CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2022
Cassazione n. 04520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' EMANUELE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 dicembre 1977 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta 1'11 ottobre 2022 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 25 gennaio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il ottobre 2022 il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, emesso il 19 settembre 2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata all'indagato. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Tribunale "ratificato" il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, nonostante avesse in premessa affermato che tale provvedimento non recasse un esplicito vaglio degli elementi addotti dalla difesa e contenesse una motivazione per relationem. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale di Caltanissetta, nell'ordinanza in esame, dopo avere puntualizzato che con l'appello era stata eccepita soltanto la nullità del provvedimento impugnato per omessa motivazione delle circostanze e dei fatti sopravvenuti all'emissione della misura cautelare, ha rimarcato che, se pure è vero che il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari non recava un esplicito vaglio degli elementi addotti dalla difesa, è altrettanto vero che l'integrale richiamo al parere del Pubblico ministero implicava una piena condivisione del percorso argomentativo ivi esposto. Così argomentando, il Tribunale ha inteso affermare non che il Giudice per le indagini preliminari non aveva esaminato le deduzioni difensive ma che ad esse il menzionato giudicante aveva risposto facendo proprie le osservazioni del Pubblico ministero. Nessuna illegittimità si rinviene in tale percorso argomentativo. Al riguardo deve ricordarsi che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa, impone al giudice di esplicitare, se del caso anche "per relationem", le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire all'insieme degli indizi un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi, richiesti per l'adozione della misura (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016 - dep. 18/01/2017, P.M. in proc. Burani, Rv. 268800). Ciò si pone in linea proprio con quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18954 del 31/3/2016 (Capasso, Rv. 266789), nella quale si è ricordato che l'obbligo di motivazione, presidiato dalla sanzione della nullità di cui all'art. 292, comma 2 lett. c bis), cod. proc. pen., vale soltanto per il provvedimento applicativo della misura: la disposizione non opera, invece, relativamente alle altre ordinanze in materia cautelare. In relazione a questi ultimi provvedimenti, come ad es. quello in esame, vale il disposto di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e operano i principi secondo cui è consentita la motivazione per relationem ad atti del procedimento noti alle parti e l'impugnazione innanzi al Tribunale, avente effetto devolutivo, attribuisce al giudice dell'appello piena cognizione, con la possibilità di rimediare all'eventuale insufficienza della motivazione. Nel caso di specie, il parere reso dal Pubblico ministero, cui ha fatto rinvio il Giudice per le indagini preliminari, era noto alle parti e, come precisato nel provvedimento impugnato, l'appello aveva ad oggetto solo l'asserita nullità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari perché contenente una motivazione per relationem, così che il Tribunale era esonerato dal vagliare il merito della vicenda. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 4. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 genn