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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 02616/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12969/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 4957/2019 depositata il10/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 1140 c.c., 9, comma 1, d.lgs. 23 del 2011, 13, comma 2. d.l. 2011 del 2011 e 1, comma 639, della l. 27 dicembre 2013, n. 147”, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha annullato l'avviso di accertamento per IMU dell'anno 2013 emesso da essa ricorrente a carico della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ad alcuni immobili, di cui la società era proprietaria, già oggetto di un contratto di locazione risolto il 12 dicembre 2012 e, nel 2013, ancora detenuti dalla stessa ricorrente; 2.la S.r.l.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato lamentando “illegittimità della sentenza [impugnata] per violazione e o falsa applicazione degli artt.7 della l.212/2000, 3 della l.241/1990 e 1, comma 162, della l.27 dicembre 2006, n.296” per non avere la CTR annullato l'avviso per difetto di motivazione.

Deduce la ricorrente che nell'avviso non è contenuto “alcun cenno al fatto che gli immobili in questione non sono stati rilasciati dal Comune” né vi è “alcuna motivazione che giustifichi, in una situazione come quella descritta, la pretesa” impositiva; considerato che:

1. con il motivo di ricorso principale, rubricato “violazione e o falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, del d.lgs. 23/2011 e dell'art. 1, comma 672, della l. 147/2013” viene sottoposta alla Corte la questione relativa all'individuazione del soggetto passivo dell'Imu per un bene immobile ancora detenuto dall'ex conduttore a seguito della risoluzione del contratto di locazione.

Sostiene la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario di quanto affermato dalla CTR, soggetto passivo dell'IMU sia il proprietario fino dalla data della risoluzione;

2. la tesi della ricorrente è fondata.

La CTR, individuando il soggetto passivo nel detentore oltre il momento della risoluzione del contratto e fino al momento della riconsegna del bene, non si è attenuta all'orientamento di questa Corte consolidatosi in tema di contratto di locazione finanziaria e basato su argomenti validi anche in tema di contratto di locazione: “In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina dettata dall'art.1, comma 672, della legge n. 147 del 2013, in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto viceversadall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente” (così, tra molte conformi, Cass. sez. 6-5, ord. n.26057 del 2022; Cass. sez. 5, ord. 13120 del 2022 ;Cass. sez. 6-5, ord. n.6476 del 2022; Cass. sez. 6-5, ord. n.418 del 2021; v. altresì Cass. sez.5, ordinanza 22541 del 2021; Cass. sez. 6-5, ord. n.585 del 2021; Cass. sez. 5, sentenza 29973 del 2019; Cass. Sez. 5, sentenza n.25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019).

Merita evidenziare che l'isolato precedente in senso contrario -Cass.

Sez. 5, sentenza n.19166 del 17/07/2019 (“In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in "leasing", soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n.23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata – in forza del principio di ultrattività del contratto – anche a seguito di risoluzione anticipat a fino alla riconsegna dell'immobile”)-è già stato criticato e superato dalle citate pronunce n.25249 e 29973 del 2019.

In queste ultime è stato sottolineato che l'orientamento maggioritario è aderente alla lettera della legge -il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già̀ la detenzione materiale del bene bensì̀ l'esistenza di un titolo legittimante il possesso o la detenzione dell'utilizzatore-, è coerente con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza (v., al riguardo, in particolare, punti 7 e 9 della motivazione della sentenza 29973/2019), ed è “anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto” (sentenza 25249/2019);

3. alla luce di questi principi, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il ricorso principale va pertanto accolto;

4. in riferimento al motivo di ricorso incidentale vale quanto segue.

4.1. il motivo veicola una denuncia di violazione o falsa applicazione di norme sulla motivazione dell'atto tributario, mai applicate dalla CTR.

La CTRsi è infatti pronunciata esclusivamente sulla questione, evidentemente considerata dalla stessa CTR assorbente, della soggettività passiva [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].

4.2. In linea generale, “Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (tra molte, Cass. ordinanzan. 19503 del 23/07/2018) .

4.3. Tuttavia nel caso di specie, trattandosi di questione risolvibile senza necessità di accertamenti di fatto, è coerente con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) evitare la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla corte territoriale -rinvio che l'accoglimento del ricorso principale non impone-ed invece decidere immediatamente. 4.3.1 L’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”) stabilisce che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

L'art. 1, comma 162, della l.296/2006 stabilisce che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo”

4.3.2. Deduce la ricorrente che nell'avviso non è contenuto “alcun cenno al fatto che gli immobili in questione non sono stati rilasciati dal Comune” né è contenuta “alcuna motivazione che giustifichi, in una situazione come quella descritta, la pretesa” impositiva.

Dacché, secondo la ricorrente, il vizio dell'avviso, non rilevato dalla CTR.

4.3.3. L'impostazione della ricorrente è contraria alla logica (della pretesa impositiva di [OSCURATO:PERSONA]) e alle disposizioni sopra richiamate: in base a queste ultime l'amministrazione deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” della propria determinazione; la determinazione impositiva, nel caso concreto, è stata assunta da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la ricorrente era proprietaria degli immobili de quibus e in riferimento all'art 9 del d.l. 201/2011; non era stata assunta sul presupposto che la ricorrente non avesse, dopo la scadenza del contratto di locazione, riacquistato la detenzione degli immobili; non è ipotizzabile un obbligo per l'amministrazione capitolina di giustificare la pretesa impositiva con riferimento al fatto che essa non avesse liberato gli immobili.

4.4. il ricorso incidentale deve essere rigettato.

5. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale.

Non vi sono questioni in fatto da risolvere.

La causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso;

6. le spese dell’intero giudizio sono compensate dato che l’orientamento giurisprudenziale sulla questione di fondo siè consolidato in corso di causa.

PQM la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e decide nel merito rigettando il ricorso della contribuente; compensa le spese; ai sensi dell’art.13, comma1-quater del dpr 115 / 2002 , la parte che ha proposto il ricorso incidentale è tenuta a versare un ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12969/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4957/2019 depositata il10/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 1140 c.c., 9, comma 1, d.lgs. 23 del 2011, 13, comma 2. d.l. 2011 del 2011 e 1, comma 639, della l. 27 dicembre 2013, n. 147”, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha annullato l'avviso di accertamento per IMU dell'anno 2013 emesso da essa ricorrente a carico della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ad alcuni immobili, di cui la società era proprietaria, già oggetto di un contratto di locazione risolto il 12 dicembre 2012 e, nel 2013, ancora detenuti dalla stessa ricorrente; 2.la S.r.l.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato lamentando “illegittimità della sentenza [impugnata] per violazione e o falsa applicazione degli artt.7 della l.212/2000, 3 della l.241/1990 e 1, comma 162, della l.27 dicembre 2006, n.296” per non avere la CTR annullato l'avviso per difetto di motivazione. Deduce la ricorrente che nell'avviso non è contenuto “alcun cenno al fatto che gli immobili in questione non sono stati rilasciati dal Comune” né vi è “alcuna motivazione che giustifichi, in una situazione come quella descritta, la pretesa” impositiva; considerato che: 1. con il motivo di ricorso principale, rubricato “violazione e o falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, del d.lgs. 23/2011 e dell'art. 1, comma 672, della l. 147/2013” viene sottoposta alla Corte la questione relativa all'individuazione del soggetto passivo dell'Imu per un bene immobile ancora detenuto dall'ex conduttore a seguito della risoluzione del contratto di locazione. Sostiene la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario di quanto affermato dalla CTR, soggetto passivo dell'IMU sia il proprietario fino dalla data della risoluzione; 2. la tesi della ricorrente è fondata. La CTR, individuando il soggetto passivo nel detentore oltre il momento della risoluzione del contratto e fino al momento della riconsegna del bene, non si è attenuta all'orientamento di questa Corte consolidatosi in tema di contratto di locazione finanziaria e basato su argomenti validi anche in tema di contratto di locazione: “In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina dettata dall'art.1, comma 672, della legge n. 147 del 2013, in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto viceversadall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente” (così, tra molte conformi, Cass. sez. 6-5, ord. n.26057 del 2022; Cass. sez. 5, ord. 13120 del 2022 ;Cass. sez. 6-5, ord. n.6476 del 2022; Cass. sez. 6-5, ord. n.418 del 2021; v. altresì Cass. sez.5, ordinanza 22541 del 2021; Cass. sez. 6-5, ord. n.585 del 2021; Cass. sez. 5, sentenza 29973 del 2019; Cass. Sez. 5, sentenza n.25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019). Merita evidenziare che l'isolato precedente in senso contrario -Cass. Sez. 5, sentenza n.19166 del 17/07/2019 (“In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in "leasing", soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n.23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata – in forza del principio di ultrattività del contratto – anche a seguito di risoluzione anticipat a fino alla riconsegna dell'immobile”)-è già stato criticato e superato dalle citate pronunce n.25249 e 29973 del 2019. In queste ultime è stato sottolineato che l'orientamento maggioritario è aderente alla lettera della legge -il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già̀ la detenzione materiale del bene bensì̀ l'esistenza di un titolo legittimante il possesso o la detenzione dell'utilizzatore-, è coerente con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza (v., al riguardo, in particolare, punti 7 e 9 della motivazione della sentenza 29973/2019), ed è “anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto” (sentenza 25249/2019); 3. alla luce di questi principi, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il ricorso principale va pertanto accolto; 4. in riferimento al motivo di ricorso incidentale vale quanto segue. 4.1. il motivo veicola una denuncia di violazione o falsa applicazione di norme sulla motivazione dell'atto tributario, mai applicate dalla CTR. La CTRsi è infatti pronunciata esclusivamente sulla questione, evidentemente considerata dalla stessa CTR assorbente, della soggettività passiva [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. In linea generale, “Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (tra molte, Cass. ordinanzan. 19503 del 23/07/2018) . 4.3. Tuttavia nel caso di specie, trattandosi di questione risolvibile senza necessità di accertamenti di fatto, è coerente con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) evitare la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla corte territoriale -rinvio che l'accoglimento del ricorso principale non impone-ed invece decidere immediatamente. 4.3.1 L’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”) stabilisce che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. L'art. 1, comma 162, della l.296/2006 stabilisce che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo” 4.3.2. Deduce la ricorrente che nell'avviso non è contenuto “alcun cenno al fatto che gli immobili in questione non sono stati rilasciati dal Comune” né è contenuta “alcuna motivazione che giustifichi, in una situazione come quella descritta, la pretesa” impositiva. Dacché, secondo la ricorrente, il vizio dell'avviso, non rilevato dalla CTR. 4.3.3. L'impostazione della ricorrente è contraria alla logica (della pretesa impositiva di [OSCURATO:PERSONA]) e alle disposizioni sopra richiamate: in base a queste ultime l'amministrazione deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” della propria determinazione; la determinazione impositiva, nel caso concreto, è stata assunta da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la ricorrente era proprietaria degli immobili de quibus e in riferimento all'art 9 del d.l. 201/2011; non era stata assunta sul presupposto che la ricorrente non avesse, dopo la scadenza del contratto di locazione, riacquistato la detenzione degli immobili; non è ipotizzabile un obbligo per l'amministrazione capitolina di giustificare la pretesa impositiva con riferimento al fatto che essa non avesse liberato gli immobili. 4.4. il ricorso incidentale deve essere rigettato. 5. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale. Non vi sono questioni in fatto da risolvere. La causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso; 6. le spese dell’intero giudizio sono compensate dato che l’orientamento giurisprudenziale sulla questione di fondo siè consolidato in corso di causa. PQM la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e decide nel merito rigettando il ricorso della contribuente; compensa le spese; ai sensi dell’art.13, comma1-quater del dpr 115 / 2002 , la parte che ha proposto il ricorso incidentale è tenuta a versare un ulteriore imp
Sentenza Cassazione n. 02616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris