Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 47308/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CIAPETTI Giuliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/11/2019 dalla Corte di Appello di Firenze visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, che, in accoglimento dei motivi di ricorso, ha chiesto di cassare e/o annullare la sentenza impugnata, adottando all'uopo ogni opportunb provvedimento.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 12/11/2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava iI giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata invasione di un immobile di proprietà comunale, rideterminando la pena.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ciapetti tramite il difensore di fiducia, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: all'accertamento di responsabilità, per la mancanza di prova circa la proprietà dell'immobile da parte del Comune di Firenze, nell'irrilevanza delle visure catastali acquisite nel corso del giudizio; alla conseguente ingiustizia del trattamento sanzionatorio; alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonostante la limitata offensività della condotta; al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi che reiterano censure articolate in appello, adeguatamente definite dalla corte territoriale. 3.1 Circa il primo e secondo motivo, le indicazioni del catasto, sebbene non sufficienti a dare la piena prova della proprietà di un bene immobile, possono tuttavia essere utilizzate come indizi, in mancanza di evidenze di segno contrario, per cui la conclusione dei giudici di merito circa l'appartenenza al Comune di Firenze dell'appartamento in questione sfugge a censure sul piano della tenuta logica del ragionamento. 3.2 La speciale tenuità ex art. 131 bis cod. pen. è stata esclusa tenendo conto delle modalità dell'azione (natura del bene, di proprietà pubblica; numero dei correi; predisposizione di mezzi per consentire il godimento illegittimo del bene, in via esclusiva), secondo quanto previsto dall'art. 133 n.1 cod. pen. 3.3 Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, si basa sulla mancanza di elementi positivi di valutazione, non evidenziati peraltro dalla difesa (cf. sul punto, di recente, Cass. sez.3, sent. n. 24128 del 18/03/2021 - dep. 21/06/2021 - Rv. 281590, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse).

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CIAPETTI Giuliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/11/2019 dalla Corte di Appello di Firenze visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, che, in accoglimento dei motivi di ricorso, ha chiesto di cassare e/o annullare la sentenza impugnata, adottando all'uopo ogni opportunb provvedimento. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 12/11/2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava iI giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata invasione di un immobile di proprietà comunale, rideterminando la pena. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ciapetti tramite il difensore di fiducia, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: all'accertamento di responsabilità, per la mancanza di prova circa la proprietà dell'immobile da parte del Comune di Firenze, nell'irrilevanza delle visure catastali acquisite nel corso del giudizio; alla conseguente ingiustizia del trattamento sanzionatorio; alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonostante la limitata offensività della condotta; al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi che reiterano censure articolate in appello, adeguatamente definite dalla corte territoriale. 3.1 Circa il primo e secondo motivo, le indicazioni del catasto, sebbene non sufficienti a dare la piena prova della proprietà di un bene immobile, possono tuttavia essere utilizzate come indizi, in mancanza di evidenze di segno contrario, per cui la conclusione dei giudici di merito circa l'appartenenza al Comune di Firenze dell'appartamento in questione sfugge a censure sul piano della tenuta logica del ragionamento. 3.2 La speciale tenuità ex art. 131 bis cod. pen. è stata esclusa tenendo conto delle modalità dell'azione (natura del bene, di proprietà pubblica; numero dei correi; predisposizione di mezzi per consentire il godimento illegittimo del bene, in via esclusiva), secondo quanto previsto dall'art. 133 n.1 cod. pen. 3.3 Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, si basa sulla mancanza di elementi positivi di valutazione, non evidenziati peraltro dalla difesa (cf. sul punto, di recente, Cass. sez.3, sent. n. 24128 del 18/03/2021 - dep. 21/06/2021 - Rv. 281590, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2021 Il Consigliere este