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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 07089/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Biella visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio in ordine alle esigenze cautelari; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Biella quale giudice ex art. 324 cod. proc. pen., con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del G.i.p. di Biella del 13 ottobre 2021 avente ad oggetto il sequestro preventivo della camera dell'appartamento sito in Tollegno alla via Gramsci n. 3, in ordine al delitto di cui all'art. 348 cod. pen.

Il Tribunale del riesame, dopo aver risposto alle eccezioni attinenti alla inutilizzabilità del materiale probatorio, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, facendo riferimento, da un canto, all'intervenuto giudicato cautelare in ordine a detto elemento, in ragione della precedente decisione resa dal Tribunale del riesame con riferimento al disposto sequestro probatorio, decisione non impugnata dal ricorrente, e dall'altro, facendo espresso rinvio per relationem ai motivi della decisione del Tribunale del riesame del 6 settembre 2021 con riferimento agli esiti delle indagini, alle sommarie informazioni che avrebbero confermato il contenuto di due lettere anonime in ordine all'abusivo esercizio della professione di fisioterapista ex art. 349 cod. pen. 2.

Il ricorrente, per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati.

2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del giudicato cautelare in ordine al fumus commissi delicti.

Il ricorrente premette che sul bene oggetto di sequestro preventivo fosse in precedenza intervenuto un sequestro probatorio emesso dal P.M. il 7 luglio 2021 eseguito il 21 luglio 2021; il 6 settembre 2021, con provvedimento depositato il 19 ottobre, il Tribunale del riesame di Biella, in parziale accoglimento del riesame, aveva restituito parte dei beni oggetto di sequestro probatorio; poiché, pertanto, in data precedente al deposito del provvedimento del Tribunale, il sequestro probatorio era stato convertito in sequestro preventivo da parte del G.i.p., non aveva impugnato il provvedimento emesso dal Tribunale poiché, venuto meno il vincolo di natura probatoria sul bene, lo stesso si sarebbe rilevato, come da giurisprudenza costante di questa Corte, inammissibile per carenza di interesse.

Nessun giudicato cautelare, pertanto, poteva ritenersi sussistente in ordine al requisito del fumus commissi delicti.

2.2. Mancanza di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine ai reati di cui agli artt. 348 e 640 cod. pen.

La difesa censura la parte della decisione che richiama le indagini che avrebbero condotto a ritenere sussistente il delitto di cui all'art. 348 cod. pen., evenienze che non deponevano per l'esercizio abusivo dell'attività »41.51.w.a.da parte

2. del ricorrente che, svolgendo unicamente dei massaggi olistici, non poteva affermarsi esercitasse l'attività di fisioterapista o osteopata, queste sì, professioni che avrebbero necessitato dell'abilitazione professionale la cui assenza integra il delitto di esercizio abusivo della professione.

Le persone sentite non avrebbero fatto alcun riferimento alla necessità di risolvere problematiche di natura traumatica o vascolare di carattere degenerativo tale da aver determinato la limitazione funzionale della persona, ma esclusivamente all'attività di massaggiatore che agisce nel campo del benessere e della cura del corpo; la differenza esistenti tra le attività sarebbe ben evidenziata dal D.M. del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994 e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente della Commissione d'albo dei Fisioterapisti delle Province di Biella e Vercelli.

L'assenza di elementi che portano a ritenere che l'attività del ricorrente fosse riconducibile a quella di fisioterapista fa ritenere insussistente il fumus del reato ipotizzato.

2.3. Mancanza di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta esistenza del periculum in mora.

La difesa censura la parte della decisione che ha fondato l'esistenza del periculum in mora sul rischio di agevolazione della commissione di reati in conseguenza del contesto di crisi economica attuale, riferimento che risulta inconferente rispetto alla posizione del Fontanella che, di professione pizzaiolo, potrebbe vivere decorosamente anche senza svolgere l'attività di massaggiatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato avendo fornito il provvedimento del Tribunale del riesame una motivazione apparente.

Ed infatti, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatori è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01)

2. Poiché sia il primo che il secondo motivo attengono complessivamente alla esistenza del fumus commissi delicti si impone una trattazione unitaria.

Occorre, Innanzitutto, osservare come tra il provvedimento del Tribunale del riesame che ha deciso in ordine al sequestro probatorio - relativo a plurimi beni in ordine ai quali è stata disposta la restituzione, annullando il sequestro in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. per mancanza di querela - e quello impugnato non sussiste alcun rapporto tale da far ritenere, una volta enunciate le ragioni alla base del fumus commissi delicti quanto a vincolo a natura probatoria, possibile un giudicato cautelare rispetto ad un sequestro ormai cessato perché convertito in differente sequestro preventivo; e ciò a prescindere dal dato - pur evidenziato dal ricorrente - secondo cui, venuto meno il sequestro probatorio, non sarebbe stato possibile presentare un ricorso che non fosse destinato a certa inammissibilità per carenza di interesse.Nonostante, però, il Tribunale abbia comunque fatto rinvio al contenuto del precedente provvedimento richiamato per relationem, evenienza astrattamente possibile tenuto conto che lo stesso provvedimento era nella disponibilità del ricorrente (quanto al requisito della conoscenza dell'atto da parte del soggetto interessato, v.

Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252), si reputa non sussista motivazione in ordine al pur apoditticamente ritenuto fumus commissi delicti.

Ed invero, il Tribunale, a fronte di specifiche censure che, prendendo le mosse dalla disciplina normativa e regolamentare (D.M.

Ministero della Salute n. 741/1994 e d.P.R. n. 131/2021) che governa l'attività di fisioterapista e osteopata, nessuna concreta motivazione fornisce circa gli elementi che deporrebbero per un'attività conforme a quelle da dette norme disciplinate e non, invece, a quelle di massaggiatore (non rileva la tipologia del massaggio); pratica a scopo non terapeutico che, essendo strettamente connessa al mero benessere fisico ed alla cura del corpo, non necessita di abilitazione (Sez. 6 , n. 12539 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278731).

Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, invero, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921); pur non essendo pertanto necessaria l'integrazione dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., si richiede la verifica dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152).

Essendo questo l'ambito della verifica che si imponeva al Collegio della cautela, manchevole e meramente apparente risulta la motivazione del provvedimento impugnato.

Da un canto il Tribunale ha omesso di motivare sulle deduzioni della difesa che mettevano in dubbio che l'attività esercitata rientrasse proprio in quella tutelata dall'ordinamento attraverso il conseguimento di uno specifico titolo di studio e connessa abilitazione professionale, facendo invece improprio riferimento al giudicato cautelare che riguardava una differente tipologia di vincolo (probatorio) sull'immobile; sotto altro profilo, ha richiamato genericamente le indagini effettuate dalle forze di polizia ed altro provvedimento già adottato dal Tribunale, così contraddicendosi in ordine al giudicato cautelare; rinvio operato dal Tribunale che neppure risulta idoneo a far luce circa la specifica condotta contestata al ricorrente, tale - secondo l'accusa - da integrare il delitto di esercizio abusivo della professione di fisioterapista.

Lacuna che, a ben vedere, non può essere colmata neppure attraverso un operato rinvio al provvedimento genetico del G.i.p. che ha convertito il sequestro probatorio in quello preventivo facendo riferimento alle generiche indagini effettuate ed ai messaggi tra l'indagato ed i pazienti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività fisioterapica di imprecisata consistenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] di motivazione risulta palese anche con riferimento alla finalità impeditiva del sequestro nella parte in cui si prospetta che la stanza oggetto di vincolo costituisca ex se bene idoneo ad agevolare il reato in ragione dell'attuale crisi economica, affermazione eccentrica se solo si osserva che oggetto del sequestro è una stanza all'interno di un appartamento in cui convivono il ricorrente e la compagna, che non presenta certo un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione (in ordine alla necessità di individuare un legame non meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell'attività illecita ipotizzata, v., Sez. 6, n. 35161 del 09/07/2009, Montagna, Rv. 245283).

4. Da quanto sopra consegue la necessità di annullare con rinvio il provvedimento impugnato affinché il Tribunale del riesame, dopo aver fornito adeguata risposta alle censure in ordine alla dedotta estraneità dell'attività svolta rispetto alle professioni per il cui svolgimento si impone una speciale abilitazione dando conto dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, cit.), provveda altresì a motivare circa l'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità della porzione di immobile sottoposta a sequestro preventivo, rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Biella competente ai sensi dell'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Biella visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio in ordine alle esigenze cautelari; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Biella quale giudice ex art. 324 cod. proc. pen., con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del G.i.p. di Biella del 13 ottobre 2021 avente ad oggetto il sequestro preventivo della camera dell'appartamento sito in Tollegno alla via Gramsci n. 3, in ordine al delitto di cui all'art. 348 cod. pen. Il Tribunale del riesame, dopo aver risposto alle eccezioni attinenti alla inutilizzabilità del materiale probatorio, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, facendo riferimento, da un canto, all'intervenuto giudicato cautelare in ordine a detto elemento, in ragione della precedente decisione resa dal Tribunale del riesame con riferimento al disposto sequestro probatorio, decisione non impugnata dal ricorrente, e dall'altro, facendo espresso rinvio per relationem ai motivi della decisione del Tribunale del riesame del 6 settembre 2021 con riferimento agli esiti delle indagini, alle sommarie informazioni che avrebbero confermato il contenuto di due lettere anonime in ordine all'abusivo esercizio della professione di fisioterapista ex art. 349 cod. pen. 2. Il ricorrente, per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del giudicato cautelare in ordine al fumus commissi delicti. Il ricorrente premette che sul bene oggetto di sequestro preventivo fosse in precedenza intervenuto un sequestro probatorio emesso dal P.M. il 7 luglio 2021 eseguito il 21 luglio 2021; il 6 settembre 2021, con provvedimento depositato il 19 ottobre, il Tribunale del riesame di Biella, in parziale accoglimento del riesame, aveva restituito parte dei beni oggetto di sequestro probatorio; poiché, pertanto, in data precedente al deposito del provvedimento del Tribunale, il sequestro probatorio era stato convertito in sequestro preventivo da parte del G.i.p., non aveva impugnato il provvedimento emesso dal Tribunale poiché, venuto meno il vincolo di natura probatoria sul bene, lo stesso si sarebbe rilevato, come da giurisprudenza costante di questa Corte, inammissibile per carenza di interesse. Nessun giudicato cautelare, pertanto, poteva ritenersi sussistente in ordine al requisito del fumus commissi delicti. 2.2. Mancanza di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine ai reati di cui agli artt. 348 e 640 cod. pen. La difesa censura la parte della decisione che richiama le indagini che avrebbero condotto a ritenere sussistente il delitto di cui all'art. 348 cod. pen., evenienze che non deponevano per l'esercizio abusivo dell'attività »41.51.w.a.da parte 2. del ricorrente che, svolgendo unicamente dei massaggi olistici, non poteva affermarsi esercitasse l'attività di fisioterapista o osteopata, queste sì, professioni che avrebbero necessitato dell'abilitazione professionale la cui assenza integra il delitto di esercizio abusivo della professione. Le persone sentite non avrebbero fatto alcun riferimento alla necessità di risolvere problematiche di natura traumatica o vascolare di carattere degenerativo tale da aver determinato la limitazione funzionale della persona, ma esclusivamente all'attività di massaggiatore che agisce nel campo del benessere e della cura del corpo; la differenza esistenti tra le attività sarebbe ben evidenziata dal D.M. del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994 e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente della Commissione d'albo dei Fisioterapisti delle Province di Biella e Vercelli. L'assenza di elementi che portano a ritenere che l'attività del ricorrente fosse riconducibile a quella di fisioterapista fa ritenere insussistente il fumus del reato ipotizzato. 2.3. Mancanza di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta esistenza del periculum in mora. La difesa censura la parte della decisione che ha fondato l'esistenza del periculum in mora sul rischio di agevolazione della commissione di reati in conseguenza del contesto di crisi economica attuale, riferimento che risulta inconferente rispetto alla posizione del Fontanella che, di professione pizzaiolo, potrebbe vivere decorosamente anche senza svolgere l'attività di massaggiatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato avendo fornito il provvedimento del Tribunale del riesame una motivazione apparente. Ed infatti, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatori è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01) 2. Poiché sia il primo che il secondo motivo attengono complessivamente alla esistenza del fumus commissi delicti si impone una trattazione unitaria. Occorre, Innanzitutto, osservare come tra il provvedimento del Tribunale del riesame che ha deciso in ordine al sequestro probatorio - relativo a plurimi beni in ordine ai quali è stata disposta la restituzione, annullando il sequestro in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. per mancanza di querela - e quello impugnato non sussiste alcun rapporto tale da far ritenere, una volta enunciate le ragioni alla base del fumus commissi delicti quanto a vincolo a natura probatoria, possibile un giudicato cautelare rispetto ad un sequestro ormai cessato perché convertito in differente sequestro preventivo; e ciò a prescindere dal dato - pur evidenziato dal ricorrente - secondo cui, venuto meno il sequestro probatorio, non sarebbe stato possibile presentare un ricorso che non fosse destinato a certa inammissibilità per carenza di interesse.Nonostante, però, il Tribunale abbia comunque fatto rinvio al contenuto del precedente provvedimento richiamato per relationem, evenienza astrattamente possibile tenuto conto che lo stesso provvedimento era nella disponibilità del ricorrente (quanto al requisito della conoscenza dell'atto da parte del soggetto interessato, v. Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252), si reputa non sussista motivazione in ordine al pur apoditticamente ritenuto fumus commissi delicti. Ed invero, il Tribunale, a fronte di specifiche censure che, prendendo le mosse dalla disciplina normativa e regolamentare (D.M. Ministero della Salute n. 741/1994 e d.P.R. n. 131/2021) che governa l'attività di fisioterapista e osteopata, nessuna concreta motivazione fornisce circa gli elementi che deporrebbero per un'attività conforme a quelle da dette norme disciplinate e non, invece, a quelle di massaggiatore (non rileva la tipologia del massaggio); pratica a scopo non terapeutico che, essendo strettamente connessa al mero benessere fisico ed alla cura del corpo, non necessita di abilitazione (Sez. 6 , n. 12539 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278731). Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, invero, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921); pur non essendo pertanto necessaria l'integrazione dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., si richiede la verifica dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152). Essendo questo l'ambito della verifica che si imponeva al Collegio della cautela, manchevole e meramente apparente risulta la motivazione del provvedimento impugnato. Da un canto il Tribunale ha omesso di motivare sulle deduzioni della difesa che mettevano in dubbio che l'attività esercitata rientrasse proprio in quella tutelata dall'ordinamento attraverso il conseguimento di uno specifico titolo di studio e connessa abilitazione professionale, facendo invece improprio riferimento al giudicato cautelare che riguardava una differente tipologia di vincolo (probatorio) sull'immobile; sotto altro profilo, ha richiamato genericamente le indagini effettuate dalle forze di polizia ed altro provvedimento già adottato dal Tribunale, così contraddicendosi in ordine al giudicato cautelare; rinvio operato dal Tribunale che neppure risulta idoneo a far luce circa la specifica condotta contestata al ricorrente, tale - secondo l'accusa - da integrare il delitto di esercizio abusivo della professione di fisioterapista. Lacuna che, a ben vedere, non può essere colmata neppure attraverso un operato rinvio al provvedimento genetico del G.i.p. che ha convertito il sequestro probatorio in quello preventivo facendo riferimento alle generiche indagini effettuate ed ai messaggi tra l'indagato ed i pazienti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività fisioterapica di imprecisata consistenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] di motivazione risulta palese anche con riferimento alla finalità impeditiva del sequestro nella parte in cui si prospetta che la stanza oggetto di vincolo costituisca ex se bene idoneo ad agevolare il reato in ragione dell'attuale crisi economica, affermazione eccentrica se solo si osserva che oggetto del sequestro è una stanza all'interno di un appartamento in cui convivono il ricorrente e la compagna, che non presenta certo un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione (in ordine alla necessità di individuare un legame non meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell'attività illecita ipotizzata, v., Sez. 6, n. 35161 del 09/07/2009, Montagna, Rv. 245283). 4. Da quanto sopra consegue la necessità di annullare con rinvio il provvedimento impugnato affinché il Tribunale del riesame, dopo aver fornito adeguata risposta alle censure in ordine alla dedotta estraneità dell'attività svolta rispetto alle professioni per il cui svolgimento si impone una speciale abilitazione dando conto dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, cit.), provveda altresì a motivare circa l'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità della porzione di immobile sottoposta a sequestro preventivo, rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Biella competente ai sensi dell'art.
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