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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2000

Cassazione n. 41034/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/2000 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 16 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la sua richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione di una pena residua relativa ad un reato di tentato omicidio in danno di un collega di lavoro, per la gravità del fatto, le sue modalità e l'assenza di elementi da cui dedurre la sopravvenuta affidabilità del soggetto e l'assenza di pericolosità sociale; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale respinto la richiesta ipotizzando la sussistenza di disturbi comportamentali tali da renderlo incapace di frenare la propria aggressività, e di un abuso di sostanze stupefacenti, che non sono stati accertati con apposite indagini, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre, mentre il comportamento tenuto nei quattro anni successivi al fatto, trascorsi in carcere per un anno e sei mesi e agli arresti domiciliari sino ad oggi, dimostra l'assenza di simili disturbi o di una inclinazione alla violenza o all'abuso di sostanze alteranti; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione della gravità del reato per il quale il ricorrente sta espiando la pena, che non viene negata, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché non si confronta integralmente con l'ordinanza, che ha respinto la richiesta anche per l'assenza di iniziative risarcitorie verso la vittima e l'insufficienza del sentimento di vergogna e di pentimento per il reato commesso, affermando la necessità di una più approfondita osservazione tecnica della personalità del ricorrente;ritenuto che la valutazione della gravità del fatto commesso, e della inidoneità della misura richiesta sia a contenere l'aggressività manifestata dal ricorrente in quella occasione, sia a prevenire possibili ricadute in atti di violenza, non sia illogica, stante il rilevante grado di violenza manifestato e la sua sostanziale gratuità, e stante il solo superficiale pentimento affermato, ma non dimostrato da iniziative risarcitorie; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/2000 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 16 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la sua richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione di una pena residua relativa ad un reato di tentato omicidio in danno di un collega di lavoro, per la gravità del fatto, le sue modalità e l'assenza di elementi da cui dedurre la sopravvenuta affidabilità del soggetto e l'assenza di pericolosità sociale; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale respinto la richiesta ipotizzando la sussistenza di disturbi comportamentali tali da renderlo incapace di frenare la propria aggressività, e di un abuso di sostanze stupefacenti, che non sono stati accertati con apposite indagini, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre, mentre il comportamento tenuto nei quattro anni successivi al fatto, trascorsi in carcere per un anno e sei mesi e agli arresti domiciliari sino ad oggi, dimostra l'assenza di simili disturbi o di una inclinazione alla violenza o all'abuso di sostanze alteranti; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione della gravità del reato per il quale il ricorrente sta espiando la pena, che non viene negata, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché non si confronta integralmente con l'ordinanza, che ha respinto la richiesta anche per l'assenza di iniziative risarcitorie verso la vittima e l'insufficienza del sentimento di vergogna e di pentimento per il reato commesso, affermando la necessità di una più approfondita osservazione tecnica della personalità del ricorrente;ritenuto che la valutazione della gravità del fatto commesso, e della inidoneità della misura richiesta sia a contenere l'aggressività manifestata dal ricorrente in quella occasione, sia a prevenire possibili ricadute in atti di violenza, non sia illogica, stante il rilevante grado di violenza manifestato e la sua sostanziale gratuità, e stante il solo superficiale pentimento affermato, ma non dimostrato da iniziative risarcitorie; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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