CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 18540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arco il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19 ottobre 2022, con la quale il Tribunale del Riesame di Trento aveva confermato la decisione emessa in data 8 luglio 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Trento, con cui era stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli art. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Con i due motivi di ricorso, la difesa deduceva, rispettivamente, l'assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. degli indizi e delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura, nonchè il vizio di motivazione rispetto alla scelta della misura, eccependo l'erroneo giudizio circa la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure diverse dalla custodia in carcere. 2. Con dichiarazione del 28 novembre 2022, confermata il 7 febbraio 2023, Morandi, tramite il difensore, ha rinunciato al ricorso, evidenziando che, in data 25 novembre 2022, l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti è stata revocata, con sua conseguente e immediata scarcerazione. 3. Orbene, alla luce di tale rituale rinuncia, il ricorso proposto nell'interesse di Morandi deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (come ad esempio quando, come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato viene nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces