CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27981/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo di distinti atti e difensori, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato le rispettive pene, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi di appello per intervenuta rinuncia agli stessi. Rilevato che i motivi rispettivamente proposti (per [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sotto il particolare profilo dell'attendibilità della persona offesa; nonché vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore - DEPOSITAI. gb, [OSCURATO:PERSONA] te