CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 39892/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 610, 337 e 651 cod. pen. Lette le conclusioni, pervenute in data 23 settembre 2024, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. Considerato che il primo e il secondo motivo comune, con cui i ricorrenti contestano la violazione e/o erronea applicazione della legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell'arma impropria e la conseguente improcedibilità del reato di cui all'art.610 cod. pen., sono: - manifestamente infondati nella misura in cui non si confrontano con la sentenza impugnata che con motivazione in fatto immune da vizi e in quanto tale insindacabile in questa sede (p.4) ha motivato quanto alla sussistenza della circostanza aggravante; - generici in quanto fondati su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rende particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez.2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014 Hussien, Rv. 259063) Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consi