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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39447/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina nei quantitativi indicati nella imputazione.

Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto riguardante la detenzione della sostanza stupefacente del tipo hashish ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; al mancato riconoscimento dell'uso personale con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo cocaina; al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, al mancato riconoscimento di una pena meno afflittiva.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Ritenuto che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie della lieve entità sulla base di una serie di elementi (quantitativo rilevante della sostanza di tipo hashish caduta in sequestro, modalità di detenzione), indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità nella più recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018) in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

Considerato, quanto al motivo riguardante la detenzione della sostanza del tipo cocaina, che i giudici di merito, adeguatamente argomentando sul punto, hanno messo in rilievo come il ricorrente non risultasse assuntore di quel tipo di sostanza stupefacente.

Considerato che le ulteriori ragioni di doglianza risultano del pari destituite di fondamento: la Corte di appello, offrendo congrua motivazione, ha posto in rilievo come il ricorrente sia gravato da plurimi, recenti precedenti penali e dotato di significativa attitudine a delinquere, escludendo la possibilità di accedere alle richieste difensive di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito, in diversi passaggi motivazionali, posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina nei quantitativi indicati nella imputazione. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto riguardante la detenzione della sostanza stupefacente del tipo hashish ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; al mancato riconoscimento dell'uso personale con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo cocaina; al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, al mancato riconoscimento di una pena meno afflittiva. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie della lieve entità sulla base di una serie di elementi (quantitativo rilevante della sostanza di tipo hashish caduta in sequestro, modalità di detenzione), indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità nella più recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Considerato, quanto al motivo riguardante la detenzione della sostanza del tipo cocaina, che i giudici di merito, adeguatamente argomentando sul punto, hanno messo in rilievo come il ricorrente non risultasse assuntore di quel tipo di sostanza stupefacente. Considerato che le ulteriori ragioni di doglianza risultano del pari destituite di fondamento: la Corte di appello, offrendo congrua motivazione, ha posto in rilievo come il ricorrente sia gravato da plurimi, recenti precedenti penali e dotato di significativa attitudine a delinquere, escludendo la possibilità di accedere alle richieste difensive di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito, in diversi passaggi motivazionali, posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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