CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05127/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RSJUS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 luglio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine al reato di furto tentato in abitazione. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. ' La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «del tutto carente e superficiale». 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 18 ot