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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43070/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari del 25/11/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con cui il ricorrente è stato condannato, con la recidiva reiterata e specifica in equivalenza alle attenuanti generiche, alla pena di giustizia in ordine ai reati di tentato furto pluriaggravato di denaro custodito in un bancomat mediante l'utilizzo di esplosivo (che disintegrava il sistema automatico), detenzione e porto illegale in luogo pubblico di materiale esplodente, ricettazione (dell'autovettura, di provenienza delittuosa, utilizzata per commettere il tentato furto), possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (rinvenuti all'interno del veicolo) e detenzione di munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità.

1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione (manifesta illogicità e contraddittorietà) e la violazione del "principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" con riguardo all'affermazione di responsabilità.

Al riguardo, il ricorrente richiamando la ricostruzione di fatto asseverata dal primo giudice e riportata in sentenza anche dalla Corte territoriale, evidenzia: che il ricorrente è stato ritenuto uno dei malviventi che, travisati, aveva tentato alle ore 3:15, con mezzi esplosivi, il furto presso lo sportello ATM della filiale di [OSCURATO:PERSONA] del Banco di Napoli servendosi, per compiere l'azione, di un'autovettura BMW di colore chiaro e di provenienza furtiva; che i Carabinieri si erano appostati presso la Masseria del coimputato [OSCURATO:PERSONA], a loro nota come base logistica per la commissione di reati contro il patrimonio, tenendo sotto controllo l'ingresso principale; che alle ore 3:50 era stata notata sopraggiungere una BMW del tipo di quella usata per commettere il tentato furto da cui scendeva il conducente che apriva la sbarra di accesso dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA], rimettendosi nel veicolo e dirigendosi all'interno della masseria, posizionando il mezzo nei pressi di alcuni casolari dove erano accatastate delle balle di fieno; che i militari notavano due luci in movimento, verosimilmente torce, aggirarsi attorno a quelle balle di fieno, osservando quelle persone che maneggiavano le torce spostarsi dal luogo ove erano accatastate le balle di fieno sino ad un luogo lì vicino, notando, poco dopo, le torce spegnersi e, contemporaneamente, notavano la parte posteriore di altra autovettura, con i gruppi ottici posteriori accesi, fare alcune manovre e dirigersi verso il punto di osservazione ove si trovavano i militari; che si trattava di una [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro la quale usciva dall'azienda dirigendosi verso Caste! del Monte; la stessa autovettura con a bordo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente era fermata per un controllo da un'altra pattuglia dei carabinieri alle ore 4:30 in Andria sulla provinciale 234 nei pressi del bivio posto in località [OSCURATO:PERSONA]; che sia nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che del ricorrente erano rinvenuti indumenti intrisi di terra; che nella masseria del [OSCURATO:PERSONA] era rinvenuta, tra i covoni di paglia, l'autovettura BMW all'interno della quale, precisamente nel vano bagagli, vi erano due secchi di colore bianco e nei pressi del suddetto veicolo, un contenitore di plastica nera con all'interno diversi picconi di ferro palanchini e piedi di porco, una bomboletta spray di vernice nera (del tipo di quelle utilizzate per oscurare le telecamere) e due bombole di gas verosimilmente acetilene (idonee ad essere utilizzate per l'esplosione di distributori ATM); che, infine, nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] erano trovate 12 cartucce la cui detenzione non è stata denunciata all'autorità.

Ciò premesso, si sostiene che difettino validi elementi di prova idonei ad asseverare il coinvolgimento del ricorrente nel tentato furto.

Invero: i carabinieri non avevano riconosciuto nessuno degli occupanti tanto della BMW al momento dell'ingresso nella masseria che della [OSCURATO:PERSONA] quando tale mezzo ne era uscito; non si era accertata la presenza di tracce di esplosivo sugli indumenti del ricorrente, né la corrispondenza con quelli di almeno uno dei malviventi ripresi in occasione del tentato furto al bancomat; quanto alla presenza del ricorrente insieme al [OSCURATO:PERSONA] alle ore 4:30 all'interno della [OSCURATO:PERSONA], l'imputato si era difeso sostenendo di aver chiesto un passaggio al coimputato, suo parente, poiché intento a recuperare parte del gregge che non aveva fatto ritorno all'ovile, come gli aveva riferito la madre allorché si era presentato al lavoro presso la masseria dei genitori alle ore 3:00 (egli solitamente si presentava presso la masseria del padre in quell'orario per la mungitura essendo ivi occupato).

Inoltre, troppo ampio era il termine trascorso dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata vista uscire dalla masseria (pochi minuti dopo le ore 3:50) e quello in cui all'interno del medesimo veicolo era stato identificato il ricorrente quale passeggero (le 4:30).

Una mera congettura era quindi quella di ritenere che l'imputato fosse salito a bordo dell'auto proprio presso la masseria del [OSCURATO:PERSONA] una volta ivi parcheggiata la BMW proveniente dall'assalto al bancomat.

La Corte di merito, al fine di rendere meno dilatato il tempo di ingresso della BMW nella masseria con quello di uscita della [OSCURATO:PERSONA], aveva cercato illogicamente di operare una ricostruzione senza soluzione di continuità che legasse temporalmente l'attività compiuta dagli occupanti la BMW dopo l'ingresso nella masseria con quella di uscita della [OSCURATO:PERSONA] (su cui si sostiene essersi allontanati l'imputato ed il correo [OSCURATO:PERSONA]), senza considerare che tale attività (consistita nel spegnere i fari della BMW, accendere le torce per spostarsi lì vicino e poi accendere i fari della Panda che dopo alcune manovre usciva dalla masseria) avrebbe richiesto non più di due minuti.

Con la conseguenza che, anche a voler ritenere che la Panda fosse uscita dalla masseria alle ore 3:55, troppo ampio era il tempo trascorso dal controllo del mezzo (avvenuto alle ore 4:30) per poter ritenere che chi lo occupasse in quel frangente ne fosse stato anche passeggero al momento del controllo dei carabinieri, avvenuto, peraltro, ad una certa distanza dalla masseria e più propriamente quasi vicino casa del ricorrente.

Né la constatazione da parte dei militari di due luci in movimento all'uscita della BMW poteva far ritenere che proprio quelle due persone avessero poi fatto ingresso nella [OSCURATO:PERSONA] prima di uscire dalla masseria del [OSCURATO:PERSONA] (non potendosi neppure escludere la presenza di altri soggetti che seguivano i due utilizzatori delle torce).

Apodittico era poi sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] potesse avere fatto delle soste intermedie prima di essere controllata, così perdendo tempo.

Parimenti apodittico era svalutare la circostanza a discarico che sulla persona del ricorrente non si erano trovate tracce di esplosivo, additandolo, in assenza della necessaria base fattuale di carattere individualizzante, della funzione di palo e di autista (posto che soltanto due erano state le persone riprese dalle telecamere che avevano collocato l'esplosivo ai danni del bancomat e tra queste non era stato individuato l'imputato).

Infine, censurabile era anche aver disatteso la versione difensiva fornita dal ricorrente evidenziandone una sorta di tardività, in quanto resa mediante dichiarazioni spontanee al difensore solo in data 14/12/2020, finendo illegittimamente per utilizzare contro l'imputato il silenzio che questi legittimamente aveva tenuto nel corso dell'interrogatorio (e verosimilmente dovuto all'esigenza di non compromettere la posizione del coimputato che ne era il cognato), omettendo comunque di valutare che il ricorrente in quella sede aveva comunque precisato che il luogo ove era stato poi fermato a bordo della Panda non era vicino l'azienda del cognato ma nei pressi della sua abitazione (distante 4,6 Km da quella del [OSCURATO:PERSONA] e 3,8 km da quella del padre ove egli presta la propria attività lavorativa).

1.2. Con il secondo motivo (rubricato nella titolazione come terzo) deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'omessa giustificazione degli aumenti operati per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione, restando assorbito il secondo motivo.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il coinvolgimento del ricorrente nel tentato furto ai danni del bancomat dell'istituto di credito si fonda sull'elemento principale costituito dalla sua presenza all'interno dell'auto (una [OSCURATO:PERSONA]) che era stata vista dai Carabinieri allontanarsi dallo stesso luogo (la masseria del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) ove aveva fatto ingresso l'auto utilizzata dai malviventi (una BMW) per commettere il tentativo di furto ai danni del bancomat (evento che non riusciva per cause indipendenti dalla volontà dei correi, considerato che l'esplosivo utilizzato per scardinare lo sportello automatico finiva per disintegrarlo).

La circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] siano saliti alcuni degli autori del tentato furto è ben spiegato dalle sentenze di merito, le quali hanno evidenziato la stretta scansione temporale tra le operazioni di occultamento dell'auto (risultata di provenienza delittuosa, da qui anche la contestazione della ricettazione) utilizzata per commettere il tentato furto e l'accensione della [OSCURATO:PERSONA], deputata ad allontanarsi con alcuni dei malviventi, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] che ivi rimaneva quale proprietario della masseria ove poi venne rinvenuta la BMW utilizzata per l'azione criminosa, con la presenza di evidenti tracce del reato poco prima commesso.

L'elemento di carattere "distonico" addotto dalla difesa del ricorrente nei motivi di appello, che deporrebbe per l'estraneità dell'imputato nel tentativo di furto, si fonda sull'intervallo temporale esistente tra il momento in cui la BMW fa ingresso nella masseria (le ore 3:50), con quello in cui la [OSCURATO:PERSONA] ne esce (pochi minuti dopo) e quello ancora in cui poi viene fermata per un controllo con a bordo il ricorrente (dopo almeno mezz'ora alle ore 4:30 in luogo ivi distante).

Tale frangente temporale, di carattere apprezzabile, ben renderebbe verosimile l'ipotesi alternativa prospettata dall'imputato, il quale sostiene di essere salito occasionalmente a bordo dell'auto (condotta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che ne è il cognato) poiché, recatosi a lavoro intorno alle ore 3:00 di notte in un terreno non distante, per la mungitura delle pecore, allertato dalla madre si era messo inutilmente alla ricerca di alcuni capi di bestiame che si erano dispersi.

Al riguardo, può senz'altro affermarsi e sul punto ne conviene anche il ricorrente che i "due minuti dopo" indicati nel verbale di arresto vadano riferiti al momento iniziale della vicenda, ossia quello in cui i militari (ivi appostati in quanto la masseria del [OSCURATO:PERSONA] era di solito utilizzata come base logistica per la commissione di reati contro il patrimonio) videro entrare la BMW nella masseria del [OSCURATO:PERSONA] e dopo che i malviventi posizionavano il mezzo sul lato destro dei casolari ove erano accatastate delle balle di fieno; pertanto, al successivo sviluppo degli eventi descritto dalle sentenze di merito va necessariamente assegnato un tempo da valutarsi rispetto poi alle conclusioni che la Corte di merito (ed il primo giudice) trae collocando il momento del controllo del ricorrente a bordo della [OSCURATO:PERSONA] "dopo alcuni minuti" dalla fuoriuscita del veicolo dalla masseria.Si precisa, infatti, che gli stessi militari, sulla scorta di quanto risultante dal verbale di arresto (non essendosi proceduto all'esame dei verbalizzanti stante il rito abbreviato), descrivono una sequenza di azioni - precisamente quelle volte all'occultamento dell'auto e all'accensione dell'auto pulita (la [OSCURATO:PERSONA]) che fuoriusciva dalla masseria - racchiuse in un arco temporale assai ristretto.

Pertanto, se è corretta e logica l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che dalle ore 3:50 (momento di ingresso dell'auto BMW) sono trascorsi sicuramente più di due minuti, non altrettanto può affermarsi con riferimento all'ulteriore precisazione, di certo rilievo, che "dopo pochi minuti" dalla fuoriuscita della [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente venne fermato unitamente al cognato.

Si tratta di un'affermazione manifestamente illogica rispetto alle stesse premesse di fatto descritte dalla Corte di appello.

Peraltro, di tale aspetto pare rendersi conto lo stesso giudice di seconde cure, il quale, al fine di dare continuità dal momento di uscita dell'auto a quello del controllo dell'imputato, precisa "non sappiamo a che velocità viaggiasse la [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto non possiamo escludere che prima di essere controllata avesse fatto delle soste intermedie".

Si tratta di un'argomentazione certamente assertiva con riguardo alla possibilità di soste intermedie e priva di copertura di massime di esperienza con riferimento alla velocità dell'auto, posto che neppure si è precisata la distanza intercorrente tra la masseria ed il luogo del controllo, elemento da cui si sarebbe potuto ricavare - facendosi ricorso alla velocità prevista dal codice della strada in quel tratto - il tempo verosimilmente impiegato.

In conclusione, la motivazione resa dalla Corte territoriale per escludere il rilievo formulato con il motivo di appello relativo alla sussistenza di un'apprezzabile discrasia temporale tra l'uscita della [OSCURATO:PERSONA] dalla masseria ed il controllo dell'imputato, si espone, in ragione della ricostruzione allo stato operata, al vizio di motivazione denunciato.

Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari del 25/11/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con cui il ricorrente è stato condannato, con la recidiva reiterata e specifica in equivalenza alle attenuanti generiche, alla pena di giustizia in ordine ai reati di tentato furto pluriaggravato di denaro custodito in un bancomat mediante l'utilizzo di esplosivo (che disintegrava il sistema automatico), detenzione e porto illegale in luogo pubblico di materiale esplodente, ricettazione (dell'autovettura, di provenienza delittuosa, utilizzata per commettere il tentato furto), possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (rinvenuti all'interno del veicolo) e detenzione di munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità. 1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione (manifesta illogicità e contraddittorietà) e la violazione del "principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" con riguardo all'affermazione di responsabilità. Al riguardo, il ricorrente richiamando la ricostruzione di fatto asseverata dal primo giudice e riportata in sentenza anche dalla Corte territoriale, evidenzia: che il ricorrente è stato ritenuto uno dei malviventi che, travisati, aveva tentato alle ore 3:15, con mezzi esplosivi, il furto presso lo sportello ATM della filiale di [OSCURATO:PERSONA] del Banco di Napoli servendosi, per compiere l'azione, di un'autovettura BMW di colore chiaro e di provenienza furtiva; che i Carabinieri si erano appostati presso la Masseria del coimputato [OSCURATO:PERSONA], a loro nota come base logistica per la commissione di reati contro il patrimonio, tenendo sotto controllo l'ingresso principale; che alle ore 3:50 era stata notata sopraggiungere una BMW del tipo di quella usata per commettere il tentato furto da cui scendeva il conducente che apriva la sbarra di accesso dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA], rimettendosi nel veicolo e dirigendosi all'interno della masseria, posizionando il mezzo nei pressi di alcuni casolari dove erano accatastate delle balle di fieno; che i militari notavano due luci in movimento, verosimilmente torce, aggirarsi attorno a quelle balle di fieno, osservando quelle persone che maneggiavano le torce spostarsi dal luogo ove erano accatastate le balle di fieno sino ad un luogo lì vicino, notando, poco dopo, le torce spegnersi e, contemporaneamente, notavano la parte posteriore di altra autovettura, con i gruppi ottici posteriori accesi, fare alcune manovre e dirigersi verso il punto di osservazione ove si trovavano i militari; che si trattava di una [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro la quale usciva dall'azienda dirigendosi verso Caste! del Monte; la stessa autovettura con a bordo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente era fermata per un controllo da un'altra pattuglia dei carabinieri alle ore 4:30 in Andria sulla provinciale 234 nei pressi del bivio posto in località [OSCURATO:PERSONA]; che sia nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che del ricorrente erano rinvenuti indumenti intrisi di terra; che nella masseria del [OSCURATO:PERSONA] era rinvenuta, tra i covoni di paglia, l'autovettura BMW all'interno della quale, precisamente nel vano bagagli, vi erano due secchi di colore bianco e nei pressi del suddetto veicolo, un contenitore di plastica nera con all'interno diversi picconi di ferro palanchini e piedi di porco, una bomboletta spray di vernice nera (del tipo di quelle utilizzate per oscurare le telecamere) e due bombole di gas verosimilmente acetilene (idonee ad essere utilizzate per l'esplosione di distributori ATM); che, infine, nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] erano trovate 12 cartucce la cui detenzione non è stata denunciata all'autorità. Ciò premesso, si sostiene che difettino validi elementi di prova idonei ad asseverare il coinvolgimento del ricorrente nel tentato furto. Invero: i carabinieri non avevano riconosciuto nessuno degli occupanti tanto della BMW al momento dell'ingresso nella masseria che della [OSCURATO:PERSONA] quando tale mezzo ne era uscito; non si era accertata la presenza di tracce di esplosivo sugli indumenti del ricorrente, né la corrispondenza con quelli di almeno uno dei malviventi ripresi in occasione del tentato furto al bancomat; quanto alla presenza del ricorrente insieme al [OSCURATO:PERSONA] alle ore 4:30 all'interno della [OSCURATO:PERSONA], l'imputato si era difeso sostenendo di aver chiesto un passaggio al coimputato, suo parente, poiché intento a recuperare parte del gregge che non aveva fatto ritorno all'ovile, come gli aveva riferito la madre allorché si era presentato al lavoro presso la masseria dei genitori alle ore 3:00 (egli solitamente si presentava presso la masseria del padre in quell'orario per la mungitura essendo ivi occupato). Inoltre, troppo ampio era il termine trascorso dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata vista uscire dalla masseria (pochi minuti dopo le ore 3:50) e quello in cui all'interno del medesimo veicolo era stato identificato il ricorrente quale passeggero (le 4:30). Una mera congettura era quindi quella di ritenere che l'imputato fosse salito a bordo dell'auto proprio presso la masseria del [OSCURATO:PERSONA] una volta ivi parcheggiata la BMW proveniente dall'assalto al bancomat. La Corte di merito, al fine di rendere meno dilatato il tempo di ingresso della BMW nella masseria con quello di uscita della [OSCURATO:PERSONA], aveva cercato illogicamente di operare una ricostruzione senza soluzione di continuità che legasse temporalmente l'attività compiuta dagli occupanti la BMW dopo l'ingresso nella masseria con quella di uscita della [OSCURATO:PERSONA] (su cui si sostiene essersi allontanati l'imputato ed il correo [OSCURATO:PERSONA]), senza considerare che tale attività (consistita nel spegnere i fari della BMW, accendere le torce per spostarsi lì vicino e poi accendere i fari della Panda che dopo alcune manovre usciva dalla masseria) avrebbe richiesto non più di due minuti. Con la conseguenza che, anche a voler ritenere che la Panda fosse uscita dalla masseria alle ore 3:55, troppo ampio era il tempo trascorso dal controllo del mezzo (avvenuto alle ore 4:30) per poter ritenere che chi lo occupasse in quel frangente ne fosse stato anche passeggero al momento del controllo dei carabinieri, avvenuto, peraltro, ad una certa distanza dalla masseria e più propriamente quasi vicino casa del ricorrente. Né la constatazione da parte dei militari di due luci in movimento all'uscita della BMW poteva far ritenere che proprio quelle due persone avessero poi fatto ingresso nella [OSCURATO:PERSONA] prima di uscire dalla masseria del [OSCURATO:PERSONA] (non potendosi neppure escludere la presenza di altri soggetti che seguivano i due utilizzatori delle torce). Apodittico era poi sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] potesse avere fatto delle soste intermedie prima di essere controllata, così perdendo tempo. Parimenti apodittico era svalutare la circostanza a discarico che sulla persona del ricorrente non si erano trovate tracce di esplosivo, additandolo, in assenza della necessaria base fattuale di carattere individualizzante, della funzione di palo e di autista (posto che soltanto due erano state le persone riprese dalle telecamere che avevano collocato l'esplosivo ai danni del bancomat e tra queste non era stato individuato l'imputato). Infine, censurabile era anche aver disatteso la versione difensiva fornita dal ricorrente evidenziandone una sorta di tardività, in quanto resa mediante dichiarazioni spontanee al difensore solo in data 14/12/2020, finendo illegittimamente per utilizzare contro l'imputato il silenzio che questi legittimamente aveva tenuto nel corso dell'interrogatorio (e verosimilmente dovuto all'esigenza di non compromettere la posizione del coimputato che ne era il cognato), omettendo comunque di valutare che il ricorrente in quella sede aveva comunque precisato che il luogo ove era stato poi fermato a bordo della Panda non era vicino l'azienda del cognato ma nei pressi della sua abitazione (distante 4,6 Km da quella del [OSCURATO:PERSONA] e 3,8 km da quella del padre ove egli presta la propria attività lavorativa). 1.2. Con il secondo motivo (rubricato nella titolazione come terzo) deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'omessa giustificazione degli aumenti operati per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione, restando assorbito il secondo motivo. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il coinvolgimento del ricorrente nel tentato furto ai danni del bancomat dell'istituto di credito si fonda sull'elemento principale costituito dalla sua presenza all'interno dell'auto (una [OSCURATO:PERSONA]) che era stata vista dai Carabinieri allontanarsi dallo stesso luogo (la masseria del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) ove aveva fatto ingresso l'auto utilizzata dai malviventi (una BMW) per commettere il tentativo di furto ai danni del bancomat (evento che non riusciva per cause indipendenti dalla volontà dei correi, considerato che l'esplosivo utilizzato per scardinare lo sportello automatico finiva per disintegrarlo). La circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] siano saliti alcuni degli autori del tentato furto è ben spiegato dalle sentenze di merito, le quali hanno evidenziato la stretta scansione temporale tra le operazioni di occultamento dell'auto (risultata di provenienza delittuosa, da qui anche la contestazione della ricettazione) utilizzata per commettere il tentato furto e l'accensione della [OSCURATO:PERSONA], deputata ad allontanarsi con alcuni dei malviventi, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] che ivi rimaneva quale proprietario della masseria ove poi venne rinvenuta la BMW utilizzata per l'azione criminosa, con la presenza di evidenti tracce del reato poco prima commesso. L'elemento di carattere "distonico" addotto dalla difesa del ricorrente nei motivi di appello, che deporrebbe per l'estraneità dell'imputato nel tentativo di furto, si fonda sull'intervallo temporale esistente tra il momento in cui la BMW fa ingresso nella masseria (le ore 3:50), con quello in cui la [OSCURATO:PERSONA] ne esce (pochi minuti dopo) e quello ancora in cui poi viene fermata per un controllo con a bordo il ricorrente (dopo almeno mezz'ora alle ore 4:30 in luogo ivi distante). Tale frangente temporale, di carattere apprezzabile, ben renderebbe verosimile l'ipotesi alternativa prospettata dall'imputato, il quale sostiene di essere salito occasionalmente a bordo dell'auto (condotta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che ne è il cognato) poiché, recatosi a lavoro intorno alle ore 3:00 di notte in un terreno non distante, per la mungitura delle pecore, allertato dalla madre si era messo inutilmente alla ricerca di alcuni capi di bestiame che si erano dispersi. Al riguardo, può senz'altro affermarsi e sul punto ne conviene anche il ricorrente che i "due minuti dopo" indicati nel verbale di arresto vadano riferiti al momento iniziale della vicenda, ossia quello in cui i militari (ivi appostati in quanto la masseria del [OSCURATO:PERSONA] era di solito utilizzata come base logistica per la commissione di reati contro il patrimonio) videro entrare la BMW nella masseria del [OSCURATO:PERSONA] e dopo che i malviventi posizionavano il mezzo sul lato destro dei casolari ove erano accatastate delle balle di fieno; pertanto, al successivo sviluppo degli eventi descritto dalle sentenze di merito va necessariamente assegnato un tempo da valutarsi rispetto poi alle conclusioni che la Corte di merito (ed il primo giudice) trae collocando il momento del controllo del ricorrente a bordo della [OSCURATO:PERSONA] "dopo alcuni minuti" dalla fuoriuscita del veicolo dalla masseria.Si precisa, infatti, che gli stessi militari, sulla scorta di quanto risultante dal verbale di arresto (non essendosi proceduto all'esame dei verbalizzanti stante il rito abbreviato), descrivono una sequenza di azioni - precisamente quelle volte all'occultamento dell'auto e all'accensione dell'auto pulita (la [OSCURATO:PERSONA]) che fuoriusciva dalla masseria - racchiuse in un arco temporale assai ristretto. Pertanto, se è corretta e logica l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che dalle ore 3:50 (momento di ingresso dell'auto BMW) sono trascorsi sicuramente più di due minuti, non altrettanto può affermarsi con riferimento all'ulteriore precisazione, di certo rilievo, che "dopo pochi minuti" dalla fuoriuscita della [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente venne fermato unitamente al cognato. Si tratta di un'affermazione manifestamente illogica rispetto alle stesse premesse di fatto descritte dalla Corte di appello. Peraltro, di tale aspetto pare rendersi conto lo stesso giudice di seconde cure, il quale, al fine di dare continuità dal momento di uscita dell'auto a quello del controllo dell'imputato, precisa "non sappiamo a che velocità viaggiasse la [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto non possiamo escludere che prima di essere controllata avesse fatto delle soste intermedie". Si tratta di un'argomentazione certamente assertiva con riguardo alla possibilità di soste intermedie e priva di copertura di massime di esperienza con riferimento alla velocità dell'auto, posto che neppure si è precisata la distanza intercorrente tra la masseria ed il luogo del controllo, elemento da cui si sarebbe potuto ricavare - facendosi ricorso alla velocità prevista dal codice della strada in quel tratto - il tempo verosimilmente impiegato. In conclusione, la motivazione resa dalla Corte territoriale per escludere il rilievo formulato con il motivo di appello relativo alla sussistenza di un'apprezzabile discrasia temporale tra l'uscita della [OSCURATO:PERSONA] dalla masseria ed il controllo dell'imputato, si espone, in ragione della ricostruzione allo stato operata, al vizio di motivazione denunciato. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad a