CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 32017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE nato a~27/11,473 c 4 citi U I9- avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari con decisione del 22 giugno 2021 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 74 T.U. stup. perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa per la residua imputazione del reato di cui agli art. 110 cod. pen., 26, 28, 73, secondo comma, e 80, secondo comma, T.U. stup. Reato accertato nel luglio 2008, con la recidiva specifica ed infraquinquennale. 2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità, il contributo causale alla commissione del reato (art. 192 cod. proc. pen., 73 e 80 T.U. stup.). Per la Corte di appello la responsabilità dell'imputato sarebbe evidente in relazione al contenuto delle intercettazioni. Tuttavia, le intercettazioni hanno incertezze e discrepanze, non analizzate adeguatamente dalla sentenza impugnata. 2. 2. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. peri.). Gli indizi indicati dalla sentenza per l'affermazione della responsabilità non risultano gravi, precisi e concordanti. Le intercettazioni telefoniche non consentono di provare, con certezza, il contributo causale, alla piantagione di stupefacenti, apportato dal ricorrente. Le intercettazioni non vengono riportate in sentenza ma solo genericamente richiamate. Nessuna certezza risulta, comunque, dalle intercettazioni sul ruolo del ricorrente nella coltivazione della droga. 2. 3. Violazione di legge (art. 80 T.U. stup.). L'aggravante dell'ingente quantità non è stata accertata con scrupolo e in conformità alle decisioni della Corte di Cassazione, in materia. L'ingente quantitativo è stato desunto solo dalle intercettazioni senza nessun accertamento dell'effettiva distribuzione dei quantitativi di stupefacente. Nessuna piantagione risulta sequestrata e nessun acquirente individuato. Nessun riscontro concreto a quanto desunto dalle intercettazioni è stato indicato dalla motivazione della sentenza. 2. 4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. All'epoca dei fatti al ricorrente doveva essere riconosciuta la recidiva semplice; Per la recidiva reiterata risulta necessaria (ai sensi dell'art. 99 cod. pen. - "se il recidivo commette un altro delitto non colposo" -) una precedente formale dichiarazione di recidiva. Dal casellario giudiziale del ricorrente - all'epoca dei fatti - non risultava mai applicata la recidiva. L'assenza di recidiva avrebbe comportato la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2. 5. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) per omessa applicazione della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza del Tribunale di Oristano dell'Il dicembre 2009. La Corte di appello non' ha considerato tutti gli elementi di fatto e in particolare la violazione delle stesse disposizioni di legge, con analoghe modalità operative e nello stesso arco temporale. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato e inammissibile. La decisione della Corte di appello contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente per il reato contestato, in considerazione delle intercettazioni, chiare sul punto. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 3. 1. Relativamente alle intercettazioni telefoniche, che sono state ampiamente valutate dalla Corte di appello, si deve rilevare che dalle stesse, emerge in maniera evidente la responsabilità del ricorrente, in quanto dopo un furto di parte della coltivazione il v1~-- ricorrente si era lamentato dell'ingente danno riportato (perdita di circa 400.000,00 euro) e aveva commentato con i coimputati per l'individuazione dei responsabili. L'incertezza riguarclava solo il numero delle piante sottratte dai ladri e la esatta quantificazione delle perdite, argomentazioni che postulano la compartecipazione alla condotta di coltivazione. Del resto, l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia cript:ico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità* (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Nessun travisamento del contenuto delle intercettazioni risulta mai prospettato; in modo alquanto generico si contesta, solo, un vizio della motivazione. 4. Anche sulla sussistenza dell'aggravante la senl:enza risulta adeguatamente motivata, ricostruendo in maniera puntuale la quantità di stupefacente ricavabile da una coltivazione di semi selezionati (acquistati in Olanda a circa 4,00 euro dal Dessi stesso) per 847 piante (peraltro, coltivate nella stagione estiva e in serre attrezzate per una temperatura costante e un'irrigazione efficiente). Il numero delle piante risulta dalle intercettazioni in quanto, nelle stesse, Dessi affermava di averle contate una ad una. Inoltre, la somma che avrebbero ricavato sarebbe stata di oltre 400.000,00 euro (244-1r(V4945---- 114A (oltre 100.000,00 euro a testa), come dichiarato dagli imputati nel corso delle conversazioni intercettate. Anche per questo motivo il ricorso in cassazione risulta estremamente generico e non si confronta con la specifica e dettagliata motivazione della sentenza che calcola anche il quantitativo di sostanza ricavabile dalle piante. 5. Generico e infondati anche gli altri motivi sulla recidiva e sulla continuazione. Per la recidiva il ricorrente non specifica neanche i suoi precedente e comunque nell'appello non aveva proposto la relativa questione, limitandosi a prospettare solo la non applicazione della recidiva, senza altre specificazioni: « Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). L'appello, infatti, è un giudizio di impugnazione e lo stesso si svolge esclusivamente sui motivi di appello - Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201 -. 6. Assolutamente generico il motivo sulla applicazione della continuazione in quanto il ricorso si limita a reiterare la richiesta, senza alcun confronto con i motivi di rigetto espressi dalle due decisioni di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna