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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 26453/2024

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uente DECRETO sul ricorso 2821-2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 -controricorrente - Avverso la sentenza n. 311 del 2019 della Corte d’appello di Palermo, depositata l’11 luglio 2019 (RG 897/2017), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti, in una controversia avente ad oggetto la richiesta dell’indennità di disoccupazione agricola; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 2821-2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 -controricorrente - Avverso la sentenza n. 311 del 2019 della Corte d’appello di Palermo, depositata l’11 luglio 2019 (RG 897/2017), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti, in una controversia avente ad oggetto la richiesta dell’indennità di disoccupazione agricola; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Rom
Decreto Cassazione n. 26453/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris