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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09519/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di soli, che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti contestate (destrezza ed esposizione a pubblica fede), nonché al mancato riconoscimento di un'ipotesi di furto solo tentato, evocando genericamente anche la possibilità di ritenere la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.: tali ragioni difensive sono tutte reiterative di altrettanti argomenti dell'atto di appello e non si confrontano se non apparentemente e genericamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo, in estrema sintesi, si affida a ragioni inammissibili in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), i quali, in particolare, si sono soffermati sulla assoluta affidabilità della prova della responsabilità dei coimputati, per il reato di furto consumato.

Tale prova è resa evidente dalla circostanza che la merce sottratta dal supermercato è stata ritrovata nel corso di perquisizione veicolare, dunque sicuramente nella piena disponibilità dei ricorrenti e perché non si dà atto in sentenza (nonostante l'impreciso richiamo giurisprudenziale dei giudici d'appello) della ricorrenza delle condizioni di fatto utili ad integrare l'ipotesi del tentativo, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite.

La sentenza Sez.

U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186 ha, infatti, chiarito che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

Nel caso di specie, il monitoraggio della condotta da parte dei commessi - e non del personale di sorveglianza - viene sottolineato ai soli fini della capacità "destra" dei ricorrenti di sfuggire all'osservazione dei primi, ma non per evidenziare la continuità di dm controllo che dà luogo all'impossibilità di conseguire l'autonoma disponibilità dei beni sottratti (cfr., in tema, Sez. 5, n. 26749 del 11/4/2016, Ouerghi, Rv. 267266).

3. Ritenuto che le censure difensive proposte con il secondo motivo di ricorso, ed afferenti al trattamento sanzionatorio, valutato eccessivamente gravoso dai ricorrenti, sono generiche e, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, mentre è considerata adeguata una sintetica spiegazione delle ragioni dosimetriche, quando la pena non si avvicini al massimo edittale.

Nel caso di specie, la pena si attesta su livelli contenuti (mesi sei di reclusione e 120 euro di multa), tenuto conto delle aggravanti ritenute sussistenti nei riguardi dei ricorrenti.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di soli, che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti contestate (destrezza ed esposizione a pubblica fede), nonché al mancato riconoscimento di un'ipotesi di furto solo tentato, evocando genericamente anche la possibilità di ritenere la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.: tali ragioni difensive sono tutte reiterative di altrettanti argomenti dell'atto di appello e non si confrontano se non apparentemente e genericamente con la motivazione della sentenza impugnata. Il motivo, in estrema sintesi, si affida a ragioni inammissibili in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), i quali, in particolare, si sono soffermati sulla assoluta affidabilità della prova della responsabilità dei coimputati, per il reato di furto consumato. Tale prova è resa evidente dalla circostanza che la merce sottratta dal supermercato è stata ritrovata nel corso di perquisizione veicolare, dunque sicuramente nella piena disponibilità dei ricorrenti e perché non si dà atto in sentenza (nonostante l'impreciso richiamo giurisprudenziale dei giudici d'appello) della ricorrenza delle condizioni di fatto utili ad integrare l'ipotesi del tentativo, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite. La sentenza Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186 ha, infatti, chiarito che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Nel caso di specie, il monitoraggio della condotta da parte dei commessi - e non del personale di sorveglianza - viene sottolineato ai soli fini della capacità "destra" dei ricorrenti di sfuggire all'osservazione dei primi, ma non per evidenziare la continuità di dm controllo che dà luogo all'impossibilità di conseguire l'autonoma disponibilità dei beni sottratti (cfr., in tema, Sez. 5, n. 26749 del 11/4/2016, Ouerghi, Rv. 267266). 3. Ritenuto che le censure difensive proposte con il secondo motivo di ricorso, ed afferenti al trattamento sanzionatorio, valutato eccessivamente gravoso dai ricorrenti, sono generiche e, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, mentre è considerata adeguata una sintetica spiegazione delle ragioni dosimetriche, quando la pena non si avvicini al massimo edittale. Nel caso di specie, la pena si attesta su livelli contenuti (mesi sei di reclusione e 120 euro di multa), tenuto conto delle aggravanti ritenute sussistenti nei riguardi dei ricorrenti. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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