del contratto di lavoro è già operante, conparificazione economica e normativa tra lavoratori in prova enon in prova, a seguito dell’intervento della Corte cost. consentenza n. 189/1980, secondo cui «il patto di prova ineriscead un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regolaprofessionalmente già formato, si chiede l'adempimento dinormali prestazioni di lavoro, uguali, per quantità e qualità aquelle fornite dagli altri lavoratori di pari qualificazione. Ciòtanto è vero che, ove sia superato, senza esercizio dellafacoltà di recesso, il termine della prova e comunque decorsisei mesi dalla assunzione, l'attività prestata durante il periododi prova non si distingue, a tutti gli effetti retributivi, da quelladi un lavoratore assunto a tempo indeterminato».Si è così affermato che «la clausola di prova costituisc[e] unelemento accidentale del contratto di lavoro, che non fa venirmeno il carattere unitario del rapporto. Non si è in presenza,cioè, di una disciplina "speciale", ma di un rapporto - comedetto, unitario - che vive di due fasi. Tanto è vero che, unavolta superata la prova, il contratto diviene definitivo ed ilservizio sino a quel momento prestato viene computatonell'anzianità del dipendente», di tal chè, «il contratto diNumero registro generale 3661/2020lavoro con clausola di prova costituisce, dunque, unaNu mero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 17130/2026fattispecie negoziale unitaria ed ab initio completa (nel sensoData pubblicazione 31/05/2026che dà vita non già - come si sosteneva in passato - ad unafattispecie complessa, costituita da due rapporti, quello inprova e l'altro definitivo, bensì ad un rapporto di lavoroordinario, produttivo di effetti definitivi, nel cui ambito le partisubordinano all'esito della prova la prosecuzione - e non lacostituzione - del rapporto di lavoro)» (Cass. n. 22308/2004).Nella giurisprudenza di questa Corte è altresì costantel’affermazione secondo la quale «la causa del patto di provava individuata nella tutela dell'interesse comune alle due partidel rapporto di lavoro ad attuare un esperimento mediante ilquale sia il datore di lavoro e sia il lavoratore possonoverificare la reciproca convenienza del contratto. Il datore dilavoro potrà accertare la capacità del lavoratore di svolgerediligentemente la prestazione nell’ambito dell’organizzazioneaziendale e quest'ultimo, a sua volta, valuterà il contenuto el'entità della prestazione richiestagli e le condizioni diconcreto svolgimento del rapporto (Cass. n. n. 5016 del2004; n. 15960 del 2005; n. 15059 del 2015)» (Cass. n.9064/2025; idem Cass. n. 2145/2025 e precedenti ivi citati).In caso di esito positivo, l’art. 2096, ultimo comma, cod. civ.prevede non la “conversione” del rapporto a tempoindeterminato bensì la “definitività” dell’assunzione, con laconseguenza che non è necessaria la stipulazione di un nuovocontratto di lavoro continuando la vigenza fra le parti di quellooriginariamente stipulato, continuità ab origine degli effettiche vale anche ai fini dell’anzianità di servizio, a confermadella unitarietà del rapporto.Caratteristica precipua è il regime di libera recedibilità entroil termine di esperimento della prova.Entrambe le parti possono recedere dal contratto senzaessere tenute a riconoscere il preavviso o l’indennità e,Numero registro generale 3661/2020Numero sezionale 1494/2026quanto al datore, a motivarne le ragioni: si è, come dNeumtteoro, d id raic colta generale 17130/2026Data pubblicazione 31/05/2026fronte ad una delle (residue) ipotesi di recesso ad nutumconosciute nel nostro ordinamento.Detta libertà, peraltro, non significa che il recesso, quandodeciso da parte datoriale, sia a sua totale ed insindacabilediscrezione né che non sia qualificabile quale licenziamento.La Corte costituzionale, con la già citata sentenza n.189/1980, nel ritenere non fondata la questione dicostituzionalità degli artt. 2096, comma terzo, cod. civ. e 10della legge n.604/1966 nelle parti in cui consentono il recessoimmotivato del datore dal rapporto di lavoro in prova, ha,infatti, argomentato che, una volta «affermato l'obbligo delleparti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggettodel patto di prova (art. 2096, secondo comma, c.c.), nediscende un primo limite alla discrezionalità dell'imprenditore,nel senso che la legittimità del licenziamento da lui intimatodurante il periodo di prova può efficacemente esserecontestato dal lavoratore quando risulti che non è stataconsentita, per la inadeguatezza della duratadell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suocomportamento e delle sue qualità professionali alle quali ilpatto di prova è preordinato. Più in generale, si può affermareche la discrezionalità dell'imprenditore si esplica nellavalutazione delle capacità e del comportamento professionaledel lavoratore, così che il lavoratore stesso, il quale ritenga esappia dimostrare il positivo superamento dello esperimentononché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito,ben può eccepirne e dedurne la nullità in sedegiurisdizionale».In coerenza con tale arresto si è espressa la giurisprudenzacostante di questa Corte, che ha più volte evidenziato comeil recesso datoriale di cui trattasi sia un licenziamento che,laddove risulti illegittimo non per un difetto genetico del pattoNumero registro generale 3661/2020ma per un difetto funzionale, ha la peculiarità di essereNu mero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 17130/2026sottratto al regime generale di cui alla legge n. 604/1966.Data pubblicazione 31/05/2026Come già sottolineato, ex multis, da Cass. n. 14950/2000, aifini delle conseguenze in caso di accertata illegittimità non èammissibile una equiparazione delle due tipologie dilicenziamento, ossia «dell'ipotesi di licenziamento in caso diillegittima apposizione del patto di prova … all’ipotesi dellicenziamento intimato in regime di lavoro in prova per esserelegittima la clausola recante il patto», poiché «nel primo casoc'è la "conversione" (in senso atecnico) del rapporto in provain rapporto ordinario (in realtà c'è la nullità parziale dellaclausola contenente il patto di prova, che non ridonda innullità del contratto di lavoro) e trova applicazione, ricorrendogli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamentoindividuale; nel secondo caso (e solo in questo) c'è lo specialeregime del recesso in periodo di prova, frutto soprattutto dielaborazione giurisprudenziale, che per più versi si discostadalla disciplina ordinaria del licenziamento individuale» (v.,solo di recente, Cass. n. 10305/2025 e precedenti ivirichiamati).Infatti, come ricordato ex plurimis da Cass. n. 20239/2023,«il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di provaha carattere discrezionale e dispensa dall'onere di provarnela giustificazione diversamente da quel che accade nellicenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966»:peraltro, «l’esercizio del potere di recesso datoriale è statonel tempo rivisitato nell’ottica di una interpretazionecostituzionalmente orientata della disposizione codicistica; inquesta prospettiva limiti alla discrezionalità datoriale,suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, sono statirinvenuti nella necessità che il recesso sia stato determinatoda ragioni inerenti all’esito dell’esperimento in prova (incoerenza con la causa del patto di prova) e non siaNumero registro generale 3661/2020riconducibile ad un motivo illecito ed è stata riconosciuta laNu mero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 17130/2026possibilità per il lavoratore di dedurre in sede giurisdizionaleData pubblicazione 31/05/2026la nullità di tale recesso, con onere a suo carico di provare,secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia ilpositivo superamento del periodo di prova, sia che il recessoè stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo allafunzione del patto di prova (Corte cost. n. 189 del 1980, Cortecost. n. 255 del 1989, Corte cost. n. 541 del 2000, Cass. n.1180 del 2017 Cass. n. 469 del 2015, Cass. n. 21784 del2009, Cass. n. 1213 del 2004, Cass. n. 19354 del 2003, Cass.Sez. Un. n. 11633 del 2002. Cass. n. 2228 del 1999)».Ancora, Cass. n. 34102/2025, ex multis, richiamando Cass.n. 1180/2017 (e già prima Cass. n. 21784/2009, n.16224/2013; anche n. Cass. nn. 18268 e 31159 del 2018;Cass. n. 23927/2020, e la sopra citata n. 20239/2023), haribadito che «il licenziamento intimato nel corso o al terminedel periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deveessere motivato, neppure in caso di contestazione in ordinealla valutazione della capacità e del comportamentoprofessionale del lavoratore stesso con la conseguenza cheincombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sedegiurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare,secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia ilpositivo superamento del periodo di prova, sia che il recessoè stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneoalla funzione del patto di prova».Come sopra accennato, la giurisprudenza di questa Corte ècostante nel tenere distinti il difetto genetico del patto diprova ed il vizio funzionale dal punto di vista delleconseguenze che ne derivano, perché in presenza delsecondo, «in applicazione dei principi civilistici di dirittocomune, il lavoratore avrà esclusivamente diritto al ristorodel pregiudizio sofferto; pertanto una volta accertataNumero registro generale 3661/2020l'illegittimità del recesso stesso consegue - anche laddoveNu mero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 17130/2026sussistano i requisiti numerici - che non si applicano la leggeData pubblicazione 31/05/2026n. 604/66 o l'art. 18 legge n. 300/70, ma si ha unicamente laprosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo ditempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimentodel danno, non comportando la dichiarazione di illegittimitàdel recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavorodebba essere ormai considerato come stabilmente costituito(in termini Cass. n. 2228 del 1999; in precedenza v. explurimis: Cass. n. 233 del 1985, Cass. n. 1250 del 1985,Cass. n. 11934 del 1995; …). Le conclusioni cui è giunta larichiamata giurisprudenza discendono coerenti dallaconsiderazione che, in costanza di un valido patto di prova, lamancata corretta esecuzione del medesimo, svolgendo i suoieffetti sul piano dell'inadempimento senza generare unanullità non prevista, non determina automaticamente la"conversione" in un rapporto a tempo indeterminato bensì,come ogni altro inadempimento, la richiesta del creditore diesecuzione del patto - ove possibile - ovvero di risarcimentodel danno» (Cass. n. 10305/2025).La diversità delle tutele apprestate nei due casi di illegittimitàdel recesso in corso di prova – rispettivamente nel caso divizio genetico e di vizio funzionale del patto – non incide,però, sulla qualificazione dello stesso come licenziamento inentrambe le ipotesi.Che il recesso datoriale motivato da esito negativo dellaprova, sul presupposto della validità della relativa clausola,sia licenziamento individuale si ritrova ancora di recente inCass. n. 11576/2025 ove, in un caso in cui veniva in rilievol’applicabilità della regola generale di cui all’art. 1335 cod.civ., è stato affermato in modo chiaro: «La cessazioneunilaterale del rapporto per mancato superamento dellaprova rientra nella eccezionale fattispecie del recesso adNumero registro generale 3661/2020nutum di cui all’art. 2096 cod. civ., sottratto all’ordinariaNu mero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 17130/2026disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento (Cass. n.Data pubblicazione 31/05/20261180/2017). 8. Tuttavia, si tratta pur sempre di un recesso ela Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 189 dell’anno1980, ha prospettato la illegittimità del recesso, tra l’altro,quando la prova sia stata superata con esito positivo: infatti,ai sensi dell’art. 2096 co. 4 cod. civ., compiuto il periodo diprova, l’assunzione diviene definitiva. 9. Trattandosi, quindi,di un licenziamento, seppure discrezionale e senza obbligo difornire alcuna motivazione, esso è comunque soggetto alledisposizioni (artt. 1334 e 1335 cc) in virtù delle quali,vertendosi in ipotesi di atto unilaterale recettizio, vi è l’oneredel datore di lavoro di consegnare la relativa comunicazionematerialmente nelle mani del lavoratore prima della scadenzaovvero di fornire la prova che essa sia pervenuta all’indirizzodel destinatario, da intendersi come luogo rientrante nella suasfera di dominio e di controllo (Cass. n. 19524/2019). 10.Correttamente, pertanto, per la comunicazione riguardante illicenziamento per mancato superamento del periodo di prova,essendo in ogni caso questo un negozio unilaterale recettizio,non è stato ritenuto dalla Corte territoriale rilevante ilmomento in cui è stato maturato il proposito di licenziare ildipendente attraverso l’eventuale esternazione dell’atto aterzi mediante invio della spedizione, ma è necessario chel’intento negoziale si traduca in un atto che giunga allapersona nella cui sfera giuridica esso era destinato a produrreeffetti».Alla luce di quanto sopra argomentato, deve ritenersi,conformemente alle condivise conclusioni della ProcuraGenerale, che la possibilità per parte datoriale di recedere adnutum dal rapporto in prova in ipotesi in cui non siano stateposte in discussione la validità del patto né la legittimità delrecesso non incida sulla qualificazione dello stesso comeNumero registro generale 3661/2020Numero sezionale 1494/2026licenziamento, rilevante, quindi, quale causa dello sNtuametroo did raic colta generale 17130/2026Data pubblicazione 31/05/2026disoccupazione che è presupposto per accedere alla pensioneanticipata ex art. 1, comma 199, lettera a) della legge n.232/2016.La Corte territoriale si è discostata dal superiore principio: ilricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza gravatadeve essere cassata e la causa va rinviata per un nuovoesame alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione,che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo2026.Il Consigliere estensore La PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]