CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NAs.p.a. – c.f. 00 884060526 – in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e dife so in virtù di procura speciale a marg in e del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] dellaAurora Internazionale [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso ildecreto n. 584 dei 28 / 29 . 4 .201 6 del Tribunale di N a poli , udita la relazione nella camera di consiglio del 20 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . Con ricorso ex art. 93 l.fall. l a B a nc a Monte dei Pa s chi di [OSCURATO:SOCIETA]. domandava l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 2 7 . 3 .201 5 , del credito complessivo di euro 324 . 8 7 5 , 73 , in chirografo , di c ui euro 283.676,39 per saldo debitore del contoanticipi su fatture commerciali ed euro 41.149,24 per saldo debitore del conto corrente ordinario. 2.Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione allo stato passivo. Non si costituiva il curatore del [OSCURATO:PERSONA]. 4.Con dec reto dei 28/[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione . Evidenziava il tribunale chel’istituto di credito opponente non aveva allegato il contratto di conto corrente munito di data certa anteriore al fallimento,né tale prova poteva essere assolta mediante la semplice produzione degli estratti conto ovvero delle schede di conto. Evidenziava, segnatamente, che non avevano di per sé valenza probatoria né gli estratti conto esibiti né l’estratto autocertificato ex art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 né gli estratti notarili, attestanti la conformità alle scritture contabili e non già la periodica vidimazionedelle scritture contabili da parte di un pubblico ufficiale. Evidenziava infine che i contratti relativi alle azionate pretese, soggetti all’onere della forma scritta, erano privi della sottoscrizione dell’opponente. 5.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla scorta di tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese . 6.La ricorrente ha depositato memoria .[OSCURATO:PERSONA] 7.Con i l primo motivo la ricorrent e de nuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., nn. 3e 5 cod. proc. civ. , la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art.2704 cod. civ.e per insufficiente o omessa motiv azione su punto decisivo della controversia. Premette che il tribunale ha riscontrato la mancanza di data certa del solo contratto di conto corrente ordinario. Indi deduce che l’anteriorità del contratto rispetto alla dichiarazione di fallimento è indiscutibilmente dimostrata dalla circostanza oggettiva, non esaminata dal giudice del merito, che il documento contrattuale e gli estratti del conto erano stati allegati a l l’istanza ex art. 6 l.fall , da essa a vanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Internazionale con ricorso del 14.1.2015, accolta dal Tribunale di Napoli. 8.Il motivo è inammissibile. 9.Si rileva , da un canto , che il decreto impugnato non offre alcun ri scontro della circostanza oggettiva(allegazione documentale al ricorso ex art. 6 l.fall.), asseritamente decisivaaddotta con il mezzo di impugnazione in disamina. Si rileva,d’altro canto,che la ricorrente non ha specificato se tale circostanza, astrattamente idonea a conferire certezza alla data del contratto, sia stata da essa allegata e documentatanel giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall. Le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato con riferimento al novello n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. -alla stregua del quale il motivo de quo agituressenzialmente si qualifica - che il ricorrente , nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., deve indicare,oltre al “fatto storico ” il cui esame sia stato omesso, a l “ dato ” , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente ed alla sua “decisività”, altresì il “ come ” e il “ quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053). In tal guisa la prospettata circostanza oggettiva asseritam ente decisiva è “nuova” in questa sede. Sicché riveste valenzal’insegnamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164). 10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt.1260 e 1264 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la nullità del decreto per insufficiente e omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Premette che il tribunale ha negato l’ammissione al passivo dei crediti insinuati in quanto sia il contratto di conto corrente sia quello di anticipazione non recavano la sua sottoscrizione e dovevano pertanto reputarsi nulli per difetto della prescritta forma scritta ad substantiam. Indi deduce che l’onere della forma scritta doveva ritenersi assolto, avendo essa prodotto in giudizio i testi negozial i sottoscritt i dall a controparte e manifestato la volontà di avvalersi deicontratti. Deduce in ogni caso che il contratto privo di sottoscrizione della banca è unicamente idoneoa sortire l’effetto della nullità degli interessi ultralegali e delle commissioni addebitate al correntista.11.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n.5, cod. proc. civ. la nullità del decreto per insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Ribadisce che l’affermato difetto di documentazione munita di data certa anteriore rispetto al dì della dichiarazione di fallimento è riferibile, alla stregua del tenore dell’impugnato decreto, unicamente alla pretesa creditoria traente titolo dal conto corrente ordinario. Deduce pertanto che la denegata ammissione delcredito vantato a titolo di saldo passivo del conto anticipi si correla unicamente al difetto di sottoscrizione del contratto da parte dell’istituto di credito e che il tribunale, arrestandosi a tale rilievo, ha omesso l’esame della documentazione che provava, in ogni caso, che essa aveva erogato alla società poi fallita gli importi delle sei fatture che questa le aveva presentato e si era limitata a chiedere la restituzione delle somme anticipate.. 12 . I motiv i, fra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono inammissibili. 13.Il tribunale ha puntualizzato che la produzione in giudizio dei contratti , quand’anche valevole a ritenerli sottoscri tti d a lla banca a partire da tale momento, non avrebbe potuto sanare il vizio d ella mancanza d i forma “con riferimento alle operazioni precedenti (…), [per le quali] difetterebbe (…) il requisito della concorsualità, e cioè dell’anteriorità del credito rispetto al fallimento” (così decreto impugnato, pagg. 3 –4). Contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, anche il rigetto della domanda restitutoria si fonda quindi su una seconda, autonoma ratio decidendi (difetto di prova dell’anteriorità del credito nascente dalle anticipazioni rispetto al fallimento) che - a prescindere dalle indicazioni di questa Corte in tema di presunto omesso/erroneo esame del materiale probatorio (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415; Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553)-non risulta specificamente censurata dalla ricorrente. Ribadita l’inammissibilità del primo mezzo, volto a contestare la statuizione di difetto di data certa del contratto di conto corrente, e tenuto conto della mancata impugnazione della ratio concernente il difetto di prova della concorsualità del credito va ntato dalla banca a titolo di anticipazioni, sovvengono gli insegnamenti di questa Corte. Ossia l’insegnamentoa tenor del quale, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venganocontestate puntual mente tutte l e “ ratio nes decidendi ” posta a fondamento della pronuncia impugnata(fra molte, Cass. 14.8.2020 n. 17182; Cass. 6.7.2020 n. 13880). Ossia l’insegnamentoa tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( fra molte , Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. 11.5.2018, n. 11493). 14.Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] Internazionale” s.r.l. non ha svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta.15.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P . R . n. 115 /2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 20