CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19/11/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Monreale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, visto che per consolidata giurisprudenza la predetta causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata quando ricorrono elementi sintomatici dell'abitualità e della accentuata pericolosità sociale dell'imputato (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01); profili sui quali la Corte territoriale ha congruamente motivato in fatto con argomenti insindacabili in sede di legittimità; che sulla base delle medesime valutazioni in fatto, connesse alla modalità della condotta e all'abitualità, sono state ragionevolmente negate le circostanze attenuanti generiche ed è stata giustificata la commisurazione più elevata della pena; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.Mi. [OSCURATO:PERSONA]-11 :ERA 5 AP 26 [OSCURATO:PERSONA],n3 Mvzù