CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoNicola Lucariello, come da procura agli atti;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania n. 383/2025, depositata il 10/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5368/2025Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 9875/2026Data pubblicazione 16/04/20261. In data 21/02/2008 la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA]., nel seguito AESI) ha presentato all’Agenzia delleEntrate, mediante mod. VR/2008, una istanza di rimborso di un creditoIVA relativo all’anno d’imposta 2007, per un importo pari ad euro473.757,00.2. Con provvedimento prot. 27034/08 del 4/04/2008 l’Agenzia delleEntrate ha comunicato all’istante e ad [OSCURATO:PERSONA] di aver sospeso ilrimborso, non avendo concesso il nulla osta al pagamento a causa diaccertamenti in corso. In data 12/12/2022 la società ha trasmessoall’Agenzia delle Entrate un atto di sollecito al rimborso del credito inesame. In data 18/01/2023 l’Ufficio ha notificato il provvedimento didiniego prot. n. 5440, emesso in pari data, con il quale la richiesta dirimborso è stata rigettata, per via della sopravvenuta prescrizione e nonrisultando agli atti istanze interruttive.3. La società ha impugnato il provvedimento di diniego dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, che, con sentenza n.6549/2024 del 24/04/2024, ha accolto il ricorso, condannando l’Agenziadelle Entrate al rimborso in favore di AESI della somma pari ad euro473.757,00.4. Avverso la sentenza ha interposto appello l’Ufficio.5. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, consentenza n. 383/2025, depositata il 10/01/2025, ha rigettato il ricorso,avendo ritenuto che il provvedimento prot. 27034/08 del 4/04/2008, concui l’Agenzia delle Entrate ha comunicato alla società di aver sospeso ilrimborso, sia qualificabile come provvedimento che influisce sui requisitidi certezza, liquidità ed esigibilità del credito, sottraendo al richiedente lafacoltà di disporre liberamente dello stesso in attesa dell’esito di nonprecisati accertamenti, esito, peraltro, mai comunicato, in violazione deiNumero registro generale 5368/2025Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 9875/2026Data pubblicazione 16/04/2026principi di buona fede, legittimo affidamento e diritto al contraddittoriotutelati dallo Statuto del contribuente.6. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con attoaffidato a un motivo.7. La AESI ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre esaminare le due eccezioni diinammissibilità svolte dalla controricorrente.1.1. Con la prima eccezione la AESI rileva che controparte ha omessodi censurare uno specifico punto della decisione di secondo gradocostituente una ratio decidendi autonoma e sufficiente della decisioneimpugnata. In particolare, il ricorso non investirebbe, neppure sotto ilprofilo del vizio di motivazione, la parte della sentenza in cui si sarebbeaffermata la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento edel diritto al contraddittorio, sanciti dalla l. n. 212/2000 (c.d. Statuto deidiritti del contribuente), quale concorrente motivo di illegittimità delprovvedimento impugnato, sul rilievo che l’Agenzia delle Entrate avrebbeopposto la prescrizione del diritto di credito senza che aver maicomunicato l’esito degli ulteriori accertamenti in funzione dei quali erastato sospeso il rimborso.1.2. La controcorrente ha inteso, in sostanza, evocarequell’orientamento di legittimità per cui, ove la sentenza sia sorretta dauna pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle qualigiuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisioneadottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, perdifetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendodivenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbeprodurre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Sez. U, n. 7931Numero registro generale 5368/2025Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 9875/2026Data pubblicazione 16/04/2026del 29/03/2013; Cass. n. 3386 del 11/02/2011; Cass. n. 2811 del08/02/2006).1.3. L’eccezione non è fondata, ove solo si consideri che la violazionedell’affidamento è questione che è stata introdotta nel giudizio solo in viadi eccezione. Peraltro, ad un attento esame della parte motiva dellasentenza impugnata appare evidente che il riferimento alla violazione delleguarentigie del contribuente recate dalla l. n. 212 del 2000 è statoeffettuato con finalità meramente rafforzativa dell’unica ragione diaccoglimento, consistente nella idoneità della nota emessa dall’Ufficio il[OSCURATO:DATA_NASCITA] a costituire atto sospensivo della prescrizione ex art. 2941 c.c..1.4. E’ infondata anche la seconda eccezione di inammissibilitàsollevata dalla controricorrente, in quanto l’Agenzia delle Entrate haprospettato in Cassazione un motivo di violazione di legge, senza richiestadi rivalutazione del fatto - fatto che è pacifico - ma solo di correttaapplicazione e interpretazione della norma.2. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935, 2941 e 2946 cod. civ. e dell’art. 38 bis deld.P.R. n. 633/72.2.1. La ricorrente evidenzia, in particolare, che il tenore letteraledell’art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza giuridica di fatto impeditivodella decorrenza della prescrizione solo a quelle ipotesi giuridiche cheostacolano l’esercizio del diritto; nel novero di tali situazioni non sonoricompresi impedimenti di tipo soggettivo ovvero ostacoli di mero fatto,per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede delle specifiche etassative ipotesi di sospensione e nel cui ambito, salva l’ipotesi di doloprevista dal n. 8, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fattogeneratore del suo diritto, il dubbio soggettivo sulla esistenza di talediritto o il ritardo indotto dalla necessità dell’accertamento del dirittoNumero registro generale 5368/2025Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 9875/2026Data pubblicazione 16/04/2026stesso. Ciò comporta, conclude l’Ufficio, che la società non può lamentarel’inesigibilità del diritto al rimborso dell’IVA solo perché l’Ufficio hamanifestato l’esigenza di operare accertamenti per verificare, nel merito,l’esistenza del diritto di credito vantato dal contribuente, in quanto non èstato emesso alcun atto di sospensione valevole come atto impeditivodell’esercizio del diritto di credito ma solo una comunicazione di mancatorilascio del nulla osta, dotata del carattere di mero atto interlocutorioadottato nell’ambito di un procedimento istruttorio, neppure configurabilecome atto di sospensione ex art. 38 bis del d.P.R. n. 633/72, non essendostato tipizzato dal legislatore.3. Il motivo è fondato.3.1. La disciplina legale della prescrizione inerisce all’ordine pubblico edè sottratta al potere dispositivo delle parti. Le cause di sospensione dellaprescrizione, sia se contenute nel codice civile (art. 2941 cod. civ.) che inaltre leggi, integrano disposizioni di carattere eccezionale, a normadell’art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sonosuscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati (cfr.Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12953 del 04/06/2007); né può trovareapplicazione l’analogia juris.Nel caso di specie non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbiaemesso un formale provvedimento di sospensione della esecuzione delrimborso; ciò nonostante, la CTG2 ha inteso egualmente riconoscere uneffetto sospensivo del procedimento di rimborso ad una nota interlocutoriaed informativa, con effetto meramente interno e circoscritto ai rapporti fraErario e agente della riscossione. Tale atto non può essere classificatocome “atto sospensivo” in senso stretto, adottato cioè in funzionecautelare della soddisfazione di un controcredito da opporre incompensazione; ne consegue che la comunicazione dello stesso non può,in alcun modo, avere inciso sulla decorrenza del termine prescrizionale delcredito richiesto a rimborso, avuto riguardo agli effetti giuridiciNumero registro generale 5368/2025Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 9875/2026Data pubblicazione 16/04/2026riconducibili agli atti compiuti dalla contribuente e dalla Amministrazionefinanziaria.Del resto, questa Corte ha avuto modo di statuire, in relazioneall’ipotesi di sospensione prevista dall’art. 23, comma 1, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (“Nei casi in cui l'autore dellaviolazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confrontidell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se èstato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione oprovvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorchénon definitivi.”), che “Nel caso di eccedenza di IVA chiesta a rimborso insede di dichiarazione, la sospensione della procedura di rimborso, ai sensidell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non incide suldecorso del termine di prescrizione del relativo diritto di credito, attesoche, diversamente dalla sospensione e dall'interruzione della prescrizionedel diritto al rimborso, non influisce sui requisiti di certezza, liquidità edesigibilità del credito di rimborso, ma opera dal lato dell'adempimentodella prestazione pecuniaria dovuta dall'Amministrazione finanziaria, senzadeterminare una "sopravvenuta inesigibilità" del diritto di credito dellacontroparte che, in mancanza di un valido atto interruttivo, continua aprescriversi anche durante la sospensione dell'attuazione del rapporto.”(Sez. 5, 05/12/2014, n. 25764, Rv. 633902 – 01). Nella parte motiva ditale sentenza si legge che la sospensione/interruzione della prescrizionedel diritto al rimborso è diversa dalla sospensione della procedura dirimborso. Difatti, il diritto di credito è esigibile, e quindi prescrittibile, ma,mentre la sospensione/interruzione incide sul decorso del termineprescrizionale (prorogandolo o facendolo nuovamente ripartire), lasospensione della procedura di rimborso del credito tributario ex art. 38bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/72 ed ex art. 23, comma 1, del d.lgs. n.472/1997, non incide sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delcredito stesso (nella specie ormai consolidatosi per omesso esercizio dellaNumero registro generale 5368/2025Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 9875/2026Data pubblicazione 16/04/2026potestà di accertamento nel termine di decadenza ex lege: Cass. Sez. 5,Sentenza n. 9339 del 08/06/2012), limitandosi ad operare dal latodell’adempimento della prestazione pecuniaria dovuta dallaAmministrazione finanziaria.Pertanto, considerato che neanche la sospensione ex art. 23, comma 1,del decreto n. 472 del 1997 o quella di cui all’art. 38 bis, comma 3, deld.P.R. n. 633/72 sono suscettibili di sospendere il decorso dellaprescrizione, a maggior ragione deve ritenersi che non sia idoneo aprodurre tale effetto un provvedimento meramente endoprocedimentale enon autonomamente impugnabile, quale quello inviato dall’Agenzia delleEntrate alla contribuente in data 4/04/2008.4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata. Non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigettodell’originario ricorso.5. La condanna della AESI alla rifusione delle spese sostenutedall’Agenzia delle Entrate in ogni stato e grado, liquidate in dispositivo,segue la soccombenza. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa, di conseguenza, la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione delle spese sostenute,nel corso del giudizio, dall’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 8.800per il primo grado, in euro 10.500 per il grado di appello e in euro 8.200per il presente grado, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]