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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15953/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di tentato furto aggravato ex artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 4 cod. pen.; rilevato che, in effetti, la circostanza di avere pagato solo una parte della merce prelavata, avendo occultato la restante in una borsa, non integra, per come prospettata, la circostanza aggravante della destrezza, con la conseguenza che deve prendersi atto, in difetto di cause di sospensione della prescrizione, che in data 26 maggio 2022, è maturato il termine di prescrizione calcolato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. considerato, pertanto, che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così decisoAl 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di tentato furto aggravato ex artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 4 cod. pen.; rilevato che, in effetti, la circostanza di avere pagato solo una parte della merce prelavata, avendo occultato la restante in una borsa, non integra, per come prospettata, la circostanza aggravante della destrezza, con la conseguenza che deve prendersi atto, in difetto di cause di sospensione della prescrizione, che in data 26 maggio 2022, è maturato il termine di prescrizione calcolato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. considerato, pertanto, che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così decisoAl 0
Sentenza Cassazione n. 15953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris