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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05327/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la Corte di appello, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, ha compiuto una valutazione in ordine all'offensività della condotta complessivamente considerata e valorizzando - con il riferimento alla premeditazione - l'intensità dell'elemento soggettivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensor Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la Corte di appello, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, ha compiuto una valutazione in ordine all'offensività della condotta complessivamente considerata e valorizzando - con il riferimento alla premeditazione - l'intensità dell'elemento soggettivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensor Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris