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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 19288/2026

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dimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28/10/2025, haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del17/12/2024, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delittoallo stesso ascritto in rubrica (artt. 56, 81, 529 cod. pen.).2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173disp.att. cod. proc. pen.3.1.

Vizio della motivazione perché omessa in ordine al mancatoaccoglimento del motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 192cod. proc. pen.3.2.

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazioneall’art. 62-bis cod. pen.4.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.5.

La difesa ha con comunicazione formale prodottodocumentazione del Comune di Fiumicino del 16/02/2026 attestantel’intervenuto decesso del ricorrente in data 14/02/2026.6.

Dalla documentazione prodotta consegue l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per mortedell’imputato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estintoper morte dell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28/10/2025, haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del17/12/2024, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delittoallo stesso ascritto in rubrica (artt. 56, 81, 529 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173disp.att. cod. proc. pen.3.1. Vizio della motivazione perché omessa in ordine al mancatoaccoglimento del motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 192cod. proc. pen.3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazioneall’art. 62-bis cod. pen.4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.5. La difesa ha con comunicazione formale prodottodocumentazione del Comune di Fiumicino del 16/02/2026 attestantel’intervenuto decesso del ricorrente in data 14/02/2026.6. Dalla documentazione prodotta consegue l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per mortedell’imputato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estintoper morte dell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19288/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris