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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32059/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 339, 612, commi 1 e 2, cod. pen. e art. 4 legge 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, in quanto la gravità del fatto, la potenzialità offensiva dell'arma impropria utilizzata e la personalità del ricorrente non potevano condurre all'applicazione dell'invocato istituto; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 4, comma 3, legge 110/1975 - è manifestamente infondato in quanto il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);la Corte ha correttamente motivato in ordine al riconoscimento della lieve entità, avendo dedotto dal fatto e dalla personalità dell'imputato una notevole propensione delinquere (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.[OSCURATO:PERSONA]:RIA Sezione VII [OSCURATO:PERSONA] osiano 27 AG 26 L'ASSISTENTE G DIZIARIO Dou.ssa Katia tent2 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 339, 612, commi 1 e 2, cod. pen. e art. 4 legge 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, in quanto la gravità del fatto, la potenzialità offensiva dell'arma impropria utilizzata e la personalità del ricorrente non potevano condurre all'applicazione dell'invocato istituto; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 4, comma 3, legge 110/1975 - è manifestamente infondato in quanto il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);la Corte ha correttamente motivato in ordine al riconoscimento della lieve entità, avendo dedotto dal fatto e dalla personalità dell'imputato una notevole propensione delinquere (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.[OSCURATO:PERSONA]:RIA Sezione VII [OSCURATO:PERSONA] osiano 27 AG 26 L'ASSISTENTE G DIZIARIO Dou.ssa Katia tent2 1
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