Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14106/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta con un unico motivo la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla quantificazione della pena, non può trovare ingresso innanzi a questa Corte; rilevato che le generiche doglianze articolate in assenza dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della dispiegata impugnativa risultano alla radice prive della necessaria pertinenza censorea, perciò destinandosi, per effetto della violazione del principio di specificità dei motivi sancito dal combinato disposto degli artt. 581 terzo comma e 591 cod. proc. pen., all'inammissibilità; rilevato che a tale carenza non può supplire il generico richiamo all'atto di appello, senza indicare né tantomeno riprodurre neppure sinteticamente i contenuti i motivi che si assumono non valutati, dovendosi ritenere preclusa a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto, non essendo individuabili a monte le questioni che si assumono irrisolte (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962) rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta con un unico motivo la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla quantificazione della pena, non può trovare ingresso innanzi a questa Corte; rilevato che le generiche doglianze articolate in assenza dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della dispiegata impugnativa risultano alla radice prive della necessaria pertinenza censorea, perciò destinandosi, per effetto della violazione del principio di specificità dei motivi sancito dal combinato disposto degli artt. 581 terzo comma e 591 cod. proc. pen., all'inammissibilità; rilevato che a tale carenza non può supplire il generico richiamo all'atto di appello, senza indicare né tantomeno riprodurre neppure sinteticamente i contenuti i motivi che si assumono non valutati, dovendosi ritenere preclusa a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto, non essendo individuabili a monte le questioni che si assumono irrisolte (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962) rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 14106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris