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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19331/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentit-e conclusioni del PG udito il _difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Milano del 30 marzo 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 c.p. e 4

I. 110/1975.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione ed erronea applicazione degli artt. 599bis c.p.p., 62bis, 69, 99 e 628, co. 3 n. 1 c.p., nonché vizio di motivazione ed illegalità della pena per essere rimasta inalterata la pena pecuniaria inflitta dal primo giudice.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza dei motivi.

In tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentit-e conclusioni del PG udito il _difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Milano del 30 marzo 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 c.p. e 4 I. 110/1975. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione ed erronea applicazione degli artt. 599bis c.p.p., 62bis, 69, 99 e 628, co. 3 n. 1 c.p., nonché vizio di motivazione ed illegalità della pena per essere rimasta inalterata la pena pecuniaria inflitta dal primo giudice. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza dei motivi. In tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 aprile
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