CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2000
Cassazione n. 19231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/10/2000 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, sul giudizio di responsabilità dell'imputato, rilevando l'inattendibilità della persona offesa non è consentito in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo ed il terzo motivo, rispettivamente sull'elemento psicologico del reato e sul trattamento sanzionatorio, sono del tutto generici, risolvendosi in meri abbozzi di motivo, scadendo, per di più, in argomentazioni valutative e fattuali, non consentite in questa sede, come già sopra evidenziato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] esco [OSCURATO:PERSONA]! i