CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 37014/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 731 , depositata 3 maggio 2019 , della Commissione tributaria regionaledella Toscana; Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; IVA Agevolazioni lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoaccogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 731, depositata 3 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così integralmente confermando la decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di due avvisi di liquidazione recanti revoca delle agevolazioni usufruite dalla contribuente, per l’acquisto di prima casa di abitazione,e conseguente liquidazione delle imposte (sostitutiva ed IVA) secondo l e aliquot e ordinarie. A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che, -venendo, nella fattispecie, in considerazione la disposizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 1, nota II bis, c. 4,di disciplina delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa di abitazione, - « la norma ricollega la decadenza al mancato riacquisto infrannuale di immobile da adibire ad abitazione; e non stabilisce alcun termine entro il quale, replicando la sanzione della decadenza, l'immobile deve essere effettivamente adibito ad abitazione», così che la contestata decadenza andava esclusa in ragione del (tempestivo) acquisto della (nuova) unità abitativa, nel termine annuale decorrente dalla precedente alienazione, con successiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale della contribuente. 2. -L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato con memoria.Fissato all’udienza pubblica del 25 maggio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenzadel Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, deducendo, in sintesi, che illegittimamente la gravata sentenza aveva escluso la predeterminazione legale di un termine di decadenza in relazione alla fattispecie agevolativa, tale termine dovendosi correlare alla (effettiva) destinazione dell’immobile ad abitazione ovvero, e quantomeno, desumere dal termine (triennale) di decadenza concesso all’amministrazione per procedere al controllo ed al conseguente recupero dell’imposta dovuta. 2. – In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità, per formazione di giudicato interno, svolte dalla controricorrente con riferimento al contenuto decisorio tanto della pronuncia di prime cure quanto di quella resa dal giudice del gravame. Occorre premettere che la Corte, in più occasioni, ha rimarcato che la formazione del giudicato (interno) per mancata impugnazione di un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (cfr. Cass., 11 marzo 1988, n. 2399 cui adde, ex plurimis, Cass., 15 marzo 2022, n. 8289; Cass., 5 dicembre 2019, n. 31788; Cass., 24 maggio 2017, n. 13047; Cass., 23 settembre 2016, n. 18713; Cass., 23 marzo 2012, n. 4732; Cass., 29 aprile 2006, n. 10043; Cass., 18 ottobre 2005, n. 20143; Cass., 28 giugno 2001, n. 8859; Cass., 15 settembre 1999, n. 9823; Cass., 9 novembre 1992, n. 12062); 2.1 –Come, poi, risulta dal contenuto, per vero inequivoco, di dette pronunce, la rilevata ricorrenza di una causa di forza maggiore ha costituito la ratio decidendi della sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale che, pertanto, non ha affatto escluso la sussistenza, variamente esaminata, di un termine di decadenza legalmente predeterminato. Va, ancora, considerato che la stessa parte non dà affatto conto dell’effettivo contenuto del gravame, - che, secondo l’Agenzia, recava riproposizione (anche) della questione relativa alla decadenza, -e che dettaquestione risulta espressamente esaminata, e decisa, in termini di ratio decidendi, proprio dalla pronuncia della Commissione tributaria regionale. 2.2 -Quanto, poi, a quest’ultima, risulta indubbio che la questione relativa alla ricorrenza di una causa di forza maggiore non è stata affatto esaminata, né decisa, avendo il giudice del gravame rilevato che lo stesso accoglimento (in ipotesi) del corrispondente motivo di appello non avrebbe potuto giustificare un «annullamento con retrocessione della causa alprimo giudice» e, diversamente , avrebbe imposto «in questa sede… [un] … nuovo esame sui motivi già addotti dalle parti.». 3. –Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.4. -L’art. 1, nota II bis, c. 4, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, dispone che, in caso «di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto», il contribuente conserva detti benefici se (e solo se) «entro un anno dall'alienazione dell'immobile …. proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale». 4.1 - La Corte ha già rilevato che, con la disposizione di cui al comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, il legislatore ha disciplinato una fattispecie diversa da quella dell'accesso alle agevolazioni (di cui al comma 1, della stessa nota II bis, cit.), prevedendo «non una reiterazione delle agevolazioni medesime, ma un'eccezione alla regola della decadenza da tali benefici prevista dal primo periodo dello stesso comma; eccezione che opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale» (Cass., 28 giugno 2018, n. 17148cui adde Cass., 16 ottobre 2020, n. 22488 ; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353; v., altresì, Corte Cost., 13 febbraio 2009, n. 46); ed ha rimarcato, altresì, che, ai fini della rilevanza del nuovo acquisto infrannuale (sul piano della conservazione delle agevolazioni già godute per il precedente acquisto), deve sussistere il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale [insufficiente la mera intenzione di detta destinazione, qual prevista dalla stessa nota II bis, c. 1, lett a); cfr. Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353, cit.; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34572; Cass., 13 febbraio 2017, n. 3713; Cass., 8 luglio 2016, n. 13958; Cass., 28 giugno 2016, n. 13343; Cass., 30 aprile 2015, n. 8847].4.2 - Nella fattispecie non è in discussione, tra le parti, che, nell’anno dalla vendita (con atto registrato il 2 luglio 2012) dell’immobile, - che era stato acquistato il 25 maggio 2009 con le agevolazioni in contestazione, -la contribuente aveva conseguito (con atto registrato il 13 luglio 2012) la proprietà di una nuova unità immobiliare abitativa (« parte di un maggior complesso immobiliare, oggetto di ristrutturazione») ma non vi aveva stabilito la propria abitazione principale; condizione, questa, che (ancora) non sussisteva alla stessa data (15 luglio 2015) di notifica degli avvisi di liquidazione in contestazionee che si perfezionava il 20 luglio 2016. 4.3 – Né, nella fattispecie, ricorrono i presupposti del cd. prospective overruling dalla controricorrente evocato, atteso che vengono in rilievo, per un verso, l’interpretazione giurisprudenziale di disposizioni di diritto sostanziale, piuttosto che di regole processuali (v. Cass. Sez. U., 11 luglio 2011, n. 15144cui adde , ex plurimis , Cass., 16 maggio 2022, n. 15645; Cass., 14 gennaio 2021, n. 552; Cass., 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass., 13 settembre 2018, n. 22345; Cass., 10 maggio 2018, n. 11300),e, per il restante, una non corretta lettura deglistessi orientamenti interpretativi della Corte. Difatti larisalente giurisprudenza della Corte, - secondo la quale il termine di decadenza, implicato da disposizioni di favore, deve essere identificato con lo stesso termine (triennale)previsto per l’esercizio dei controlli (tenuto conto della contraddizione di dover considerare sempre inutili i controlli, e così vanificarli, a fronte della possibilità per il contribuente di «dichiarare sempre di volere successivamente realizzare la condizione, quando oramai nessun controllo sarebbe … più possibile»; così Cass., 7 luglio 2000, n. 9149 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 aprile 2009, n. 10011; Cass., 20 settembre 2006, n. 20376; Cass., 17 ottobre 2005, n. 20066; Cass., 10 settembre 2004, n. 18300), - deve ascriversi a quelle fattispecie agevolative rispetto alle quali, diversamente da quanto appena sopra rilevato in ordine alla fattispeciein trattazione, il legislatore non abbia fissato un o specifico termine entro il quale si deve verificare una condizione dalla quale dipenda la concessione di un beneficio ( Cass., 9 giugno 2021, n. 15983); lettura, questa, delle disposizioni difavore che, a sua volta, si salda col rilievo secondo il quale i benefici fiscali sono naturaliter subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi (Cass., 20 settembre 2006, n. 20376; Cass., 17 ottobre 2005, n. 20066; Cass., 28 marzo 2003, n. 4714; Cass., 25 gennaio 2000, n. 797). 5. - L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, in diversa composizione, ed attenendosi ai principi di diritto sopra esposti, procederà al riesame delle questioni (ancora) in contestazione tra le parti con riferimento alla dedotta esimente della forza maggiore. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione