CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 25943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3635-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].PROV. [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1512/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, depositata il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03635 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Premesso che: 1. in causa su avviso di accertamento catastale emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Ctr della Calabria, con la sentenza in epigrafe decisa nella camera di consiglio del 14 luglio 2020, dichiarava che a seguito del decesso del medesimo Pirozzi, della interruzione del processo e della relativa riassunzione da parte dell'Agenzia, "nessuno degli eredi del Pirozzi si costituiva", riteneva l'avviso legittimo in quanto fondato sulla comparazione tra l'immobile ogetto di classamenti e altri immobili la cui comparabilità -diceva- non essere stata contestata dalla parte privata e aggiungeva che nessuna delle eccezioni formualte dal contribuente nella'tto introduttivo del giudizio potevano essere esaminate dato che egli non si era costituito in appello; 2. avverso la sentenza in epigrafe ricorrono [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi; 3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo e il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi, viene denunciata la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 1, comma 2, del d.lgs. 546792 e 101 c.p.c. e la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR dichiarato che i ricorrenti non si erano costituiti e non avevano contestato i presupposti dell'atto di classamento laddove invece essi ricorrenti -come documentato mediante allegati al ricorso per cassazione- si erano costituti, per via telematica, il 15.5.2020, in appello e avevano riproposto le contestazioni formulate dal loro dante causa fino dal primo grado di giudizio; 2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 546/92 per avere la CTR deciso la causa nella camera di consiglio del 14.7.2020 trascurando la richiesta formulate dai ricorrenti il 24.6.2020 -come documentato negli allegati al ricorso per cassazione- di discussione orale con rinvio dell'udienza di trattazione a data successiva al 31.7.2020 in base al decreto del Presidente della commissione regionale 34.07-05-2021 (con cui era stato disposto che, data l'emergenza epidemiologica pe Covid 19, tutte le cause sarebbero state trattate in camera di consiglio como modalità telematica per il deposito e lo scambio di atti di parti, salvo, in presenza di espressa richiesta di discussione orale, il rinvio della trattazione a data successiva al 31 luglio 2020); 3. con il quarto motivo di ricorso viene denunciato "l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione", per avere la CTR deciso la causa nella camera di consiglio del 14.7.2020 trascurato di considerare che da un passaggio dell'atto di costituzione dell'Agenzia in primo grado, "di valenza confessoria", era emerso che l'immobile oggetto di classamento era stato comparato con immobili posti in zona molto distanti; 4. il primo e il terzo motivo di sono fondati, vanno accolti e gli altri restano assorbiti. 4.1.Dalla mancata considerazione, da parte della CTR, dell'atto di costituzione dei ricorrenti in appello, è derivato che gli stessi sono stati dichiarati contumaci, che i fatti posti a base dell'avviso sono stati erroneamente ritenuti incontestati e che le "altre eccezioni formulate dal contribuente" fino dal primo grado di giudizio non sono state esaminate, in violazione dell'art. 112 c.p.c., perché erronemente non ritenute non riproposte in appello. 4.2. Alla luce del costante orientamento di questa Corte (v., tra le altre di recente, Cass. n.5408 del 27/02/2020; id.n.3704 del 2012) «l'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva». 4.3. Nel caso di specie, atteso quanto al superiore punto 4.1., sussiste, come dedotto dai ricorrenti, un concreto pregiudizio; 5.in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Calabrua in diversa composizione per nuovo esame; 6. il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimita. P.Q.M. la Corte accoglie il primo e il terzo motivo ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, svolta con modalita da