CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno, decidendo sull'appello del pubblico ministero, avverso l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Salerno con la quale era stata applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per la durata di mesi 12, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento dei gradi indizi di colpevolezza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod.pen. in relazione ai capi 3), 4) - artt. 110 cod.pen., art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, capi 5) e 6) - artt. 110 cod.pen., art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - per i quali era già stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha applicato nei confronti della predetta la misura della degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagata, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 416 bis 1 cod.pen. e al vizio di motivazione per avere il tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria circa la sussistenza della menzionata aggravante dell'agevolazione mafiosa con argomenti di mero sospetto, senza alcuna evidenza in relazione alla sussistenza dei requisiti per sostenere la rappresentazione soggettiva, secondo il dictum delle Sezioni Unite, in capo a ciascun concorrente nel reato e, dunque, senza offrire congrua motivazione con riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA]. Le stesse conversazioni valorizzate dal pubblico ministero a sostegno della ritenuta consapevolezza in capo alla odierna ricorrente della finalità agevolatrice del clan Moccia, non consentirebbero di trarre elementi, pur riconoscendo l'operatività del clan in questione, per ritenere la ricorrenza della circostanza aggravante in capo alla ricorrente, risultando la motivazione solo apparente e acritica. L'ordinanza avrebbe altresì pedissequamente riproposto le argomentazioni svolte dal tribunale del riesame di Roma nell'ordinanza emessa nel diverso procedimento che, pur trattandosi di procedimento certamente connesso sul piano probatorio e riferite ai medesimi indagati, non soddisferebbe il requisito di una rigorosa motivazione con specifico riferimento alle fattispecie criminose contestate nel in questo procedimento. 2.2. Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 273 comma 3 cod.proc.pen. per avere il tribunale erroneamente ritenuto la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura senza considerazione del tempo trascorso dai fatti (2019) e l'incidenza di questo sull'attualità e concretezze delle esigenze cautelari. 3. All'udienza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] con autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto personalmente con autentica del difensore.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, determinata in via equitativa, di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e non risulta documentato che la carenza di interesse a discuterlo non sia imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 500,00 in favore della C