CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Suprema Di Cassazione n. 27655/2024depositata il 24/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Claudio e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di RobertaRommel e il primo anche in proprio, hanno proposto ricorso perrevocazione ex. art.391-bis e 395 n.4 c.p.c. avverso la sentenza di questaCorte n.27665/2024, nella parte in cui, esaminando il settimo motivo delNumero registro generale 25383/2024Numero sezionale 3024/2025Numero di raccolta generale 14918/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorso per cassazione proposto dalle controparti, ha ritenuto che nellacomunione ereditaria sorta a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] -padredi Roberta e di [OSCURATO:PERSONA]- non rientrasse l’immobile in Milano, viaLongarone, intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma il solo credito alretrotrasferimento di esso al fiduciante, cassando conseguentemente conrinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3630/2019. I ricorrentihanno chiesto che, ritenuta ammissibile e fondata la fase rescindente, siariesaminato in sede rescissoria il motivo di ricorso richiamato.Hanno depositato tardivamente controricorso Massimiliano, Federico eAlessandra Rommel, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ocomunque per il rigetto del ricorso.Sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memoriedifensive in termini rispetto all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito dellaquale la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il controricorso, depositato oltre il termine di cui all’art.370c.p.c., Massimiliano, Federico e [OSCURATO:PERSONA] hanno eccepito lanullità della notificazione del ricorso, effettuata dai ricorrenti alle partipersonalmente e non al domiciliatario; aggiungono i controricorrenti che,non essendo più possibile la notificazione del ricorso per revocazione entroi termini di legge (sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza, nonnotificata), l’impugnazione non sarebbe più proponibile.L’eccezione deve essere respinta.Effettivamente la notificazione del ricorso per revocazione è stataeffettuata personalmente a Massimiliano, Federico e [OSCURATO:PERSONA],che pure avevano eletto domicilio, nell’ambito del ricorso per cassazioneconcluso con il provvedimento impugnato, presso il loro legale, avv.[OSCURATO:PERSONA] (per l’applicazione dell’art. 330 c.p.c. anche allanotificazione del ricorso per revocazione contro le sentenze della Corte dicassazione, Cass. n. 25349/2021, Cass. n. 24334/2014). La nullità di cuiNumero registro generale 25383/2024Numero sezionale 3024/2025Numero di raccolta generale 14918/2026Data pubblicazione 19/05/2026si doveva ritenere affetta la notificazione così eseguita è stata però sanataex tunc dalla costituzione in giudizio dei controricorrenti, ex artt.160 e 156co. 3 c.p.c. (sulla sanatoria della nullità della notificazione perraggiungimento dello scopo, nel caso in cui il destinatario della notifica sicostituisca, anche al solo fine di fare valere il vizio, Cass. n. 23086/2025,Cass. n. 1676/2015).L’efficacia sanante del controricorso comporta anche che esso debbaessere considerato tempestivo, non potendo essere presa a riferimentoutile, a tal fine, la data della notificazione nulla, la cui nullità proprio ildeposito del controricorso ha, appunto, permesso di superare.2. Con l’unico, articolato motivo di ricorso per revocazione Claudio eDante Zanchi lamentano l’errore di fatto, risultante dagli atti di causa exartt.391 bis, 395 n.4 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazionenel decidere il settimo motivo di ricorso per cassazione proposto dallecontroparti avverso la sentenza n. 3418/2019 della Corte d’appello diMilano; in sostanza, sostengono che l’errore di fatto si sia concretato sianella lettura del settimo motivo di ricorso, sia nella lettura della sentenzadella Corte d’appello.Nell’ambito della controversia sorta tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], erastata affrontata, tra le altre questioni oggetto di contestazione, larilevanza da attribuire alla scrittura privata del 30.10.2001 intervenuta trail de cuius e il nipote [OSCURATO:PERSONA], in cui quest’ultimo avevadichiarato che l’appartamento in Milano, via Longarone, intestato a lui, inrealtà è di mio nonno, il quale si riserva l’usufrutto per sé e per lamoglie. Da qui la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dicomprendere l’immobile nell’asse ereditario, sul presupposto chel’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] fosse solo fittizia.La Corte d’appello di Milano aveva accolto, sul punto, l’impostazionedegli odierni ricorrenti, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] intestatarioNumero registro generale 25383/2024Numero sezionale 3024/2025Numero di raccolta generale 14918/2026Data pubblicazione 19/05/2026fittizio dell’appartamento ad uso abitazione in Milano e condannandoloa conferire l’immobile alla massa ereditaria del defunto [OSCURATO:PERSONA].Proposto ricorso per cassazione dagli attuali controricorrenti, secondo iricorrenti in revocazione la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore difatto considerando che con il settimo motivo Massimiliano, Federico eAlessandra Rommel avessero voluto affermare la natura reale invece chefittizia dell’interposizione di [OSCURATO:PERSONA] quale proprietario delbene. Quindi, la Corte di legittimità avrebbe provveduto, secondo iricorrenti in revocazione, a una inammissibile interpretazione d’ufficio,conseguenza di una non corretta lettura della sentenza della Corte dimerito, confondendo interposizione in luogo di intestazione ,espressione che sarebbe stato corretto usare -essendo Massimilianointestatario fittizio e non interposto fittizio-. Per un mero errore materialedi battitura, che ha comportato il riferimento nella sentenza di appello alla interposizione invece che alla intestazione , la Corte dicassazione avrebbe commesso un errore di fatto sul contenuto del motivo,sia quanto al rilievo dato all’interposizione fittizia, sia quanto all’averritenuto che nella comunione ereditaria rientrasse il credito corrispondenteal retrotrasferimento e non il bene fittiziamente intestato.3. Il motivo è inammissibile.Secondo i principi acquisiti in tema di revocazione, l'errore di fattorilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella dellaCorte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali. Questo errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale cheabbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza ol'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertatoalla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbiacostituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si siaNumero registro generale 25383/2024Numero sezionale 3024/2025Numero di raccolta generale 14918/2026Data pubblicazione 19/05/2026pronunciato, b) risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno diparticolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essereessenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbestata diversa (per tutte, Cass. n.16439/2021). Inoltre, in tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore deveriguardare solo gli atti interni del giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte (Cass. Sez. U n. 20013/2024).Tale errore presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dellostesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti edocumenti di causa; pertanto, è esperibile la revocazione per l'errore difatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su unoo più motivi di ricorso, mentre deve escludersi il vizio revocatorio tutte levolte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche secon motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto; in tale ultimocaso è dedotto non già un errore di fatto, quale svista percettivaimmediatamente percepibile, ma un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio(Cass. Sez. U n. 31032/2019, Cass. n.16297/2025). La revocazione è,infine, ammissibile anche nei confronti delle pronunce di cassazione conrinvio, quando il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assuntocome decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economiadella sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento pervizio di motivazione (Cass. n.7758/2023, Cass. n. 12046/2018).Nella fattispecie, il dispositivo della sentenza della Corte d’appello diMilano, oggetto del ricorso per cassazione conclusosi con la sentenzasottoposta a revocazione, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] intestatario fittizio dell’appartamento ad uso abitazione in Milano ,condannandolo a conferire l’immobile stesso nella massa ereditaria delNumero registro generale 25383/2024Numero sezionale 3024/2025Numero di raccolta generale 14918/2026Data pubblicazione 19/05/2026defunto [OSCURATO:PERSONA], pure indicato in dispositivo come effettivoproprietario .Con il settimo motivo di ricorso per cassazione -che è riportatointegralmente in allegato al ricorso per revocazione-, i consorti Rommelavevano contestato la decisione della Corte d’Appello di Milano per averricompreso nell’asse ereditario quell’immobile in Milano, che MassimilianoRommel affermava essere di sua proprietà: si legge nel motivo, intestato violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. in relazioneall'art.458 c.c. in ordine alla determinazione della massa ereditaria , che L'immobile di via Longarone 18/4 si ribadisce era ed è formalmenteintestato al signor [OSCURATO:PERSONA] che lo ha acquistato nell'anno2001 giusto contratto pubblicato notarile di compravendita rogato dalNotaio Villa di Milano 29.10.2001, stipulando contestualmente contratto dimutuo fondiario con il Banco di Sicilia e stabilendovi immediatamente lapropria residenza abitandolo unitamente alla propria compagna (doc. 1 -2). La circostanza è documentale come emerge anche dal documento 8 exadverso depositato agli atti del giudizio, e non si accetta sul punto alcunainversione di onere probatorio rispetto a tale risultanza documentale. Leaffermazioni di controparte trovano quindi piena smentita nelle risultanzedocumentali già agli atti di causa depositate proprio da controparte (attopubblico di compravendita e contratto di mutuo). Né in senso contrariopotranno essere valutati i documenti 3 e 3A in quanto in violazione deldivieto di patti successori.!!! L'immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA],18/4, non è quindi come sostiene controparte “fittiziamente intestato” maè stato bensì formalmente intestato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed èsostanzialmente di proprietà dello stesso .Nella sentenza impugnata la Corte di Cassazione ha esaminato talesettimo motivo, dichiarando (da pag.8): 10.Il settimo motivo di ricorsoè rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. in relazioneall’art. 458 c.c. in ordine alla determinazione della massa ereditaria”. SiNumero registro generale 25383/2024Numero sezionale 3024/2025Numero di raccolta generale 14918/2026Data pubblicazione 19/05/2026contesta l’erroneità della sentenza in epigrafe per avere la Corte di Appelloincluso nella massa ereditaria l’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] in Milano,ritenendo ricorresse un’ipotesi di interposizione fittizia. 11. Il motivo èfondato in quanto la Corte di Appello, dopo aver affermato che nella parteiniziale dell’atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] era contenuta una dichiarazione diretta“a far risultare nei rapporti interni che reale acquirente dell’appartamentonon era [OSCURATO:PERSONA] bensì [OSCURATO:PERSONA]”, ha affermato doversi“dunque dichiarare l'interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] nellavendita dell’appartamento”. L’interposizione fittizia è una ipotesi disimulazione che ha per presupposto indispensabile l'accordo simulatoriofra i tre soggetti che vi partecipano ossia il contraente apparente, ilcontraente effettivo e la controparte, in modo che il negozio si concludecon la costituzione di un vincolo dal quale il prestanome resta in sostanzaescluso (Cass. Sez. 2, sentenza n. 366 del 20/01/1986). La Corte diAppello ha ravvisato una ipotesi di interposizione fittizia sulla base di unMassimiliano Rommel -l'ipotizzato interposto, il che descrive, invece,un’interposizione reale, cioè fiduciaria .In questo modo, la Corte di legittimità ha valutato il motivo di ricorso,volto a contestare appunto la comprensione dell’immobile di Milanonell’asse ereditario, per la ritenuta proprietà effettiva dello stesso in capoall’intestatario formale; ciò ha fatto, sotto il profilo giuridico individuatocome necessario per la ricostruzione della fattispecie in termini diinterposizione fittizia, riferito all’esistenza di accordo simulatorio non solotra contraente apparente e contraente effettivo, ma anche con ilvenditore. La Corte ha evidenziato che, per potersi ipotizzare unaintestazione fittizia, e cioè una interposizione fittizia -rientrante nell’ambitodella simulazione soggettiva-, era necessaria la controdichiarazione scrittaformata non solo da [OSCURATO:PERSONA] -in tesi acquirente intestatariofittizio- e da [OSCURATO:PERSONA] -in tesi acquirente e reale intestatario delNumero registro generale 25383/2024Numero sezionale 3024/2025Numero di raccolta generale 14918/2026Data pubblicazione 19/05/2026bene-, ma anche dal venditore, e ne ha rilevato la mancanza. In questitermini, la Corte ha esaminato il motivo di ricorso, senza incorrere in alcunerrore di fatto né nella sua lettura né nella lettura della sentenzaimpugnata, ma individuando l’errore di diritto nel quale era incorsa lasentenza impugnata nel ricomprendere il bene nell’asse ereditario inmancanza dei presupposti dell’interposizione fittizia. Ciò perché il pattoscritto intervenuto solo tra l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] e il nonnoMario Rommel, individuato come effettivo proprietario, comportava unainterposizione reale alla quale il venditore del bene era rimasto estraneo,nel senso che l’intestatario aveva acquistato la proprietà del bene dalvenditore, ma riconosceva come sostanziale proprietario l’altro soggettoindicato, nei confronti del quale assumeva gli obblighi nascentidall’accordo tra loro intercorso. Basti richiamare l’indirizzo della SupremaCorte, secondo il quale l’interposizione fittizia di persona postulal’imprescindibile partecipazione all’accordo simulatorio non solo delsoggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzocontraente, chiamato a esprimere la propria adesione all’intesa raggiuntadai primi due, onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighicontrattuali direttamente nei confronti dell’interponente; invece, lamancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi trainterponente e interposto, o la mancata adesione, integra gli estremi delladiversa fattispecie dell’interposizione reale di persona (Cass. n.27189/2024, Cass. n. 4738/2015, Cass. n. 6451/2000); inoltre,l’interposizione reale di persona si concreta in intestazione fiduciaria(Cass. n. 11226/2021, Cass. n. 5507/2016).Le considerazioni dei ricorrenti in ordine a un errore di battitura nellamotivazione della sentenza d’appello, a seguito del quale intestazione sarebbe divenuta interposizione , non si vede cherilevanza possano avere sotto il profilo giuridico e come possano quindiessere significative ai fini della verifica richiesta in questa sede: un beneNumero registro generale 25383/2024Numero sezionale 3024/2025Numero di raccolta generale 14918/2026Data pubblicazione 19/05/2026fittiziamente intestato è infatti un bene che è intestato a un soggettodiverso dal reale proprietario e perciò l’intestazione fittizia è solo un altromodo, meno tecnico, di definire l’interposizione fittizia.Non è pertanto percepibile alcun errore revocatorio nella pronunciaimpugnata, che è consequenziale sia rispetto alla pronuncia d’appello siarispetto al contenuto della doglianza, interpretata nella sua realesostanza: la pronuncia effettua una valutazione giuridica della fattispeciesottopostale attraverso il settimo motivo di ricorso da Massimiliano,d’appello nei termini descritti. Diversamente, Claudio e [OSCURATO:PERSONA] come errore di fatto ciò che è, in realtà, la loro ricostruzionedell’iter decisionale seguito dalla Corte d’appello di Milano sugli aspettievidenziati, sostenendone l’accettazione ad opera della controparte -perl’affermata assenza di riferimenti espliciti all’intestazione fittizia del bene-e la non comprensione da parte della Corte di cassazione; ciò, attraversoun percorso che è interpretativo-valutativo e che nulla ha a che fare conl’ambito di operatività degli art.391 bis e 395 n.4 c.p.c.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese processuali del presente giudizio di revocazione seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di revocazione, che liquida in € 7.600,00 per compensi,Numero registro generale 25383/2024Numero sezionale 3024/2025Numero di raccolta generale 14918/2026Data pubblicazione 19/05/2026oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, agli esborsiliquidati in € 200,00 e agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, il 10 dicembre 2025.La PresidenteLinalisa Cavallino