CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 12723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 548-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] N1EZZETTI, che la rappresenta e difende; - contro ricorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.E. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controri corrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3023/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CFR Lazio, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso una sentenza CIT Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente GENTILI Gabriella avverso un preavviso di fermo amministrativo. La CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che l'Agenzia delle entrate avesse omesso di notificare la cartella di pagamento n. 09720130332135363000, posta a fondamento dell'impugnato preavviso, non avendo provato che, dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, avesse inviato alla contribuente l'ulteriore raccomandata contenente la notizia del deposito. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi con controricorso, ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale resisteva con controricorso l'Agenzia delle entrate-riscossione. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.27704/2021, ha rinviato la causa a nuovo ruolo mancando la proposta sul ricorso incidentale proposto dalla Gentili. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Ric. 2020 n. 00548 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione artt. 115 comma 1, 116 comma 1 cod. proc. civ., 1 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché nullità della motivazione della sentenza ai sensi del comb. disp. artt. 111 comma 6 della Costituzione, 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n. 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto invalida ed inefficace la notificazione della cartella di pagamento sopra descritta, in quanto sarebbe mancata la spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico notificando presso la casa comunale, così come chiesto dall'art. 140 cod. proc. civ. L'Agenzia deduce l'erroneità della decisione in quanto la stessa aveva prodotto in giudizio copia della busta e dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, la quale era stata restituita al mittente per compiuta giacenza- riproducendo documenti al ricorso in osservanza del principio di autosufficienza-. Peraltro, secondo la ricorrente la sentenza impugnata neppure avrebbe fatto menzione di tale documentazione, svolgendo unicamente argomentazioni circa il prospetto riepilogativo delle raccomandate accettate dall'ufficio postale. La CTR avrebbe dunque omesso di esaminare i due documenti prodotti in atti, il che assurgeva a vizio di legittimità e comportava altresì la nullità della motivazione, per violazione del c.d. "minimo costituzionale" di giustificazione della decisione assunta, sancito dall'art. 111 comma 6 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale, lamentando violazione art.77 cod. proc. civ., per essersi la s.p.a. "[OSCURATO:PERSONA]", ente economico di natura pubblicistica, irritualmente costituita nel giudizio Ric. 2020 n. 00548 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- di primo grado tramite un avvocato del libero foro, senza il contestuale conferimento al medesimo della rappresentanza sostanziale. Il ricorso principale è fondato. Ed invero, dalla documentazione prodotta in appello dall'Agenzia delle entrate riscossione e riprodotta all'interno del presente ricorso, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, può evincersi che la notifica della cartella di pagamento, posta a fondamento dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo è avvenuta a mezzo posta e si è perfezionata con la compiuta giacenza per plico non ritirato. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 26088 del 2015; Cass. n. 4043 del 2017; Cass. n.6242 del 2017), la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale. In particolare, l'art. 8 della legge n. 890 del 1992, così come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, dispone che la notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Pertanto, ai sensi di tale normativa, per la ritualità della notifica è richiesta la prova della spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e l'impossibilità di consegnarla al destinatario. Ciò che nella specie si è verificato, avendo l'Agenzia ricorrente prodotto in giudizio copia dell'avviso di ricevimento anzidetto, non potuto consegnare al destinatario e rispedito al mittente per compiuta giacenza. Ric. 2020 n. 00548 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- La CTR ha dunque omesso di esaminare la documentazione prodotta dall'Agenzia relativa al perfezionamento dell'iter di notificazione della cartella, incorrendo nel vizio di omesso esame di atti decisivi e rilevanti per il giudizio, spettando poi alla CTR la verifica concreta della utilità dei documenti riprodotti nel ricorso ai fini della dimostrazione della notificazione della cartella in contestazione, tanto dovendosi affermare rispetto alle prospettazioni difensive esposte dalla Gentili in memoria. Passando all'esame del ricorso incidentale lo stesso è inammissibile. La censura dedotta dalla ricorrente incidentale difetta di autosufficienza, non risultando prodotta integralmente la procura speciale conferita dal direttore generale di Equitalia servizi di riscossione in data 11 gennaio 2017, non essendo dunque possibile inferire dagli atti l'eventuale assenza, all'interno della procura medesima, del conferimento al rappresentante processuale della rappresentanza sostanziale rispetto al diritto controverso. In conclusione, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM Accoglie il ricorso principale, inammissibile quello incidentale. Ric. 2020 n. 00548 sez. MT - ud. 22-02-2022 -5- Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CFR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.