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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 34565/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 15/1/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitti di ricettazione e falso.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputata deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata, soggetto non legittimato .

A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto, dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso in Roma, 11/6/2024 Il consigliere relatore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 15/1/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitti di ricettazione e falso. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputata deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata, soggetto non legittimato . A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto, dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 11/6/2024 Il consigliere relatore Il presidente
Sentenza Cassazione n. 34565/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris