CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 febbraio 2025, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. per avere riciclato denaro proveniente da attività illecite commesse da [OSCURATO:PERSONA] in operazioni immobiliari; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 omessa e contraddittoriamotivazione circa gli specifici motivi di appello con i quali si chiedeva l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 648-ter cod. pen.: nell’atto di appello si era contestato il portato accusatorio di [OSCURATO:PERSONA] circa il riferito impiego di capitali di sua pertinenza, rilevando come la perizia Sapignoli, acquisita agli atti, aveva provato per tabulas che l’operazione finanziaria circa l’acquisto dei suoli non si sarebbe verificata nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver consegnato denaro a [OSCURATO:PERSONA]; né l’auto-incolpazione, né il compendio probatorio acquisito potevano dare riscontro a quanto asserito da [OSCURATO:PERSONA], e non vi erano riscontri a quanto da egli dichiarato (anzi, [OSCURATO:PERSONA] era stato smentitodal coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto in udienza preliminare); 1.2 omessa e contraddittoria motivazione circa lo specifico motivo riguardante il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti: la Corte di appello non aveva tenuto conto del corretto comportamento processuale dell’imputato e della sua lontananza da circuiti delinquenziali, né che dopo 23 anni dalla commissione del reato in contestazione, [OSCURATO:PERSONA] non aveva riportato altra condanna per delitti, ma soltanto una contravvenzione; 1.3violazione degli artt. 648-ter e 99 cod. pen. in relazione alla richiesta di disapplicazione della recidiva ed omessa declaratoria di prescrizione: negli specifici motivi di appello si era evidenziato punto per punto, sentenza per sentenza, quali erano i motivi per i quali la recidiva reiterata specifica non poteva essere contestata; in particolare, per i reati di cui ai punti 1) e 2), gli stessi erano relativi a contravvenzioni e quindi non potevano essere valutati, quello di cui al capo 4) si riferiva ad un reato commesso nel 2002 e la sentenza di patteggiamento non poteva rientrare tra quelle utili per la contestazione della recidiva perché irrogata almeno 5 anni dopo la commissione del reato contestato; la sentenza di cui al punto 3), che poteva rilevare solo per la recidiva semplice, era divenuta irrevocabile nello stesso annodella commissione del reato in contestazione, per cui non poteva considerarsi precedente ed aveva ad oggetto un reato da non considerarsi specifico; una volta esclusa la recidiva, il reato contestato era da ritenersiprescritto; nel caso in cui si ritenesse sussistente la recidiva, si sarebbe dovuta applicare solo la recidiva semplice; si chiedeva quindi dichiarare l’estinzione per prescrizione di entrambi i reati per il decorso del termine di prescrizione breve, essendo intervenuto ilprimo atto interruttivo (la richiesta di rinvio a giudizio) dopo la scadenza del termine; in via subordinata, dichiararsi prescritti i reati per il decorso del termine di prescrizione con interruzione degli atti; 1.4 violazione degli artt. 648 - ter cod. pen., 12 - quinquies della legge n. 356/93 e 240 cod. pen.: a fondamento della confisca vi erano soltanto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre era stato dimostrato che il flusso finanziario di [OSCURATO:PERSONA] era tutto documentato e provento di attività edilizia lecita; inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi a) (art. 648-ter cod. pen.) e c) (art. 12-quinquies legge 356/92) poiché estinti prima della data di emissione della sentenza di primo grado, e per tale effetto ordinare il dissequestro di tutti i beni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare come, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi sul punto Sez.2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006,Rv. 234910); in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile,ma l’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], su cui la Corte di appello ha esaurientemente motivato alle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, osservando che i riscontri alle suddette dichiarazioni sono costituiti dalle intercettazioni delle conversazioni, i cui esiti pure sono stati riportati in sentenza, e dalla documentazione acquisita; la Corte di appello ha anche spiegato perché non possano essere condivise le conclusioni del consulente di parte, per cui il motivo di ricorso finisce per reiterare censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente inammissibilità dello stesso. 1.2Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle soleragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato: nel caso in esame, la Corte di appello ha esposto congrua motivazione alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata, per cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 –03). 1.3 Relativamente alla recidiva, dal casellario giudiziale risulta che l’imputato ha riportato condanna per il delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. con sentenza divenuta irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (n.1 del casellario), e avuto una sentenza di applicazione della pena su richiesta per il delitto di detenzione illegale di armi e munizioni (n.3 del casellario); si deve inoltre ribadire che “ a i fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto.” (Sez.2, n.32785 del 13/07/2021, Rv. 281860 ) . Pertanto, il ragionamento svolto nel motivo di ricorso è errato sia perché considera il reato di cui al n.1 del casellario una contravvenzione mentre invece si tratta di un delitto, sia perché non prende in esame la sentenza di cui al n.3 del casellario giudiziale, passata in giudicato il 6/2/2022, per cui il nuovo reato per il quale è intervenutacondanna è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; il motivo è pertantomanifestamente infondato. 1.4 Quanto alla confisca, la motivazione della Corte di appello è contenuta nell’ultima pagina della sentenza impugnata, sulla quale il motivo di ricorso è relativoal merito della vicenda, in quanto chiede una nuova valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibileil ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e d