CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 14 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa 1'11 novembre 2024 dal Tribunale di Messina, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 32.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver svolto attività di intermediazione nell'acquisto di 35 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish; fatti accertati in Messina il 19 aprile 2022. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poichè costituite da doglianze generiche, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo le sentenze di primo e secondo grado, ricorrendo un'ipotesi di c.d. doppia conforme, adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla attività di intermediazione svolta dall'imputato: il ricorrente, infatti, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, aveva svolto attività di intermediazione tra i fornitori marocchini e i coimputati indicati nel capo di incolpazione, consentendo di testare agli acquirenti la qualità del narcotico e concordando anche il momento di consegna della sostanza stupefacente, recandosi presso l'abitazione dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] anche in epoca successiva alla consegna del campione per la valutazione qualitativa ed emergendo dalle conversazioni come lo stupefacente consegnato il 19/04/2022 provenisse dal Marocco e come l'acquisto fosse stato consentito dall'intervento di mediazione svolto dall'imputato, la cui ricompensa è avvenuta nei giorni immediatamente successivi, ricevendo un chilogrammo di hashish a fronte di un pagamento di soli 1.000,00 euro corrispondente al prezzo della metà del quantitativo ricevuto. Considerato che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito che non intacca la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici di merito. Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è inammissibile, perché nuovo: non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), non essendo, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). . Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co