CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45807/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre l'imputato per il tramite del difensore, articolando due motivi. 3. il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, che denuncia sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione errori commessi dai giudici di merito nella ricostru- zione del fatto, essendosi basati sulle sole dichiarazioni della persona offesa, è inam- missibile per genericità, posto che le stesse constano di rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese - che, in tale guisa, risultano carenti di qualsivoglia confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) -, e non consentite nel giudizio di legittimità, perché dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575). 3.2. Anche il secondo motivo, con il quale si denuncia l'assenza grafica di mo- tivazione in punto di esclusione delle aggravanti contestate (la premeditazione ed i futili motivi) - assumendosi che la deduzione al riguardo fosse stata articolata con i motivi di appello -, è inammissibile, posto che, esaminato l'atto di appello e preso atto dell'assoluta genericità della doglianza (pag. 3, ultimo capoverso dell'atto di ap- pello depositato in data 2 settembre 2019), occorre fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui non è annullabile per difetto di motivazione la sentenza del giudice di appello che abbia omesso di prendere in esame motivi di impugnazione, che, per essere manifestamente infondati o privi del requisito della specificità, avreb- bero dovuto essere dichiarati inammissibili: solo, infatti, qualora l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento, sussiste un reale interesse dell'imputato a dolersi della mancanza di motivazione (Sez. 1, n. 6824 del 10/02/1984, Rv. 165377). Comunque, nell'ipotesi al vaglio, la Corte di ap- pello, attesa la registrata inammissibilità della doglianza, ha correttamente rinviato alla motivazione del Tribunale, posto che è jus receptum che il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 - dep. 07/02/2020, Rv. 278611). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 nove