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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 50832/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di.

Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 13 aprile 2023 il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena che era stata precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2021.

La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA] conseguiva al fatto che il ricorrente, dopo il riconoscimento del beneficio sospensivo, non aveva ottemperato alle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Napoli, che aveva subordinato il beneficio al risarcimento del danno patito dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], entro la data dell'i dicembre 2021.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 168 cod. pen., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo precedentemente concesso, che erano stati valutati dal Tribunale di Napoli con un percorso argomentativo incongruo e smentito dalle risultanze processuali.

L'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice dell'esecuzione napoletano discendeva dal fatto che, nel caso in esame, non si era tenuto conto della precarietà delle condizioni economiche del condannato, appositamente documentate, che imponevano di ritenere giustificato l'inadempimento delle prescrizioni impostegli in sede di concessione del beneficio sospensivo controverso.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA] conseguiva al fatto che il ricorrente, dopo il riconoscimento del beneficio, non aveva ottemperato alle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Napoli.

Con tali prescrizioni la misura sospensiva era stata subordinata al risarcimento del danno patito dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere eseguito entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, decorrenti dal 31 ottobre 2021.

A fronte di tali, pur incontroversi, dati processuali, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la sospensione condizionale della pena concessa ad Amato poteva essere revocata dal Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza presentata dal Pubblico ministero, ma soltanto sulla base di una verifica preliminare delle condizioni economiche del condannato, che, a sua volta, postulava il vaglio analitico della documentazione allegata a sostegno delle ragioni che non gli consentivano di adempiere alle prescrizioni impostegli, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.

D'altra parte, il condannato non si era limitato a dedurre le condizioni di disagio economico che gli impedivano di adempiere alle prescrizioni stabilite in sede di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ex art. 165 cod. pen., ma aveva chiesto, oltre alla revoca della condizione apposta alla misura sospensiva, una diversa determinazione della somma da corrispondere alla persona offesa, manifestando la volontà di adempiere agli obblighi imposti, di cui il Tribunale di Napoli non teneva conto.

Il giudice dell'esecuzione, del resto, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento sulla situazione economica dell'imputato, deve comunque confrontarsi con la stessa, laddove emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione apposta al beneficio sospensivo ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata.

Non può, in proposito, non richiamarsi, il principio di diritto, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta» (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591 - 01).

Ne discende che il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto confrontarsi con la documentazione prodotta in giudizio da Amato, che faceva riferimento alle condizioni economiche disagiate in cui versava, che gli impedivano di pagare la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa.3.

Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di. Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 13 aprile 2023 il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena che era stata precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2021. La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA] conseguiva al fatto che il ricorrente, dopo il riconoscimento del beneficio sospensivo, non aveva ottemperato alle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Napoli, che aveva subordinato il beneficio al risarcimento del danno patito dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], entro la data dell'i dicembre 2021. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 168 cod. pen., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo precedentemente concesso, che erano stati valutati dal Tribunale di Napoli con un percorso argomentativo incongruo e smentito dalle risultanze processuali. L'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice dell'esecuzione napoletano discendeva dal fatto che, nel caso in esame, non si era tenuto conto della precarietà delle condizioni economiche del condannato, appositamente documentate, che imponevano di ritenere giustificato l'inadempimento delle prescrizioni impostegli in sede di concessione del beneficio sospensivo controverso. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA] conseguiva al fatto che il ricorrente, dopo il riconoscimento del beneficio, non aveva ottemperato alle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Napoli. Con tali prescrizioni la misura sospensiva era stata subordinata al risarcimento del danno patito dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere eseguito entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, decorrenti dal 31 ottobre 2021. A fronte di tali, pur incontroversi, dati processuali, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la sospensione condizionale della pena concessa ad Amato poteva essere revocata dal Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza presentata dal Pubblico ministero, ma soltanto sulla base di una verifica preliminare delle condizioni economiche del condannato, che, a sua volta, postulava il vaglio analitico della documentazione allegata a sostegno delle ragioni che non gli consentivano di adempiere alle prescrizioni impostegli, ai sensi dell'art. 165 cod. pen. D'altra parte, il condannato non si era limitato a dedurre le condizioni di disagio economico che gli impedivano di adempiere alle prescrizioni stabilite in sede di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ex art. 165 cod. pen., ma aveva chiesto, oltre alla revoca della condizione apposta alla misura sospensiva, una diversa determinazione della somma da corrispondere alla persona offesa, manifestando la volontà di adempiere agli obblighi imposti, di cui il Tribunale di Napoli non teneva conto. Il giudice dell'esecuzione, del resto, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento sulla situazione economica dell'imputato, deve comunque confrontarsi con la stessa, laddove emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione apposta al beneficio sospensivo ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata. Non può, in proposito, non richiamarsi, il principio di diritto, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta» (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591 - 01). Ne discende che il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto confrontarsi con la documentazione prodotta in giudizio da Amato, che faceva riferimento alle condizioni economiche disagiate in cui versava, che gli impedivano di pagare la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa.3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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