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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31247/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari con cui è stata confermata la condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di furto aggravato.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, non è dedotto in forme consentite in sede di legittimità perché pedissequarnente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello e perché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da suFiciente e non illogica motivazione.

3. Rilevato, inoltre, che il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari con cui è stata confermata la condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di furto aggravato. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, non è dedotto in forme consentite in sede di legittimità perché pedissequarnente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello e perché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da suFiciente e non illogica motivazione. 3. Rilevato, inoltre, che il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giu
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