CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.643 cod.proc.pen. in riferimento alla sofferta applicazione di misure di sicurezza tra il 1988 e il 2016; ha osservato che la relativa domanda era reiterativa di analoghe istanze già dichiarate inammissibili con ordinanze emesse il 27/02/2019 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha rilevato che l'art.643 sopra richiamato è applicabile nei confronti dei soggetti prosciolti in sede di revisione mentre - nel caso di specie - non risultavano indicati e allegati i provvedimenti di applicazione delle misure di sicurezza e nemmeno quello che avrebbero revocato le relative condanne é divenute definitive da meno di due anni; ha quindi dichiarato inammissibile l'istanza per difetto di allegazione e prova in ordine al presupposto di fatto suddetto, osservando altresì che nulla era stato dedotto in ordine all'assenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 313, comma 3, e 643 cod.proc.pen... Ha dedotto che la declaratoria di inammissibilità era stata pronunciata sull'errato presupposto che la richiesta fosse stata avanzata ai sensi dell'art.643 cod.proc.pen., quando - di fatto - la disposizione invocata era l'art.313 cod.proc.pen. in riferimento all'art.314 cod.proc.pen., non sussistendo quindi nel caso di specie la necessità dell'esistenza di una sentenza di proscioglimento a seguito di revisione; ha dedotto che la mancata allegazione dei provvedimenti restrittivi non poteva porsi alla base di un giudizio di inammissibilità così come la presenza di due analoghe e precedenti istanze pure giudicate inammissibili, non tenendo conto la statuizione impugnata dell'ulteriore tempo trascorso in limitazione della libertà personale. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile in quanto intrinsecamente aspecifico. Difatti il motivo di impugnazione, nel dedurre che l'originaria istanza non sarebbe stata proposta ai sensi dell'art.643 cod.proc.pen. ma dell'art.314, comma 2, cod.proc.pen. (in riferimento all'art.313 cod.proc.pen.) - elemento peraltro smentito dal tenore letterale dell'istanza medesima - omette del tutto di operare qualsiasi allegazione inerente agli originari provvedimenti limitativi della libertà personale per effetto dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza così come ai conseguenti provvedimenti che avrebbero successivamente disposto il proscioglimento del ricorrente ovvero accertato l'assenza delle condizioni di applicabilità delle misure medesime. Pertanto, come ritenuto dalla Corte territoriale e anche in riferimento alla diversa prospettazione operata dal ricorrente, è comunque carente qualsiasi allegazione e deduzione in ordine alle condizioni previste dalla normativa processuale invocata ai fini del riconoscimento del richiesto indennizzo. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Quanto al rapporto processuale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nulla va provveduto in ordine alle spese, atteso il carattere tautologico delle argomentazioni contenute nella relativa memoria di costituzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistent