CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24031/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16510/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la sentenza n. 504/2023della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 18 maggio2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 5 giugno2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; ASSICURAZIONE r.g. n. 16510/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino,in epigrafe indicata,la quale ha rigettato gli appelli dai vari contraddittori proposti avverso la sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Cuneo di condanna della [OSCURATO:SOCIETA].(intermediario), della [OSCURATO:SOCIETA]. (broker distributore) e della [OSCURATO:PERSONA](emittente) al risarcimento del danno contrattuale patito da [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla stipula di una polizza unit linked e per la violazione degli obblighi di informazione e correttezza; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, parte ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso senza pronuncia sulle spese, atto sottoscritto dal procuratore speciale della società; la rinuncia è stata incondizionatamente accettata dal controricorrente, con atto sottoscritto dal suo procuratore speciale; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del r.g. n. 16510/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di