CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 37981/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di Cili in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'av- venuta utilizzazione dei risultati dell'accertamento effettuato attraverso etilon-le- tro, non essendo stata fornita prova che lo stesso fosse stato sottoposto alle pre- scritte verifiche periodiche annuali. In proposito, il ricorrente sostiene che l'onere di allegazione richiesto dalla più recente giurisprudenza sarebbe stato soddisfatto dalle dichiarazioni dell'imputato, che ha dichiarato che la sera in cui venne sotto-. posto al controllo aveva bevuto soltanto due birre a cena con gli amici e di avere, pertanto, ingerito una quantità di alcol incompatibile con i risultati del test. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di inutilizzabilità del test, in ogni caso, in ragione delle condizioni ambientali che possono avere influito sui risultati. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 2/5/2023 è stata poi depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste per l'ammissibilità e per l'accoglimento del ricorso. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono !7-,canch da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. E sono comunque manifestamente infondati, in quanto si deducono di- fetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li- neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con !a consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- z one della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto„ ed in particolare hanno fatto corretta applicazione della più recente giurisprudenza in tema di oneri di allega- zione in punto di revisione delVetilometre (cfr. per tutte Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 deo. 2020, Santini„ Rv. 278032). Peraltro giudici dei gravame del merito osservano come nell'acquisito verbale si dia atto che si è proceduto agli accertamenti mediante un etilometro in cui si indicava compiutamente il modeilo, N. 37981/2022 R.G. la matricola e si dava atto che l'apparecchio era regolarmente omologato e sotto- posto a revisione, con scadenza quest'ultima nel gennaio 2018. Va ricordato, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche pe-riodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 no-. vembre 1992, n. 495: ciò che differenzia in partenza la disciplina in tema di eti- lometro rispetto a quella avente ad oggetto Vautovelox colpita dalla declarato:ia di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso dei giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito dei quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilomerro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoke-st (così Sez. 4, n. 38618 dei 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la con- testazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, San- tini, Rv. 278032). Un onere di allegazione che, con tutta evidenza, non può essere soddisfatto, come vorrebbe il ricorrente, dalle dichiarazioni dell'imputato su quanto poco ha bevuto. La Corte territoriale ha già compiutamente risposto anche alla doglianta se- condo cui il tasso di umidità presente sul luogo avrebbe inficiato i risultati dell'alcol test evidenziando come il dato ricavato dall'accertamento etilometrico era ptta- sto elevato (pari a 2,25 alla prima prova e 2,36 alla seconda prova), dati a cui devono aggiungersi gli elementi obiettivamente e direttamente apprezzati dagh operanti quale alito vinoso e occhi lucidi, per cui anche l'incidenza di fattori estern non avrebbe potuto in ogni caso compromettere un risultato che rientrava amp!a- mente nei limiti di commissione del reato. 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 dei 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un.N. 37981/2022 R.G. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 1m- mende. Così deciso