CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23888/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOtefatozentstisc=a-~i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 19 dicembre 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni ed otto mesi di reclusione in relazione al reato di tentato omicidio; che l'imputata ha proposto, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena stabilita e, specificamente, all'esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla misura della pena fissata dalle parti, laddove ricompresa, come nel caso di specie, nel range edittale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec