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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02804/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 15348-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio legale Trifirò & Partners - Avvocati, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 4336 contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 994/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2016 R.G.N. 2532/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.994/16, la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti in relazione ad alcuni collaboratori assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma ritenuti lavoratori subordinati.

In particolare, la Corte dopo avere dichiarato inammissibili alcuni motivi di appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] in quanto privi di specificità, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la presenza di rapporti di lavoro subordinato con i giornalisti Bauzano, Colombo, Menicucci e Moretti, mentre, in riforma parziale della stessa, riteneva che anche per [OSCURATO:PERSONA] dovesse dirsi sussistente un rapporto di lavoro subordinato.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per sette motivi, illustrati da memoria.

Inpgi resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

La Corte avrebbe errato nel ritenere che i giornalisti Bauzano, Colombo, Menicucci, Moretti, Palombelli dovessero essere inquadrati come collaboratori fissi ai sensi dell'art.2 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro dei Giornalisti.

Dalle deposizioni testimoniali acquisite era emersa l'assenza degli elementi della subordinazione.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 2094 c.c. e dell'art.2 CCNLG, e si riafferma che i cinque lavoratori non potevano essere considerati collaboratori fissi.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo.

La Corte avrebbe dovuto continuare l'istruttoria testimoniale, come chiesto dalla ricorrente.

Il completamento dell'istruttoria avrebbe risolto qualsiasi dubbio sulla insussistenza della subordinazione.

Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, vengono riproposti gli argomenti oggetto dell'appello incidentale della società, ritenuti inammissibili dalla Corte.

Va premesso che il ricorso individua in modo sufficientemente chiaro i punti della decisione che vengono impugnati e le ragioni della critica alla sentenza.

I primi due motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Essi vanno ricondotti all'art.360, co.1, n.5 c.p.c.; ciò anche per il secondo motivo, sebbene rubricato come violazione dell'art.2094 c.c.

Infatti, la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o meno è rimessa al giudice del merito, in base ad un apprezzamento di fatto che può essere sindacato in cassazione solo in punto di motivazione (Cass.13935/06) e, dopo la riforma dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. ad opera del d.

I. n.83/12 conv. con I. n.143/12, nei soli limiti in cui la motivazione ometta la considerazione di un fatto decisivo per il giudizio.

Ciò detto, quanto all'accertamento della subordinazione per i lavoratori giornalisti Bauzano, Colombo, Menicucci, Moretti, la Corte, in favore della subordinazione e sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite, ha considerato che: a) le ferie venivano concordate con la redazione; b) i giornalisti curavano stabilmente delle rubriche per il giornale; c) avevano sostanzialmente un obbligo di disponibilità a lavorare per la redazione.

Rispetto a tali considerazioni, tratte da elementi di fatto sul concreto svolgimento del rapporto è precluso un riesame in sede di legittimità, salvo l'omessa considerazione di un fatto decisivo (art.360, co.1, n.5 c.p.c.).

Ma i motivi non adducono alcuno specifico fatto storico che sia stato omesso e dotato di decisività.

Analogo discorso vale per la giornalista Palombelli.

Anche in questo caso i motivi risultano inammissibili poiché non deducono alcun fatto storico che sia stato omesso dalla Corte e da ritenersi decisivo, limitandosi a una diversa valutazione delle prove orali.

Tuttavia, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass.6774/22), rimanendo il solo ricorso all'art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Il terzo motivo è inammissibile, cumulando tre diverse ipotesi contemplate dall'art.360, co.1 c.p.c, tra loro logicamente incompatibili, ovvero la violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione ai nn.3 e 4, e l'omesso esame di un fatto decisivo.

Secondo l'orientamento di questa Corte (Cass.19443/11, Cass.26784/18), è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, co.1 c.p.c. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili.

Né dal motivo emerge che l'oggetto dello stesso siano tre differenti profili del decisum della sentenza, e che, in relazione ad essi, questa sarebbe viziata per ognuna delle ipotesi di cui ai nn. 3,4,5 dell'art.360, co.1 c.p.c.

I motivi dal quarto al settimo sono tutti inammissibili poiché non attinenti alla ratio decidendi della sentenza, dovendosi ricordare che il ricorso per cassazione non può prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un "non motivo", è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass.17330/15).

La Corte d'appello ha affermato l'inammissibilità dell'appello incidentale di RCS sui temi oggetto del quarto, quindi, sesto, settimo motivo di ricorso, in quanto l'appello incidentale sul punto era generico, limitandosi a riproporre gli argomenti svolti in primo grado senza confrontarsi con le statuizioni del giudice di primo grado rese in sentenza.

Tale argomento della Corte d'appello non è fatto oggetto di alcuna censura nei motivi dal quarto al settimo, i quali entrano nel merito ma non confutano l'affermazione della sentenza ove è detto che trattavasi di appello incidentale, inammissibile siccome generico.

Alla soccombenza segue la condanna di parte ricorrente alle spese del presente giudizio. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'INPGI, liquidate, per il presente grado, in €15.000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.12.22 Il Presidente DrLssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15348-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio legale Trifirò & Partners - Avvocati, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 4336 contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 994/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2016 R.G.N. 2532/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.994/16, la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti in relazione ad alcuni collaboratori assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma ritenuti lavoratori subordinati. In particolare, la Corte dopo avere dichiarato inammissibili alcuni motivi di appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] in quanto privi di specificità, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la presenza di rapporti di lavoro subordinato con i giornalisti Bauzano, Colombo, Menicucci e Moretti, mentre, in riforma parziale della stessa, riteneva che anche per [OSCURATO:PERSONA] dovesse dirsi sussistente un rapporto di lavoro subordinato. Avverso la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per sette motivi, illustrati da memoria. Inpgi resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. La Corte avrebbe errato nel ritenere che i giornalisti Bauzano, Colombo, Menicucci, Moretti, Palombelli dovessero essere inquadrati come collaboratori fissi ai sensi dell'art.2 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro dei Giornalisti. Dalle deposizioni testimoniali acquisite era emersa l'assenza degli elementi della subordinazione. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 2094 c.c. e dell'art.2 CCNLG, e si riafferma che i cinque lavoratori non potevano essere considerati collaboratori fissi. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte avrebbe dovuto continuare l'istruttoria testimoniale, come chiesto dalla ricorrente. Il completamento dell'istruttoria avrebbe risolto qualsiasi dubbio sulla insussistenza della subordinazione. Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, vengono riproposti gli argomenti oggetto dell'appello incidentale della società, ritenuti inammissibili dalla Corte. Va premesso che il ricorso individua in modo sufficientemente chiaro i punti della decisione che vengono impugnati e le ragioni della critica alla sentenza. I primi due motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Essi vanno ricondotti all'art.360, co.1, n.5 c.p.c.; ciò anche per il secondo motivo, sebbene rubricato come violazione dell'art.2094 c.c. Infatti, la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o meno è rimessa al giudice del merito, in base ad un apprezzamento di fatto che può essere sindacato in cassazione solo in punto di motivazione (Cass.13935/06) e, dopo la riforma dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. ad opera del d. I. n.83/12 conv. con I. n.143/12, nei soli limiti in cui la motivazione ometta la considerazione di un fatto decisivo per il giudizio. Ciò detto, quanto all'accertamento della subordinazione per i lavoratori giornalisti Bauzano, Colombo, Menicucci, Moretti, la Corte, in favore della subordinazione e sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite, ha considerato che: a) le ferie venivano concordate con la redazione; b) i giornalisti curavano stabilmente delle rubriche per il giornale; c) avevano sostanzialmente un obbligo di disponibilità a lavorare per la redazione. Rispetto a tali considerazioni, tratte da elementi di fatto sul concreto svolgimento del rapporto è precluso un riesame in sede di legittimità, salvo l'omessa considerazione di un fatto decisivo (art.360, co.1, n.5 c.p.c.). Ma i motivi non adducono alcuno specifico fatto storico che sia stato omesso e dotato di decisività. Analogo discorso vale per la giornalista Palombelli. Anche in questo caso i motivi risultano inammissibili poiché non deducono alcun fatto storico che sia stato omesso dalla Corte e da ritenersi decisivo, limitandosi a una diversa valutazione delle prove orali. Tuttavia, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass.6774/22), rimanendo il solo ricorso all'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile, cumulando tre diverse ipotesi contemplate dall'art.360, co.1 c.p.c, tra loro logicamente incompatibili, ovvero la violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione ai nn.3 e 4, e l'omesso esame di un fatto decisivo. Secondo l'orientamento di questa Corte (Cass.19443/11, Cass.26784/18), è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, co.1 c.p.c. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili. Né dal motivo emerge che l'oggetto dello stesso siano tre differenti profili del decisum della sentenza, e che, in relazione ad essi, questa sarebbe viziata per ognuna delle ipotesi di cui ai nn. 3,4,5 dell'art.360, co.1 c.p.c. I motivi dal quarto al settimo sono tutti inammissibili poiché non attinenti alla ratio decidendi della sentenza, dovendosi ricordare che il ricorso per cassazione non può prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un "non motivo", è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass.17330/15). La Corte d'appello ha affermato l'inammissibilità dell'appello incidentale di RCS sui temi oggetto del quarto, quindi, sesto, settimo motivo di ricorso, in quanto l'appello incidentale sul punto era generico, limitandosi a riproporre gli argomenti svolti in primo grado senza confrontarsi con le statuizioni del giudice di primo grado rese in sentenza. Tale argomento della Corte d'appello non è fatto oggetto di alcuna censura nei motivi dal quarto al settimo, i quali entrano nel merito ma non confutano l'affermazione della sentenza ove è detto che trattavasi di appello incidentale, inammissibile siccome generico. Alla soccombenza segue la condanna di parte ricorrente alle spese del presente giudizio. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'INPGI, liquidate, per il presente grado, in €15.000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.12.22 Il Presidente DrLssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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