CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1984
Cassazione n. 43310/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1984 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha negato l'applicazione con corretti argomenti logici e alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, congruamente richiamata, sulla natura plurioffensiva del delitto contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulle minacce rivolte alla persona offesa e le conseguenze che ne sono derivate sulla sua libertà e integrità morale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data h ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA]