CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Staccata di Sassari, ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale della stessa sede che, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , facendo valere, tramite il proprio difensore, i seguenti motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 73 e 75 D.P.R. n. 309/1990, in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, quanto alla errata affermazione della destinazione allo spaccio dello stupefacente anziché all'uso personale dello stesso; 2) manifesta e illogicità della motiva2ione, nonché violazione di legge, relativamente alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. 3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo di ricorso deduce il medesimo motivo di appello motivatamente disatteso dalla sentenza impugnata. La Corte d'appello, con logica motivazione, ha ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta all'esterno della cella ove l'imputato era rimasto ristretto a vista, subito dopo che lo stesso era stato visto gettare una bustina fuori dalla finestra, fosse destinata alla cessione a terza persona (foglio 4 della sentenza impugnata) e che anche l'imputato aveva ammesso di aver fatto da intermediario ricevendo una bustina da cedere ad altri. Peraltro, era stato ipotizzato, solo quale mera congettura, che le camere di sicurezza fossero prive di finestra e che lo stupefacente potesse invece essere stato acquisito per uso personale. La prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consente di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv. 284842 - 01). 4. Il ricorrente non si misura con lo specifico ragionamento ìnterferenziale svolto dalla sentenza, ma ne contesta gli esiti ribadendo ragioni meramente congetturali e alludendo alla illegittimità della imposizione all'imputato dell'onere di provare la detenzione per uso personale. 5. Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] te territoriale, confermando sul punto la motivazione del primo giudice riportata a pag. 3 della sentenza impugnata, ha spiegato che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere riconosciute a causa dei diversi precedenti penali gravanti sull'imputato e considerando che aveva commesso il fatto pochissimo tempo dopo aver iniziato a scontare una pesante pena per omicidio, con condottaprocessuale non dimostrativa di reale resipiscenza. Si tratta di motivazione esaustiva e logica, alla luce dei principi piò volte espressi dalla Corte di cassazione (cfr. Sez. 4, n. 32872/2022, Rv. 283489; Sez. 4, n. 20115/2018, Rv. 272747), che il ricorrente non aggredisce efficacemente, limitandosi a dolersi di generiche carenze motivazionali. 6. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di E uro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186/2000). P.Q.M