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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05045/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 20715/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ordinanza n. 21859/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 2/8/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenuto che, con ordinanza resa in data 2/8/2024, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dal Consorzio di Difesa delle [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del procedimento esecutivo promosso dal consorzio opposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; a sostegno della decisione assunta, la Corte di cassazione, evidenziata preliminarmente l’ammissibilità del ricorso incidentale del consorzio, ne ha riconosciuto la fondatezza, avendo rilevato l’effettiva tardività della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], siccome inosservante del termine di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c.; avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione espressamente qualificandolo ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c.; la parte intimata non ha svolto difese in questa sede; il ricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo di ricorso per revocazione, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata in quanto «fondata su un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti di causa di cui erroneamente è stata supposta l’esistenza (proposizione di un ricorso incidentale per la declaratoria di illegittimità e annullamento della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per l’implicito rigetto della eccezione di inammissibilità e intempestività del ricorso ex art. 617 c.p.c.).

Censura in relazione agli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c.»; il motivo è inammissibile; osserva in primo luogo il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, il ricorrente, lungi dall’individuare il ricorso di alcun errore di fatto asseritamente imputabile al provvedimento della Corte di cassazione impugnato in questa sede, risulta aver denunciato esclusivamente (eventuali) errori di diritto; in particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, l’errore della Corte di cassazione sarebbe nella specie consistito nell’intendere erroneamente il contenuto del ricorso incidentale (anche attraverso l’erronea percezione dei contenuti del controricorso al ricorso incidentale e alle successive memorie del ricorrente principale), così come proposto dal ricorrente incidentale, non decidendo su di esso o decidendo (asseritamente) extra petita, ossia oltre i contenuti del ricorso incidentale stesso; così prospettato, tuttavia, il tema in non altro non consisterebbe se non nella descrizione dell’errore di diritto eventualmente commesso dal giudice di legittimità, consistente nella violazione dell’art. 112 c.p.c., e giammai un errore di fatto consistito nell’errata percezione del contenuto del motivo di ricorso incidentale; varrà in ogni caso rilevare, al riguardo, come il giudice di legittimità abbia correttamente inteso il contenuto del ricorso incidentale (né risulta alcuna erronea percezione del controricorso al ricorso incidentale depositato dal ricorrente principale, di cui la Corte di cassazione ha puntualmente riprodotto i rilievi: v. pagg. 10-11 dell’ordinanza impugnata), avendo la Corte riproposto con esattezza i contenuti del motivo d’impugnazione proposto (ossia la contestata ‘omessa pronuncia’ sull’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione agli atti esecutivi) esponendo di seguito le ragioni della sua fondatezza (sia pure riferendosi, non all’omissione di pronuncia, ma alla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione agli atti esecutivi); mette peraltro conto di considerare come - al di là del dato costituito dalla diretta evocazione, nella stessa intestazione del ricorso incidentale (cfr. pagg. 12-13), degli artt. 617 e 276, co. 2, c.p.c., oltre all’art. 112 c.p.c. – l’intera illustrazione del ricorso incidentale non si limitò affatto ad argomentare sul tema dell’omesso pronuncia, estendendo piuttosto la propria articolazione critica in relazione a tutte le censure corrispondenti ai paradigmi normativi evocati; da qui l’insussistenza di alcun error in iure addebitabile al giudice a quo, al di là dell’inammissibilità della relativa denuncia in questa sede; con il secondo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per «omessa considerazione e disamina dell’eccezione alla censura ex art. 360, comma, 1, n. 4), c.p.c. del ricorso incidentale, contenuta nel controricorso a ricorso incidentale quale motivo di rigetto del medesimo ex artt. 366, comma 1, n. 4), e 370, comma 2, c.p.c. e illustrata nella memoria ex art. 378 c.p.c.

Censura in relazione agli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c.»; in particolare, secondo il ricorrente, la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto, per non essersi la stessa avveduta (anche trascurando i contenuti del controricorso al ricorso incidentale e alle successive memorie del ricorrente principale) che il ricorso incidentale proposto dal consorzio avversario, lungi dal censurare il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, della tardività dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], si era limitato a denunciare la nullità del provvedimento di merito per omessa trattazione e decisione della preliminare eccezione di inammissibilità dell’opposizione del [OSCURATO:PERSONA]; ciò posto, la Corte di legittimità, non percependo con esattezza il contenuto del ricorso incidentale, avrebbe preliminarmente supposto l’esistenza di un’implicita decisione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità avanzata dal consorzio nei confronti dell’opposizione agli atti esecutivi del [OSCURATO:PERSONA], provvedendo successivamente a correggerla nel merito, così trascurando e omettendo di leggere l’effettivo contenuto della censura avanzata dal consorzio, con il ricorso incidentale, nei confronti della decisione impugnata; da qui la decisività dell’errore di fatto revocatorio consistito nell’errata percezione del contenuto del ricorso incidentale proposto dal consorzio (e dei contenuti del controricorso al ricorso incidentale depositato dal ricorrente principale), la cui esatta comprensione ne avrebbe rivelato l’evidente infondatezza, avendo il consorzio censurato una pretesa omessa pronuncia del giudice di merito sull’eccezione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, che il giudice di merito aveva viceversa deciso implicitamente, rigettandola; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come l’affermazione dell’odierno ricorrente - volta a rivendicare (con un iniziale evocazione di Cass., Sez.

Un., n. 31032 del 2019) la deducibilità, ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c., dell’omessa pronuncia su taluni motivi del controricorso – risulta (alla luce del tenore della decisione impugnata) del tutto pretestuosa, dovendo rilevarsi l’avvenuta adeguata considerazione, da parte della Corte di legittimità, attraverso la propria motivazione, di quanto il ricorrente aveva dedotto nel proprio controricorso al ricorso incidentale; e tanto, a tacere della radicale infondatezza della doglianza proposta in questa sede dal ricorrente, quanto all’ipotetica insufficienza delle valutazioni poste fondamento delle tesi del controricorso, come ictu oculi rilevabile dalla piana lettura della motivazione del provvedimento di legittimità impugnato in questa sede; con il terzo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per «omesso esame di un motivo di ricorso principale.

Censura in relazione agli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c.»; in particolare, si duole il ricorrente dell’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la corte di legittimità, non essendosi quest’ultima avveduta del motivo del ricorso principale concernente la regolazione delle spese di giudizio operata dal giudice di merito; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come – fermo il carattere assorbente dell’avvenuta denuncia, da parte dell’odierno ricorrente, di un preteso errore di diritto in punto di assorbimento – varrà richiamare, al fine di smentire quanto asserito dall’odierno istante, quanto espressamente disposto dall’art. 336, primo comma, c.p.c., in forza del quale, una volta cassata la sentenza in accoglimento del ricorso incidentale, la statuizione sulle spese della sentenza impugnata con il ricorso principale ebbe a venir meno, sì come parte dipendente dalla sentenza cassata (tanto che la stessa corte di legittimità, decidendo nel merito, ha deciso ex novo sulla regolazione di dette spese); da qui l’evidente irrilevanza del preteso omesso esame o dell’omessa pronuncia (a loro volta integranti – sebbene solo nella oggettiva prospettazione di parte ricorrente - veri e proprie ipotesi di errores in iure qui non denunciabili) inammissibilmente imputate alla decisione impugnata in questa sede; sulla base delle considerazioni sin qui indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 20715/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ordinanza n. 21859/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 2/8/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenuto che, con ordinanza resa in data 2/8/2024, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dal Consorzio di Difesa delle [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del procedimento esecutivo promosso dal consorzio opposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; a sostegno della decisione assunta, la Corte di cassazione, evidenziata preliminarmente l’ammissibilità del ricorso incidentale del consorzio, ne ha riconosciuto la fondatezza, avendo rilevato l’effettiva tardività della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], siccome inosservante del termine di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c.; avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione espressamente qualificandolo ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c.; la parte intimata non ha svolto difese in questa sede; il ricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo di ricorso per revocazione, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata in quanto «fondata su un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti di causa di cui erroneamente è stata supposta l’esistenza (proposizione di un ricorso incidentale per la declaratoria di illegittimità e annullamento della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per l’implicito rigetto della eccezione di inammissibilità e intempestività del ricorso ex art. 617 c.p.c.). Censura in relazione agli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c.»; il motivo è inammissibile; osserva in primo luogo il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, il ricorrente, lungi dall’individuare il ricorso di alcun errore di fatto asseritamente imputabile al provvedimento della Corte di cassazione impugnato in questa sede, risulta aver denunciato esclusivamente (eventuali) errori di diritto; in particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, l’errore della Corte di cassazione sarebbe nella specie consistito nell’intendere erroneamente il contenuto del ricorso incidentale (anche attraverso l’erronea percezione dei contenuti del controricorso al ricorso incidentale e alle successive memorie del ricorrente principale), così come proposto dal ricorrente incidentale, non decidendo su di esso o decidendo (asseritamente) extra petita, ossia oltre i contenuti del ricorso incidentale stesso; così prospettato, tuttavia, il tema in non altro non consisterebbe se non nella descrizione dell’errore di diritto eventualmente commesso dal giudice di legittimità, consistente nella violazione dell’art. 112 c.p.c., e giammai un errore di fatto consistito nell’errata percezione del contenuto del motivo di ricorso incidentale; varrà in ogni caso rilevare, al riguardo, come il giudice di legittimità abbia correttamente inteso il contenuto del ricorso incidentale (né risulta alcuna erronea percezione del controricorso al ricorso incidentale depositato dal ricorrente principale, di cui la Corte di cassazione ha puntualmente riprodotto i rilievi: v. pagg. 10-11 dell’ordinanza impugnata), avendo la Corte riproposto con esattezza i contenuti del motivo d’impugnazione proposto (ossia la contestata ‘omessa pronuncia’ sull’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione agli atti esecutivi) esponendo di seguito le ragioni della sua fondatezza (sia pure riferendosi, non all’omissione di pronuncia, ma alla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione agli atti esecutivi); mette peraltro conto di considerare come - al di là del dato costituito dalla diretta evocazione, nella stessa intestazione del ricorso incidentale (cfr. pagg. 12-13), degli artt. 617 e 276, co. 2, c.p.c., oltre all’art. 112 c.p.c. – l’intera illustrazione del ricorso incidentale non si limitò affatto ad argomentare sul tema dell’omesso pronuncia, estendendo piuttosto la propria articolazione critica in relazione a tutte le censure corrispondenti ai paradigmi normativi evocati; da qui l’insussistenza di alcun error in iure addebitabile al giudice a quo, al di là dell’inammissibilità della relativa denuncia in questa sede; con il secondo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per «omessa considerazione e disamina dell’eccezione alla censura ex art. 360, comma, 1, n. 4), c.p.c. del ricorso incidentale, contenuta nel controricorso a ricorso incidentale quale motivo di rigetto del medesimo ex artt. 366, comma 1, n. 4), e 370, comma 2, c.p.c. e illustrata nella memoria ex art. 378 c.p.c. Censura in relazione agli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c.»; in particolare, secondo il ricorrente, la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto, per non essersi la stessa avveduta (anche trascurando i contenuti del controricorso al ricorso incidentale e alle successive memorie del ricorrente principale) che il ricorso incidentale proposto dal consorzio avversario, lungi dal censurare il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, della tardività dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], si era limitato a denunciare la nullità del provvedimento di merito per omessa trattazione e decisione della preliminare eccezione di inammissibilità dell’opposizione del [OSCURATO:PERSONA]; ciò posto, la Corte di legittimità, non percependo con esattezza il contenuto del ricorso incidentale, avrebbe preliminarmente supposto l’esistenza di un’implicita decisione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità avanzata dal consorzio nei confronti dell’opposizione agli atti esecutivi del [OSCURATO:PERSONA], provvedendo successivamente a correggerla nel merito, così trascurando e omettendo di leggere l’effettivo contenuto della censura avanzata dal consorzio, con il ricorso incidentale, nei confronti della decisione impugnata; da qui la decisività dell’errore di fatto revocatorio consistito nell’errata percezione del contenuto del ricorso incidentale proposto dal consorzio (e dei contenuti del controricorso al ricorso incidentale depositato dal ricorrente principale), la cui esatta comprensione ne avrebbe rivelato l’evidente infondatezza, avendo il consorzio censurato una pretesa omessa pronuncia del giudice di merito sull’eccezione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, che il giudice di merito aveva viceversa deciso implicitamente, rigettandola; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come l’affermazione dell’odierno ricorrente - volta a rivendicare (con un iniziale evocazione di Cass., Sez. Un., n. 31032 del 2019) la deducibilità, ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c., dell’omessa pronuncia su taluni motivi del controricorso – risulta (alla luce del tenore della decisione impugnata) del tutto pretestuosa, dovendo rilevarsi l’avvenuta adeguata considerazione, da parte della Corte di legittimità, attraverso la propria motivazione, di quanto il ricorrente aveva dedotto nel proprio controricorso al ricorso incidentale; e tanto, a tacere della radicale infondatezza della doglianza proposta in questa sede dal ricorrente, quanto all’ipotetica insufficienza delle valutazioni poste fondamento delle tesi del controricorso, come ictu oculi rilevabile dalla piana lettura della motivazione del provvedimento di legittimità impugnato in questa sede; con il terzo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per «omesso esame di un motivo di ricorso principale. Censura in relazione agli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c.»; in particolare, si duole il ricorrente dell’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la corte di legittimità, non essendosi quest’ultima avveduta del motivo del ricorso principale concernente la regolazione delle spese di giudizio operata dal giudice di merito; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come – fermo il carattere assorbente dell’avvenuta denuncia, da parte dell’odierno ricorrente, di un preteso errore di diritto in punto di assorbimento – varrà richiamare, al fine di smentire quanto asserito dall’odierno istante, quanto espressamente disposto dall’art. 336, primo comma, c.p.c., in forza del quale, una volta cassata la sentenza in accoglimento del ricorso incidentale, la statuizione sulle spese della sentenza impugnata con il ricorso principale ebbe a venir meno, sì come parte dipendente dalla sentenza cassata (tanto che la stessa corte di legittimità, decidendo nel merito, ha deciso ex novo sulla regolazione di dette spese); da qui l’evidente irrilevanza del preteso omesso esame o dell’omessa pronuncia (a loro volta integranti – sebbene solo nella oggettiva prospettazione di parte ricorrente - veri e proprie ipotesi di errores in iure qui non denunciabili) inammissibilmente imputate alla decisione impugnata in questa sede; sulla base delle considerazioni sin qui indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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