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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 41957/2021

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ORDINANZA sul ricorso 6962/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n. 76/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 15/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.76/2016 pubblicata il 15-1-2016 e notificata il 20- 1-2016 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale definitivo del 13/10/2007, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta, formulata dalla suddetta società [OSCURATO:SOCIETA]., di pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori (fornitura e montaggio della copertura in legno dell'edificio) da parte dell'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]) e, in parziale accoglimento della domanda proposta da quest'ultima, condannava la società committente [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di seguito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di seguito ancora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la somma complessiva di €24.958,03 oltre ad Iva e interessi al tasso legale, con decorrenza dal 26-03-2005 al saldo.

La Corte di merito ha affermato che: a) la censura relativa alla violazione dell'art.112 c.p.c. non era immediatamente intellegibile ed in ogni caso era infondata, perché alla questione oggetto della pretesa di pagamento della fornitrice era estranea la deduzione sul disaccordo nel pagamento delle piastre metalliche; b) le censure di nullità del lodo per difetto e contraddittorietà della motivazione, sui temi dell'immodificabilità del prezzo pattuito e della penale prospettati dalla committente, concernevano la valenza probatoria della prova testimoniale assunta nel giudizio arbitrale e non riguardavano il nucleo centrale del ragionamento del Collegio arbitrale, ossia la circostanza che comunque alla data del 31/7/2014 la struttura in ferro del fabbricato, comprensiva anche dei rialzi metallici o piastre necessari, poi, per l'installazione della copertura in legno da parte di Adria, non era ancora stata ultimata, e in ogni caso e principalmente si sostanziavano in una censura di merito e non in una censura di errata applicazione delle norme in tema di valutazione delle prove.

2. Avverso quest'ultima sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che è rimasto intimato. 3.11 ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta «omessa risposta, da parte del giudice d'appello, su specifico capo di impugnazione de/lodo arbitrale, costituente errore processuale, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ».

Deduce che il Collegio arbitrale aveva ritenuto in modo erroneo e contraddittorio che fosse dovuta a causa non imputabile all'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] la mancata esecuzione dei lavori entro il 31.07.2004, dal momento che la decisione di realizzare le piastre metalliche fu presa nel periodo aprile-maggio 2004.

Ad avviso della ricorrente la causa del ritardo era consistita nella mancata ultimazione della struttura in ferro dei cosiddetti rialzi metallici di sostegno delle travi, il cui onere solo economico era a carico dell'attuale ricorrente, ossia della committente [OSCURATO:SOCIETA]..

La ricorrente deduce che il lodo arbitrale era incorso nel vizio previsto dall'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., avente ad oggetto la "contraddittorietà della motivazione", di natura ed entità tali da determinare la nullità del lodo, in quanto si traduceva nella impossibilità di comprendere la ratio decidendi per sostanziale inesistenza della motivazione.

In sede di giudizio arbitrale era stato accertato che, ben oltre il termine fissato per la consegna, [OSCURATO:PERSONA] aveva montato i rialzi metallici ed il tetto e che il costo intrinseco e netto dei rialzi era da porsi a carico di [OSCURATO:SOCIETA]..

Rileva la ricorrente che il Collegio aveva confuso l'onere di pagamento con l'onere di esecuzione, ossia aveva ritenuto che l'uno implicasse anche l'altro ed il medesimo errore era stato commesso anche dalla Corte d'Appello.

2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1.In buona sostanza, la ricorrente si duole, in modo non del tutto lineare, della omessa pronuncia sul motivo di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., per asserita inconciliabilità logica tra motivazione e dispositivo del lodo arbitrale, ed anche tra parti della stessa motivazione.

Assume che la Corte d'appello non abbia rilevato la contraddittorietà delle parti del lodo, laddove, per un verso, aveva rilevato che le piaste metalliche, o rialzi, dovevano essere realizzate, ed erano state realizzate, dall'appaltatrice Adria legno oltre il termine del 31 luglio 2004, e, per altro verso, aveva condannato la committente [OSCURATO:SOCIETA]. a pagarne il relativo importo, non riconoscendole la penale per il ritardo.

Il fatto che - come affermato dagli arbitri - la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse assunto «l'onere economico dei rialzi» non escludeva, infatti, ad avviso della ricorrente, che il ritardo fosse comunque imputabile all'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, va rilevato che la Corte d'appello non ha omesso la pronuncia su tale motivo, ma ne ha affermato l'infondatezza.

La Corte di merito, infatti, ha accertato - sulla base dell'istruttoria espletata - che alla data del 31 luglio 2004 la struttura di ferro del fabbricato, comprensiva dei rialzi il cui onere era a carico della committente, non era stata realizzata, e perciò [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto montare la copertura in legno lamellare oggetto del contratto di appalto.

In tal modo, la Corte territoriale ha confermato la decisione arbitrale, nella parte in cui affermava che l'appaltatrice aveva tardato l'installazione della copertura per causa imputabile alla committente [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva assunto l'onere di effettuare i rialzi metallici, né risulta dalla sentenza impugnata alcun accertamento sul fatto che si trattasse solo di mero «onere economico» a carico della committente stessa.

Dunque, nessuna illogicità del lodo era riscontrabile, ad avviso della Corte d'appello, sicché la censura, nella parte in cui denuncia l'omessa pronuncia sul motivo di impugnazione avente ad oggetto la contraddittorietà del lodo, è infondata.

2.2. La doglianza è inammissibile nella parte in cui non critica, specificamente, la ratio decidendi ulteriore della sentenza impugnata, laddove la Corte d'appello afferma che tali allegazioni della committente involgono il merito del giudizio arbitrale, non censurabile in sede di impugnazione.

La doglianza difetta anche di autosufficienza, per non essere stato riprodotto nel ricorso il testo del contratto di appalto, da cui poter evincere a carico di quale delle parti fosse stata posta la realizzazione delle piastre o rialzi (Cass.S.U. 34469/2019).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nel vagliare il motivo di impugnazione con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. lamentava il vizio di ultra petizione.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato, in sede di prima udienza nell'arbitrato, memoria con la quale chiedeva il pagamento residuo di €31.590,24, dichiarando, tra l'altro, che il pagamento del montaggio dei rialzi in metallo fosse un costo ulteriore rispetto alla prestazione prevista nel contratto di appalto.

Invece l'appaltatrice non aveva richiesto che il [OSCURATO:PERSONA] accertasse e dichiarasse che i rialzi metallici, causa accertata del ritardo della prestazione di [OSCURATO:PERSONA], dovessero essere effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]., come emerge dalle conclusioni proposte dalla società appaltatrice e riportate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ad avviso della ricorrente, aveva esorbitato rispetto alla domanda di [OSCURATO:PERSONA], violando il principio secondo cui il giudice deve pronunciare non oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti e non attribuire alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che il montaggio delle piastre venisse pagato perché il corrispondente costo non era compreso in contratto, ma in nessuna parte della propria memoria costitutiva aveva mai chiesto che il Collegio dichiarasse che la loro posa in opera era di spettanza di [OSCURATO:SOCIETA]..

Ribadisce, quindi, la ricorrente la nullità del lodo per extrapetizione, avendo la Corte territoriale fatto confusione tra onere di pagamento e onere di esecuzione.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. La ricorrente, oltre ad illustrare in modo non lineare il contenuto della critica, mediante una descrizione non chiaramente intellegibile dei fatti e senza puntuale collegamento al vizio denunciato, riporta nel testo del ricorso solo le conclusioni finali della memoria di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi agli arbitri, e non le ragioni della domanda da quest'ultima proposta, difettando così la censura di autosufficienza, in particolare in ordine all'allegazione, che in ricorso si assume, per quanto è dato comprendere, non avvenuta, da parte dell'appaltatrice del fatto che i rialzi della struttura metallica avrebbero dovuto essere effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]..

Non è infatti consentito a questa Corte di scrutinare il denunciato vizio di ultra petizione, nei termini esposti in ricorso, in assenza di riproduzione nell'atto di impugnazione avanti a questa Corte anche delle precise e specifiche allegazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] in sede arbitrale, rispetto alle quali la ricorrente assume l'esorbitanza della decisione.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite, essendo rimasta intimata la parte [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6962/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n. 76/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 15/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.76/2016 pubblicata il 15-1-2016 e notificata il 20- 1-2016 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale definitivo del 13/10/2007, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta, formulata dalla suddetta società [OSCURATO:SOCIETA]., di pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori (fornitura e montaggio della copertura in legno dell'edificio) da parte dell'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]) e, in parziale accoglimento della domanda proposta da quest'ultima, condannava la società committente [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di seguito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di seguito ancora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la somma complessiva di €24.958,03 oltre ad Iva e interessi al tasso legale, con decorrenza dal 26-03-2005 al saldo. La Corte di merito ha affermato che: a) la censura relativa alla violazione dell'art.112 c.p.c. non era immediatamente intellegibile ed in ogni caso era infondata, perché alla questione oggetto della pretesa di pagamento della fornitrice era estranea la deduzione sul disaccordo nel pagamento delle piastre metalliche; b) le censure di nullità del lodo per difetto e contraddittorietà della motivazione, sui temi dell'immodificabilità del prezzo pattuito e della penale prospettati dalla committente, concernevano la valenza probatoria della prova testimoniale assunta nel giudizio arbitrale e non riguardavano il nucleo centrale del ragionamento del Collegio arbitrale, ossia la circostanza che comunque alla data del 31/7/2014 la struttura in ferro del fabbricato, comprensiva anche dei rialzi metallici o piastre necessari, poi, per l'installazione della copertura in legno da parte di Adria, non era ancora stata ultimata, e in ogni caso e principalmente si sostanziavano in una censura di merito e non in una censura di errata applicazione delle norme in tema di valutazione delle prove. 2. Avverso quest'ultima sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che è rimasto intimato. 3.11 ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta «omessa risposta, da parte del giudice d'appello, su specifico capo di impugnazione de/lodo arbitrale, costituente errore processuale, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ». Deduce che il Collegio arbitrale aveva ritenuto in modo erroneo e contraddittorio che fosse dovuta a causa non imputabile all'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] la mancata esecuzione dei lavori entro il 31.07.2004, dal momento che la decisione di realizzare le piastre metalliche fu presa nel periodo aprile-maggio 2004. Ad avviso della ricorrente la causa del ritardo era consistita nella mancata ultimazione della struttura in ferro dei cosiddetti rialzi metallici di sostegno delle travi, il cui onere solo economico era a carico dell'attuale ricorrente, ossia della committente [OSCURATO:SOCIETA].. La ricorrente deduce che il lodo arbitrale era incorso nel vizio previsto dall'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., avente ad oggetto la "contraddittorietà della motivazione", di natura ed entità tali da determinare la nullità del lodo, in quanto si traduceva nella impossibilità di comprendere la ratio decidendi per sostanziale inesistenza della motivazione. In sede di giudizio arbitrale era stato accertato che, ben oltre il termine fissato per la consegna, [OSCURATO:PERSONA] aveva montato i rialzi metallici ed il tetto e che il costo intrinseco e netto dei rialzi era da porsi a carico di [OSCURATO:SOCIETA].. Rileva la ricorrente che il Collegio aveva confuso l'onere di pagamento con l'onere di esecuzione, ossia aveva ritenuto che l'uno implicasse anche l'altro ed il medesimo errore era stato commesso anche dalla Corte d'Appello. 2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1.In buona sostanza, la ricorrente si duole, in modo non del tutto lineare, della omessa pronuncia sul motivo di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., per asserita inconciliabilità logica tra motivazione e dispositivo del lodo arbitrale, ed anche tra parti della stessa motivazione. Assume che la Corte d'appello non abbia rilevato la contraddittorietà delle parti del lodo, laddove, per un verso, aveva rilevato che le piaste metalliche, o rialzi, dovevano essere realizzate, ed erano state realizzate, dall'appaltatrice Adria legno oltre il termine del 31 luglio 2004, e, per altro verso, aveva condannato la committente [OSCURATO:SOCIETA]. a pagarne il relativo importo, non riconoscendole la penale per il ritardo. Il fatto che - come affermato dagli arbitri - la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse assunto «l'onere economico dei rialzi» non escludeva, infatti, ad avviso della ricorrente, che il ritardo fosse comunque imputabile all'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, va rilevato che la Corte d'appello non ha omesso la pronuncia su tale motivo, ma ne ha affermato l'infondatezza. La Corte di merito, infatti, ha accertato - sulla base dell'istruttoria espletata - che alla data del 31 luglio 2004 la struttura di ferro del fabbricato, comprensiva dei rialzi il cui onere era a carico della committente, non era stata realizzata, e perciò [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto montare la copertura in legno lamellare oggetto del contratto di appalto. In tal modo, la Corte territoriale ha confermato la decisione arbitrale, nella parte in cui affermava che l'appaltatrice aveva tardato l'installazione della copertura per causa imputabile alla committente [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva assunto l'onere di effettuare i rialzi metallici, né risulta dalla sentenza impugnata alcun accertamento sul fatto che si trattasse solo di mero «onere economico» a carico della committente stessa. Dunque, nessuna illogicità del lodo era riscontrabile, ad avviso della Corte d'appello, sicché la censura, nella parte in cui denuncia l'omessa pronuncia sul motivo di impugnazione avente ad oggetto la contraddittorietà del lodo, è infondata. 2.2. La doglianza è inammissibile nella parte in cui non critica, specificamente, la ratio decidendi ulteriore della sentenza impugnata, laddove la Corte d'appello afferma che tali allegazioni della committente involgono il merito del giudizio arbitrale, non censurabile in sede di impugnazione. La doglianza difetta anche di autosufficienza, per non essere stato riprodotto nel ricorso il testo del contratto di appalto, da cui poter evincere a carico di quale delle parti fosse stata posta la realizzazione delle piastre o rialzi (Cass.S.U. 34469/2019). 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nel vagliare il motivo di impugnazione con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. lamentava il vizio di ultra petizione. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato, in sede di prima udienza nell'arbitrato, memoria con la quale chiedeva il pagamento residuo di €31.590,24, dichiarando, tra l'altro, che il pagamento del montaggio dei rialzi in metallo fosse un costo ulteriore rispetto alla prestazione prevista nel contratto di appalto. Invece l'appaltatrice non aveva richiesto che il [OSCURATO:PERSONA] accertasse e dichiarasse che i rialzi metallici, causa accertata del ritardo della prestazione di [OSCURATO:PERSONA], dovessero essere effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]., come emerge dalle conclusioni proposte dalla società appaltatrice e riportate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ad avviso della ricorrente, aveva esorbitato rispetto alla domanda di [OSCURATO:PERSONA], violando il principio secondo cui il giudice deve pronunciare non oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti e non attribuire alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che il montaggio delle piastre venisse pagato perché il corrispondente costo non era compreso in contratto, ma in nessuna parte della propria memoria costitutiva aveva mai chiesto che il Collegio dichiarasse che la loro posa in opera era di spettanza di [OSCURATO:SOCIETA].. Ribadisce, quindi, la ricorrente la nullità del lodo per extrapetizione, avendo la Corte territoriale fatto confusione tra onere di pagamento e onere di esecuzione. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. La ricorrente, oltre ad illustrare in modo non lineare il contenuto della critica, mediante una descrizione non chiaramente intellegibile dei fatti e senza puntuale collegamento al vizio denunciato, riporta nel testo del ricorso solo le conclusioni finali della memoria di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi agli arbitri, e non le ragioni della domanda da quest'ultima proposta, difettando così la censura di autosufficienza, in particolare in ordine all'allegazione, che in ricorso si assume, per quanto è dato comprendere, non avvenuta, da parte dell'appaltatrice del fatto che i rialzi della struttura metallica avrebbero dovuto essere effettuati da [OSCURATO:SOCIETA].. Non è infatti consentito a questa Corte di scrutinare il denunciato vizio di ultra petizione, nei termini esposti in ricorso, in assenza di riproduzione nell'atto di impugnazione avanti a questa Corte anche delle precise e specifiche allegazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] in sede arbitrale, rispetto alle quali la ricorrente assume l'esorbitanza della decisione. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite, essendo rimasta intimata la parte [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello