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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36682/2021

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1, del citato decreto; infatti, poiché la presentazione della dichiarazione produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi e tale effetto può ovviamente verificarsi solo in presenza e non in assenza di una dichiarazione, la violazione del relativo obbligo non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine fissato dal legislatore, sicché, ove la dichiarazione sia stata omessa in relazione ad un'annualità d'imposta, l'obbligo non viene meno in relazione all'annualità successiva ed ogni annualità deve essere sanzionata ex art. 14, comma 1." (Cass. n. 14399/2017; n. 19877/2016; 18230/2016).

Va, altresì, ricordato che "il termine di decadenza per il recupero della differenza di imposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché vi sia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e non quello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto della modificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 non ammette equipollenti alla denuncia di variazione." (Cass. n. 25937/2017).

Erroneamente la CTR ha rilevato che per l'anno 2004, del quale qui si discute, la contribuente non era incorsa nella violazione dell'obbligo dichiarativo, dato che avrebbe comunque dovuto denunciare le intervenute variazioni afferenti l'area già dichiarata, nonché versare la maggiore imposta dovuta, stante l'inserimento di stessa, come edificabile, nel [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera del Consiglio Comunale del 23/12/2003, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (2004), per cui l'avviso di accertamento, il quale doveva essere notificato, "a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati", risulta emesso tempestivamente dato che la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione nell'anno 2005.

La contribuente, con il ricorso incidentale condizionato, censura la sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7,

I. n. 121 del 2000, avendo la CTR ritenuto legittimo l'avviso impugnato, relativamente all'annualità 2005, nonostante in esso mancasse l'indicazione dell'iter logico seguito per la determinazione del valore dell'area tassata, e ad esso non fosse allegata la perizia dell'Ing.

Lupatini, richiamata nell'atto, nonché, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta congruità della motivazione dell'avviso di accertamento circa la determinazione del valore dell'area medesima.La sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente l'allegazione "per estratto" della sopra indicata perizia, presa a riferimento per la determinazione del valore venale in comune commercio dell'immobile, considerato che essa era stata "comunque formalmente pubblicizzata mediante delibera di giunta" (n. 91/2010), e la decisione appare in linea con il principio, affermato da questa Corte proprio in tema di ICI, secondo cui l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio, non limitate cioè a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto, per cui sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. 13105/2012; n. 25375/2008); Per la motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare gli atti citati nell'avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va conseguentemente inteso in necessaria correlazione con !a finalità "integrativa" delle ragioni che sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, considerato che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti cui si faccia rinvio nell'atto impositivo, e solo perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto (Cass. n. 4953/2018).

Ed in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 26683/2009), e la odierna ricorrente incidentale ha dimostrato, con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, di avere avuto piena conoscenza dei presupposti dell'atto impositivo, dei quali puntualmente ha contestato la fondatezza, senza pregiudizio per il diritto di difesa, profilo quest'ultimo neppure specificamente allegato e dimostrato.La censura della contribuente concernente il profilo motivazionale della sentenza di appello appare inammissibile in quanto, a seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, applicabile anche al giudizio di legittimità in materia tributaria, non trovane ingresso nel ricorso per cassazione "le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia." (Cass. n. 23940/2017; n. 8053/2014).

La sentenza della CTR ha preso in considerazione, dandone conto in motivazione, di tutte le risultanze probatorie (perizia dell'ing.

Lupacchini, quella dell'arch.

Benedetti, le risultanze OMI, quelle attinte presso le agenzie immobiliari), e la determinazione del valore venale da parte del Comune appare esaminata dal giudice di merito in relazione sia ai parametri legali di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, che alle contestazioni della contribuente, la quale, in questa sede, non può rimetterne in discussione le conclusioni.

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e non essendo necessari accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto integrale del ricorso originario della contribuente, sulla quale gravano le spese della fase di legittimità, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate atteso il progressivo consolidarsi della giurisprudenza richiamata; P. Q. M. La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta integralmente il ricorso originario della contribuente, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in C 5.000,00 per compensi e C 2000,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1, del citato decreto; infatti, poiché la presentazione della dichiarazione produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi e tale effetto può ovviamente verificarsi solo in presenza e non in assenza di una dichiarazione, la violazione del relativo obbligo non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine fissato dal legislatore, sicché, ove la dichiarazione sia stata omessa in relazione ad un'annualità d'imposta, l'obbligo non viene meno in relazione all'annualità successiva ed ogni annualità deve essere sanzionata ex art. 14, comma 1." (Cass. n. 14399/2017; n. 19877/2016; 18230/2016). Va, altresì, ricordato che "il termine di decadenza per il recupero della differenza di imposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché vi sia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e non quello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto della modificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 non ammette equipollenti alla denuncia di variazione." (Cass. n. 25937/2017). Erroneamente la CTR ha rilevato che per l'anno 2004, del quale qui si discute, la contribuente non era incorsa nella violazione dell'obbligo dichiarativo, dato che avrebbe comunque dovuto denunciare le intervenute variazioni afferenti l'area già dichiarata, nonché versare la maggiore imposta dovuta, stante l'inserimento di stessa, come edificabile, nel [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera del Consiglio Comunale del 23/12/2003, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (2004), per cui l'avviso di accertamento, il quale doveva essere notificato, "a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati", risulta emesso tempestivamente dato che la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione nell'anno 2005. La contribuente, con il ricorso incidentale condizionato, censura la sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, I. n. 121 del 2000, avendo la CTR ritenuto legittimo l'avviso impugnato, relativamente all'annualità 2005, nonostante in esso mancasse l'indicazione dell'iter logico seguito per la determinazione del valore dell'area tassata, e ad esso non fosse allegata la perizia dell'Ing. Lupatini, richiamata nell'atto, nonché, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta congruità della motivazione dell'avviso di accertamento circa la determinazione del valore dell'area medesima.La sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente l'allegazione "per estratto" della sopra indicata perizia, presa a riferimento per la determinazione del valore venale in comune commercio dell'immobile, considerato che essa era stata "comunque formalmente pubblicizzata mediante delibera di giunta" (n. 91/2010), e la decisione appare in linea con il principio, affermato da questa Corte proprio in tema di ICI, secondo cui l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio, non limitate cioè a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto, per cui sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. 13105/2012; n. 25375/2008); Per la motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare gli atti citati nell'avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va conseguentemente inteso in necessaria correlazione con !a finalità "integrativa" delle ragioni che sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, considerato che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti cui si faccia rinvio nell'atto impositivo, e solo perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto (Cass. n. 4953/2018). Ed in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 26683/2009), e la odierna ricorrente incidentale ha dimostrato, con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, di avere avuto piena conoscenza dei presupposti dell'atto impositivo, dei quali puntualmente ha contestato la fondatezza, senza pregiudizio per il diritto di difesa, profilo quest'ultimo neppure specificamente allegato e dimostrato.La censura della contribuente concernente il profilo motivazionale della sentenza di appello appare inammissibile in quanto, a seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, applicabile anche al giudizio di legittimità in materia tributaria, non trovane ingresso nel ricorso per cassazione "le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia." (Cass. n. 23940/2017; n. 8053/2014). La sentenza della CTR ha preso in considerazione, dandone conto in motivazione, di tutte le risultanze probatorie (perizia dell'ing. Lupacchini, quella dell'arch. Benedetti, le risultanze OMI, quelle attinte presso le agenzie immobiliari), e la determinazione del valore venale da parte del Comune appare esaminata dal giudice di merito in relazione sia ai parametri legali di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, che alle contestazioni della contribuente, la quale, in questa sede, non può rimetterne in discussione le conclusioni. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e non essendo necessari accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto integrale del ricorso originario della contribuente, sulla quale gravano le spese della fase di legittimità, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate atteso il progressivo consolidarsi della giurisprudenza richiamata; P. Q. M. La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta integralmente il ricorso originario della contribuente, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in C 5.000,00 per compensi e C 2000,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore imp