CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 44224_23 Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' DANIELE, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Rilevato, in particolare, che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, in forza del comma 2-bis dell'articolo 448 del Cpp, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Da ciò deriva che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto di motivazione - persino quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del Cpp - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 24514 del 9 maggio 2018, Murati, n.m.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1° marzo 2024 Il consiglfee estensor