CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 18692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 Marzo 1964 Avverso la sentenza resa il 15 giugno 2021 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 21 dicembre 2017 dal Tribunale di Trani che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa aggravata, per avere, in qualità di legale rappresentante di un'agenzia di viaggi, pagato con due assegni tratti su un conto inesistente unaditta incaricata di trasferire i passeggeri crocieristi. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1violazione degli articoli 157 e 159 cod.pen. e 129 cod. proc.pen. per la mancata declaratoria della intervenuta estinzione del reato, prescrittosi nel Febbraio 2021 essendo decorso il termine massimo di prescrizione e computando anche le sospensioni del relativo termine. La causa estintiva non è stata tuttavia rilevata dal giudice di appello che non ha reso alcuna motivazione in ordine alla eccepita prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il reato addebitato al Celenza è stato commesso nell'agosto 2013 e si prescrive nel termine prorogato ex artt.157 e 161 cod. proc.pen. di 7 anni e 6 mesi dalla data di consumazione. A questo termine occorre tuttavia aggiungere le sospensioni intervenute nel corso del giudizio. Dall'esame del fascicolo emerge che il processo è stato rinviato dal 2/11/2017 al 7/12/2017 e dal 4/5/2017 al 29/6/2017 su richiesta delle parti; dal 29/6/2017 per impedimento del difensore, che consente di applicare una sospensione di non oltre 60 giorni; con decreto del 2 maggio 2020 l'udienza del 10 maggio 2020 è stata rinviata a causa dell'epidemia Covid e ciò comporta l'applicazione del periodo di sospensione legale di 62 giorni. In conclusione nel corso del giudizio sono intervenute sospensioni del termine di prescrizione per un periodo complessivo di otto mesi, sicché il termine di prescrizione del reato è maturato nel settembre 2021, mentre la sentenza della corte di appello è intervenuta il 15 giugno 2021, in epoca precedente. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di cause estintive che siano intervenute nelle more del giudizio di Cassazione e comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in 3.000 C in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente, in forza del principio di soccombenza, deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha partecipato al giudizio depositando una memoria, spese che si ritiene congruo liquidare in euro 3586 oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende nonché alle spese sostenute dalla parte civilelassi Angelo che liquida complessivi euro 3.586,00 oltre accessori di legge Roma 17 Febbraio 2023 re estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]